Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1336 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1336 Anno 2018
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: IANNELLO EMILIO

ORDINANZA
ir”

sul ricorso iscritto al n. 6217/2011 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente contro
Full Motors S.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi
Manzi e dall’Avv. Giovanni Maccagnani, con domicilio eletto in Roma,
via Federico Confalonieri, n. 5, presso lo studio dell’Avv. Luigi Manzi;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Veneto, sezione staccata di Verona, n. 10/21/10 depositata il 15

Data pubblicazione: 19/01/2018

gennaio 2010;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre
2017 dal Consigliere Emilio Iannello.
Rilevato che l’Agenzia delle entrate ricorre, con due mezzi, nei
confronti della Full Motors S.r.l. in liquidazione (che resiste con

epigrafe con la quale la Commissione tributaria regionale del Veneto,
sezione staccata di Verona, ha accolto solo parzialmente l’appello
dell’Ufficio, ritenendo illegittimo il recupero a tassazione, a fini Irpeg e
Irap per l’anno d’imposta 2003, di costi relativi ad operazioni
soggettivamente inesistenti (acquisto di autovetture di provenienza
comunitaria da società nazionale fittiziamente interposta);
che secondo i giudici d’appello infatti, benché risultasse dimostrato
che la società appellata fosse consapevole di partecipare a
un’operazione inserita nell’ambito di una frode comunitaria, ciò
tuttavia non valeva ad impedire la deducibilità dei costi realmente
effettuati per l’acquisto delle autovetture, benché con l’eliminazione
del passaggio intermedio della transazione;
che gli stessi inoltre respingevano la tesi dell’Ufficio, circa la non
ammissibilità in deduzione di costi e spese riconducibili a fatti
qualificabili come reato, rilevando che «in realtà l’ipotesi di reato, con
la conseguente applicazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 8,
legge 289/02, va ascritta all’Eurosprint S.r.l.»;
considerato che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle
entrate deduce, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. (–)
proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 14, commi 4 e 4bis, legge 24 dicembre 1993, n. 537, per avere escluso la deducibilità
dei costi relativi alle predette operazioni, a fini Irpeg e Irap, pur
avendo confermato l’esistenza di un meccanismo artificiosamente
messo in atto al fine di frodare l’Erario e riconosciuto che la Full
Motors era collusa con le società che hanno posto in essere la frode:
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controricorso, depositando altresì memoria), avverso la sentenza in

sostiene che tale accertamento, implicando il riconoscimento della
sussistenza della fattispecie di reato, a prescindere dalla sua
stigmatizzazione in una sentenza di condanna, integrava il
presupposto in presenza del quale, ai sensi della citata disposizione,
la predetta deduzione deve essere esclusa; rileva che peraltro, la
sussistenza del reato è stata anche accertata giudizialmente in

relazione a fatti bensì relativi al diverso anno d’imposta 2002, ma
sovrapponibili a quelli in esame;
che con il secondo motivo la ricorrente denuncia altresì vizio di
motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc.
civ., per avere la C.T.R. contraddittoriamente affermato, da un lato,
che la società contribuente è collusa nella commissione della frode
fiscale e, dall’altro, che il fatto reato è tuttavia imputabile solo alla
società interposta;
ritenuto che è infondato il primo motivo di ricorso;
che viene invero in rilievo nella fattispecie lo

ius superveniens

costituito dall’art. 8, comma 1, d.l. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44), a mente del quale «il comma 4 bis

dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal
seguente: “4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all’articolo 6,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono
ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di
servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività
qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero
abbia esercitato l’azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia
emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’articolo 424 del
codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere
ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza
della causa di estinzione del reato prevista dall’articolo 157 del codice
penale. …”»;
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L

che trattasi di novella suscettibile di diretta applicazione, d’ufficio,
nella presente sede atteso che, da un lato, essa è intervenuta in
epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione e,
dall’altro, deve ritenersi sussistente anche l’altra condizione per
l’applicabilità d’ufficio dello ius superveniens nel giudizio di legittimità,

sopravvenuta alle questioni trattate nel ricorso (Cass. nn. 4070 del
2004, 10547 del 2006, 16642 del 2012);
che occorre infatti tener presente che, secondo quanto
espressamente disposto dal successivo comma 3, in via transitoria,
«le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di quanto
disposto dal comma 4-bis dell’articolo 14 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti o attività posti in
essere prima dell’entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove più
favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o
maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al
citato comma 4-bis previgente non si siano resi definitivi (…)»;
che la disciplina sopravvenuta concerne specificamente il regime
fiscale da applicare in ipotesi di accertamento delle imposte sui redditi
di costi ripresi a tassazione in quanto relativi ad operazioni
soggettivamente fittizie;
che per effetto di tale modifica l’indeducibilità, a fini di imposte
dirette, dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti è
subordinata all’effettivo esercizio da parte del pubblico ministero
dell’azione penale o, comunque, alla emissione, al termine
dell’udienza preliminare, del decreto che dispone il giudizio ovvero di
sentenza di non luogo a procedere per prescrizione del reato:
condizioni che non risultano accertate nella specie e nemmeno
dedotte;
che rispetto a tali condizioni deve ritenersi irrilevante che, secondo
quanto dedotto in ricorso, per il precedente anno d’imposta, in
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costituita dalla attinenza, anche indiretta, della disciplina

relazione a operazioni analoghe, sia stata accertata la responsabilità
penale del legale rappresentante pro tempore della odierna intimata,
attesa l’autonomia degli anni d’imposta e la conseguente diversità
della fattispecie di reato cui aver riguardo ai fini della verifica
predetta;

sia stata effettuata autonoma comunicazione di reato;
che le considerazioni che precedono rendono irrilevante anche la
contraddizione segnalata con il secondo motivo di ricorso, rimanendo
comunque incontestato che nella specie manchi la condizione
prescritta dalla citata norma sopravvenuta;
che il ricorso deve essere pertanto rigettato e, tuttavia, trovando la
decisione fondamento su norma sopravvenuta, si ravvisano i
presupposti per l’integrale compensazione delle spese;
P.Q.M.

rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso il 24/11/2017

che rimane altresì irrilevante che per le operazioni di che trattasi

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