Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1336 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. I, 22/01/2021, (ud. 24/07/2020, dep. 22/01/2021), n.1336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4478/2019 proposto da:

D.C., rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Zuppelli, che

lo rappresenta e difende come da procura speciale allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 01/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/07/2020 dal Consigliere Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 70/2019 depositato il 1-1-2019 il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso di D.C., cittadino del (OMISSIS), avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito dal suo Paese per il timore di essere arrestato, poichè non aveva restituito i soldi che erano stati prestati alla madre nell’ambito del sistema del “tontine”. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Senegal, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e dell’art. 5, comma 6, del T.U.I.”. Si duole della mancata considerazione, da parte del Tribunale di Milano, della documentazione dallo stesso prodotta, delle dichiarazioni precise e dettagliate svolte sin dalla proposizione della domanda di protezione internazionale e della mancata attivazione dei poteri istruttori ufficiosi. Deduce che in caso di rimpatrio subirebbe danno grave e irreparabile e lamenta la mancata valutazione della sua domanda di protezione umanitaria.

2. Con il secondo motivo lamenta “Violazione sull’art. 360 c.p.c., n. 5, e/o motivazione omessa, insufficiente e/o contraddittoria su fatti o questioni controversi e decisivi ai fini del giudizio”. Deduce che il giudizio di non credibilità era stato fondato dal Tribunale su mere asserzioni inidonee a far comprendere le ragioni della decisione e richiama la giurisprudenza di questa Corte in ordine al “minimo costituzionale” della motivazione e in tema di cooperazione istruttoria ufficiosa nell’ambito della protezione internazionale.

Infine il ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, per violazione del requisito di straordinaria necessità ed urgenza, nonchè della violazione degli artt. 77 e 111 Cost. e dei limiti previsti dalla L. n. 400 del 1988, art. 15.

3. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

3.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non chiaramente collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito e senza attinenza al decisum (tra le tante da ultimo Cass. n. 11603/2018; Cass. 26790/2018).

3.2. Il ricorrente, denunciando il vizio di violazione di legge e quello motivazionale, peraltro, quest’ultimo, con riferimento al paradigma previgente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (motivazione omessa, insufficiente e/o contraddittoria su fatti o questioni controversi e decisivi ai fini del giudizio), svolge, in modo non del tutto lineare, una serie di considerazioni astratte e generiche, in ordine al giudizio di non credibilità del suo racconto, alla mancata attivazione dei poteri istruttori ufficiosi ed alla situazione generale del suo Paese, che non hanno alcuna attinenza non solo alla motivazione del decreto impugnato, ma neppure alla sua situazione o condizione soggettiva. In particolare il ricorrente si duole del giudizio di non credibilità della narrazione dei fatti allegati, ma neppure espone quale sia stata la sua vicenda personale e quali le ragioni della sua fuga dal Senegal.

Le doglianze non si confrontano con il percorso argomentativo del provvedimento impugnato, che è ampiamente motivato sulla vicenda personale, come descritta dal richiede in sede amministrativa e sulle ragioni della ritenuta inverosimiglianza del racconto (pag. 3 e 4 del decreto), nonchè sull’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), con indicazione delle fonti di conoscenza (pag. 5 del decreto), e della protezione umanitaria (pag. 8 e 9).

Inoltre il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia “preso atto” della documentazione prodotta, ma neppure precisa a quale documentazione si riferisca e quale ne sia la decisività o, quantomeno, la rilevanza specifica.

Le censure si risolvono, dunque, in una critica generica e immotivata del decreto impugnato, espressa sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati e mediante astratto richiamo della disciplina di settore e di pronunce di questa Corte.

Infine, la questione di illegittimità costituzionale non è rilevante nel caso di specie, perchè, anche qualora fosse accolta, non produrrebbe alcun effetto nel giudizio a quo, dato che il decreto di rigetto è basato sull’inattendibilità del racconto del richiedente e sull’insussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione, in base ad una motivazione superiore al minimo costituzionale non idoneamente censurata, per quanto appena precisato, e la disciplina di cui al D.L. n. 13 del 2017 e relativa legge di conversione non ha incidenza sulle ragioni della decisione. In ogni caso, peraltro, la questione di illegittimità costituzionale è manifestamente infondata (Cass. 17717/2018).

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, nulla dovendo disporsi in ordine alle spese di lite del presente giudizio, stante la tardiva costituzione del Ministero.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA