Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1336 del 22/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1336 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25707-2012 proposto da:
NICCHI STEFANO, NICCHI PAOLO anche quali eredi di
Allegrucci Elda, LAURI IDA, PIEROTTI RITA, BETTELLI
BARBARA, SANESI RICCARDO, MONACELLI LUCIA,
BORGHINI PIETRO, CASTIELLO OLGA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE n. 3, presso lo studio
dell’avvocato SASSANI BRUNO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PIERI PIERO, giusta procura speciale a
margine della seconda pagina del ricorso;
-ricorrenticontro
FLUSSI FRANCESCO, FLUSSI GIOVANNI, FLUSSI MARIA
GRAZIA, FLUSSI ORFEO, FLUSSI ALESSIA, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo

951 11

Data pubblicazione: 22/01/2014

studio dell’avvocato NARDONE ELISABETTA, rappresentati e
difesi dall’avvocato LA SPINA GIUSEPPE, giusta mandato a margine
del controricorso;
– controricorrenti –

FLUSSI PIETRO;
– intimato avverso la sentenza n. 321/2012 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA del 19.4.2012, depositata il 31/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO
PROTO;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Piero Pieri che si riporta agli scritti;
udito per i controricorrenti l’Avvocato Giuseppe La Spina che ha
chiesto l’inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO
GOLIA che ha concluso per il nuovo ruolo per invocare in giudizio gli
eredi della persona deceduta.
***

Premesso:
– che con sentenza del 24/1/1997 il Pretore di Perugia, sezione
distaccata di Gubbio, accoglieva la domanda di Flussi Pietro, Giovanni
e Orfeo per la costituzione di una servitù coattiva sul fondo dei
convenuti.
– che con sentenza del 14/2/2000 il Tribunale di Perugia decidendo
sull’appello, rimetteva le parti davanti al giudice di primo grado per
l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Castiello Olga.

Ric. 2012 n. 25707 sez. M2 – ud. 10-12-2013
– 2-

nonchè contro

- che con sentenza del 18/6/2005 il Tribunale di Perugia, sezione
distaccata di Gubbio, rigettava la domanda attorea, invece accolta
all’esito del giudizio di appello con sentenza non definitiva del
15/12/2008;
– che la Corte di Appello, dichiarato il diritto alla servitù, rimetteva la

– che con la seconda sentenza non definitiva in data 19/4/2010 la
Corte di Appello costituiva la servitù sull’area individuata dal CTU e
con separata ordinanza disponeva il richiamo del CTU per la
determinazione del valore dell’indennità spettante ex art. 1053 c.c. ai
convenuti;
– che con la sentenza definitiva del 31/7/2012 la Corte di Appello
determinava il valore dell’indennità spettante ai proprietari del fondo
servente ex art. 1053 c.c.;
– che la sentenza definitiva del 31/7/2012 era pronunciata nei
confronti delle stesse parti nei cui confronti erano state pronunciate le
due sentenze non definitive, ma per l’appellante Flussi Pietro si
costituivano i suoi eredi Flussi Maria Grazia, Flussi Francesco e Flussi
Alessia, mentre, quanto all’appellata Allegrucci

nel frattempo

deceduta, gli appellanti citavano i suoi eredi collettivamente e
impersonalmente e si costituivano, quali eredi, Nicchi Paolo e Nicchi
Stefano;
– che Nicchi Stefano, Nicchi Paolo, anche quali eredi di Allegrucci
Elda, Lauri Ida, Pienotti Rita, Bettelli Barbara, Sanesi Riccardo,
Monacelli Lucia, Borghini Pietro e Castiello Olga propongono ricorso
avverso le due sentenze non definitive e quella definitiva, affidato a
nove motivi;
– che resistono con controricorso Flussi Giovanni, Flussi Orfeo
nonché Flussi Maria Grazia, Flussi Francesco e Flussi Alessia i quali
Ric. 2012 n. 25707 sez. M2 – ud. 10-12-2013
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causa in istruttoria per determinare l’area da assoggettare alla servitù.

eccepiscono la nullità del ricorso in quanto non notificato né a
Baldicchi Stefano e Valentini Maria, né agli stessi Flussi Maria Grazia,
Flussi Francesco e Flussi Alessia, essendo inesistente la notifica a
Flussi Pietro che risultava già deceduto nel giudizio di appello; peraltro
svolgono anche subordinate difese sul merito dei motivi di ricorso,

dovuta.

Ri tenuto:
– che il ricorso per cassazione è stato notificato a due dei tre appellanti
ossia a Flussi Giovanni e Flussi Orfeo;
– che il terzo appellante era deceduto nel corso del giudizio di appello e
per la prosecuzione del giudizio si erano costituiti i suoi eredi Flussi
Maria Grazia, Flussi Francesco e Flussi Messia ai quali il ricorso non è
stato notificato, ma che si sono costituiti in questo giudizio di
cassazione;
– che il ricorso non risulta notificato a Baldicchi Stefano e Valentini
Maria, che erano parti, pur contumaci, nel giudizio di appello e ai quali,
quindi, doveva essere notificato il ricorso,
– che con istanza datata 19/7/2013 i ricorrenti, tra altre richieste,
hanno altresì chiesto che questa Corte ordini l’integrazione del
contraddittorio nei confronti nei confronti di Baldicchi Stefano e
Valentini Maria;
– che pertanto deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio
nei confonti di Baldicchi Stefano e Valentini Maria con termine di
giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica
del ricorso
P.Q.M.

Ric. 2012 n. 25707 sez. M2 – ud. 10-12-2013
-4-

salvo che per i motivi che riguardano la determinazione dell’indennità

La Cassazione ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di
nei confronti di Baldicchi Stefano e Valentini Maria con termine di
giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 10/12/2013.

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