Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1336 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. I, 19/01/2017, (ud. 08/11/2016, dep.19/01/2017),  n. 1336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15050/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLO SVILUPPO

ECONOMICO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore,

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, (P.I./C.F. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso l’avvocato

FILIPPO SCIUTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CARLO SCOFONE, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA NOMOS S.P.A., LA MERIDIONALE LAMIERE S.P.A.,

D.A.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1895/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato Gen. Stato VARRONE FEDERICA che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente REALE MUTUA, l’Avvocato SCIUTO FILIPPO

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. La Società Reale Mutua di Assicurazioni ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli l’Agenzia delle Entrate, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, già Ministero delle Attività Produttive, Meridionale Lamiere S.p.A. e D.A.A. chiedendo l’annullamento della cartella esattoriale numero (OMISSIS) recante intimazione di pagamento della somma di Euro 1.046.818,48, emessa in forza di due polizze fideiussorie a garanzia di Industria Filtri Sud S.p.A. e Meridionale Lamiere S.p.A..

A fondamento della domanda la società attrice ha dedotto l’illegittimità e/o invalidità della cartella esattoriale per essere avvenuta l’iscrizione a ruolo della somma in mancanza di un titolo esecutivo, contestando per il resto sotto ulteriori profili il merito della pretesa in tal modo azionata nei suoi confronti.

L’Agenzia delle Entrate, il Ministero dell’Economia e delle Finanze il Ministero dello Sviluppo Economico hanno resistito alla domanda, assumendo che la cartella esattoriale fosse stata legittimamente emessa in dipendenza della dichiarazione di decadenza di Industria Filtri Sud S.p.A e Meridionale Lamiere S.p.A. dei benefici di cui al D.Lgs. n. 76 del 1990, art. 39, già della L. n. 219 del 1981, art. 32.

p. 2. – Il Tribunale adito ha dichiarato l’illegittimità della cartella esattoriale, disponendone conseguentemente l’annullamento per quanto di ragione.

p. 3. – Con sentenza del 5 giugno 2009 la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello e compensato le spese del grado.

Ha affermato la Corte territoriale, per quanto di interesse, che intanto potesse procedersi all’iscrizione a ruolo, in quanto essa fosse preceduta dalla formazione di un titolo esecutivo, quale non erano i decreti ministeriali di revoca dei contributi, non riconducibili alla previsione dell’art. 474 c.p.c., dal momento che il titolo per l’iscrizione a ruolo è cosa diversa dal titolo esecutivo, la cui precostituzione è richiesta dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21, a fini di tutela dei soggetti escussi, allorchè si tratti di entrate di diritto privato.

p. 4. – Contro la sentenza l’Agenzia delle Entrate, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.

La Società Reale Mutua di Assicurazioni ha resistito con controricorsoillustrato da memoria.

Gli altri intimati non hanno spiegato attività.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 5. – Il ricorso contiene un solo motivo con cui si deduce: “Violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 1997, n. 499, art. 24, commi 32 e 33, interpretati autenticamente dalla L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 3, comma 8, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, artt. 17 e 21 e dell’art. 474 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: “Dica codesta eccellentissima Corte se i provvedimenti di revoca dei contributi in materia di incentivi alle imprese adottati dal già Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’artigianato, ora Ministero dello Sviluppo Economico, nei confronti rispettivamente della Meridionale Lamiere S.r.l. e dell’Industria Filtri Sud S.p.A. costituiscono valido titolo per l’iscrizione a ruolo degli importi corrisposti, e i relativi interessi, le valutazioni e sanzioni nei confronti della Reale Mutua alle assicurazioni che ha prestato, con le polizze numero (OMISSIS), garanzia fideiussoria in relazione alle suddette agevolazioni revocate”.

6. – Il ricorso va accolto.

I commi 32 e 33 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 24, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, stabiliscono quanto segue:

“32. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in materia di incentivi all’impresa costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 67, comma 2 e successive modificazioni, degli importi corrispondenti degli interessi e delle sanzioni. Agli interventi di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dai terremoti del 1980 e del 1981 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 39, comma 11, del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76.

33. Il diritto alla ripetizione costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’art. 2751-bis c.c., fatti salvi precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l’efficacia del privilegio non sono subordinate nè al consenso delle parti nè a forme di pubblicità”.

Il D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76, art. 39, comma 11, stabilisce: “La realizzazione delle nuove iniziative ai sensi dei precedenti commi non potrà protrarsi, a pena di decadenza dal contributo, oltre diciotto mesi dalla data della concessione dello stesso e la conseguente ripetizione delle somme è effettuata dall’intendenza di finanza competente per territorio secondo le modalità prescritte nel R.D. 14 aprile 1910, n. 639, art. 2. Le medesime modalità si applicano per il recupero dei contributi di cui al presente articolo e al precedente art. 27 ed il diritto alla restituzione dei contributi è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi”.

