Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1336 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 20/01/2011), n.1336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ALBERGA 45, presso lo studio dell’avvocato COLINI CLAUDIO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MATTEO MEA,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE UMBERTO

TUPINI 133, presso lo studio dell’avvocato DE ZORDO AGOSTINO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ROTATORI GIACOMO, TONNINI

TRISTANO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 814/2009 del TRIBUNALE di PESARO del 12/12/09,

depositata il 15/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA

CICCOLO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – C.M. ha proposto regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro in data 15.12.2009, con la quale e’ stata rigettata l’opposizione a decreto ingiuntivo dalla stessa proposta, ed e’ stato ritenuto che nessuna prova fosse stata fornita sulla natura societaria del credito vantato dall’odierno resistente.

Con il regolamento di competenza si afferma che erroneamente il giudice del merito non ha applicato alla controversia il rito societario, comportando l’esame del merito, in ordine alla stessa, in via pregiudiziale l’accertamento della natura societaria del rapporto intercorso fra le parti.

Il regolamento di competenza e’ inammissibile.

Con il ricorso proposto, infatti, la C. denuncia una questione di rito e non di competenza, la quale avrebbe dovuto formare oggetto di impugnazione con l’appello, trattandosi di sentenza di primo grado (v. anche Cass. 11.5.2010 n. 11352; cass. 23.4.2010 n. 9754).

Ne consegue che l’impugnazione non puo’ neppure essere valutata – nella concorrenza dei requisiti prescritti – quale ricorso ordinario per cassazione”.

La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ne’ alcuna delle parti e’ stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore del resistente, vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.800,00, di cui Euro 1.600,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio Sezione Sesta Civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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