Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13360 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 17/06/2011), n.13360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ARCO ABRUZZO, Associazione Regionale per la difesa dei consumatori ed

utenti, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo

studio dell’avvocato TROVATO CONCETTA MARIA RITA, rappresentata e

difesa dall’avvocato DE GREGORIO CLAUDIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.C.I.

S.p.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17,

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi

dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, MARITATO LELIO, CORETTI ANTONIETTA,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 08/02/2007 R.G.N. 1489/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato CONCETTA MARIA TROVATO per delega DE GREGORIO

CLAUDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25 ottobre 2005, il Tribunale di Pescara rigettava l’opposizione a cartella esattoriale n. (OMISSIS) proposta dall’Associazione ARCO ABRUZZO, con cui le si ingiungeva il pagamento di Euro 5.934,77, a titolo di contributi previdenziali (e relative somme aggiuntive) dovuti all’I.N.P.S., per il periodo maggio 2000 – maggio 2001.

Avverso tale sentenza, proponeva appello la ARCO, invocando l’accoglimento della domanda spiegata in prime cure. Resisteva l’I.N.P.S..

La Corte d’appello de L’Aquila, con sentenza dell’8 febbraio 2007, respingeva il gravame.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’associazione ARCO, affidato ad unico motivo. Resiste l’I.N.P.S. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 3, comma 5, (art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale escluso l’applicazione del beneficio dello sgravio dei contributi dovuti all’I.N.P.S. ex art. 3, comma 5, della legge citata, previsto per i nuovi assunti ad incremento delle unità lavorative occupate al 31 dicembre 1998, erroneamente ritenendo che il beneficio dovesse applicarsi solo alle imprese, e non anche a tutti i datori di lavoro privati, come previsto dalla legge in esame (quindi senza distinzione circa la natura dell’attività da essi esercitata), tra i quali rientrava la ARCO ABRUZZO, pacificamente associazione senza fine di lucro.

Ad illustrazione del motivo formulava il seguente quesito di diritto:

dica la Corte se tra i beneficiari dello sgravio in questione possa o meno comprendersi una associazione dei consumatori. Il ricorso è infondato.

Questa Corte si è già pronunciata in materia, affermando che in tema di sgravi contributivi, i benefici previsti dalla L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 5, sono applicabili, quanto ai datori di lavoro privati, esclusivamente agli imprenditori, atteso l’espresso riferimento alle “imprese” contenuto nella rubrica della disposizione, l’esclusiva riferibilità della locuzione “a tutti i datori di lavoro privati” ai soli titolari di impresa, trattandosi di indicazione in stretta correlazione con l’espressione “e agli enti pubblici economici” contestualmente utilizzata, nonchè la testuale previsione della non cumulabilità degli sgravi ivi previsti con le agevolazioni riconosciute dalla L. n. 449 del 1997, art. 4, comma 1, per le sole “piccole e medie imprese”; ed infine per l’espresso riferimento, nel successivo comma 6 (ai fini dell’applicazione delle suddette agevolazioni), all’impresa” che -senza assorbimento di preesistenti attività- realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno ed indeterminato (Cass. 7 aprile 2010 n. 8257). La Corte non ha motivo di discostarsi dal proprio precedente, sicchè il ricorso deve respingersi. Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.540,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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