La L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 3, comma 8, recante “Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione e altre forme di incentivi”, stabilisce quanto segue:

“8. La L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 24, commi 32 e 33 e successive modificazioni, si interpretano nel senso che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero dello sviluppo economico in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate”.

Ciò detto, è opportuno rammentare, in generale, che la Corte costituzionale ha riconosciuto in più occasioni la legittimità dell’intervento di interpretazione autentica qualora sia volto ad assegnare alla disposizione interpretata un significato che rappresenti una delle possibili letture del testo originario, intervenendo in un quadro di “situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo” o anche soltanto per “ristabilire un’interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore”, aggiungendo che ben può il legislatore emanare norme retroattive, di interpretazione autentica, “purchè la retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti “motivi imperativi di interesse generale” (Corte cost. n. 15/2012; v. pure Corte cost. n. 156/2014, Corte cost. n. 170/2013, Corte cost. n. 264/2012, Corte Cost. n. 78/2012). Il legislatore può in definitiva imporre uno dei possibili significati derivanti dalla disposizione interpretata (Corte Cost. n. 227/2014, Corte Cost. n. 209/2010, Corte cost. n. 24/2009, Corte cost. n. 170/2008, Corte Cost. n. 234/2007).

D’altronde, la norma interpretativa, ove così qualificata dal legislatore – come nel caso in esame possiede naturale efficacia retroattiva. La qualificazione di una disposizione di legge come norma di interpretazione autentica – al di là del carattere effettivamente interpretativo della previsione esprime difatti univocamente l’intento del legislatore di imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, così da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere, in applicazione del canone ermeneutico che impone all’interprete di attribuire un senso a tutti gli enunciati del precetto legislativo, che la disposizione possa essere intesa come diretta ad imporre una determinata disciplina solo per il futuro (Cass., Sez. Un., 29 aprile 2009, n. 9941).

Nel caso in esame, non pare revocabile in dubbio che la L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 3, comma 8, abbia inteso dettare l’interpretazione autentica della L. 27 dicembre 1997, n. 449, commi 32 e 33, proprio allo scopo di respingere la lettura data (anche) dalla Corte partenopea di detta norma, con l’affermare che, “se è vero che il decreto di revoca delle agevolazioni disposto dal Ministero dell’industria costituisce, secondo la norma citata, titolo per l’iscrizione a ruolo, ciò non significa che tale decreto si configuri come un titolo esecutivo, nel senso previsto dall’art. 474 c.p.c.. Ben vero una cosa è il titolo per l’iscrizione a ruolo, altra cosa il titolo esecutivo, la cui precostituzione richiesta dalla L. n. 46 del 1999, art. 21, ai fini di tutela dei soggetti escussi allorchè si tratti di entrate di diritto privato. Inoltre, anche a voler ritenere che il decreto abbia efficacia esecutiva ai sensi del succitato articolo, ciò potrebbe valere per il destinatario del provvedimento di decadenza, ma non anche per l’assicuratore che, quale terzo, risulta collegato con l’amministrazione soltanto mediante la disciplina privatistica della polizza fideiussoria” (pagina 6-7 della sentenza).

Il rilievo della norma di interpretazione autentica (così intesa di recente anche da Cass. 20 ottobre 2016, n. 21232) si manifesta in particolare da un triplice versante:

-) laddove ribadisce che il provvedimento di revoca delle agevolazioni “costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo” in deroga, dunque, alla regola generale stabilita dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 21, il quale, già prefigurando l’ipotesi di disposizioni di segno diverso, stabilisce che: “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge (…) le entrate previste dall’art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”; al riguardo il riferimento della L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 3, comma 8, anche alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 24, comma 33, secondo cui: “Il diritto alla ripetizione costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante”, fuga ogni dubbio in ordine al significato da attribuire all’espressione “titolo per l’iscrizione a ruolo”, la quale è perciò stesso da intendere nel senso che il provvedimento di revoca sostituisce il titolo esecutivo cui altrimenti si riferisce, per il tramite del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, citato art. 21, l’art. 474 c.p.c.;

-) laddove chiarisce e ribadisce che il titolo costituito dal provvedimento di revoca si riferisce sia agli “importi corrisposti” sia ai “relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni”, attesa la formulazione della norma interpretata, ove afferma che il provvedimento di revoca costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo “degli importi corrispondenti degli interessi e delle sanzioni”;

-) laddove chiarisce che detto titolo opera “nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate”.

In particolare, mentre per i primi due aspetti la norma in esame interviene in un contesto di possibile dubbio interpretativo non ancora esitato nella formazione di un apprezzabile indirizzo giurisprudenziale di segno contrario rispetto alla originaria voluntas legis, per l’ultimo aspetto, riguardo al quale la disposizione non appare viziata da irragionevolezza, nè lesiva di principi costituzionali, su cui nessuna doglianza del resto la controricorrente ha formulato, si è effettivamente manifestato un indirizzo potenzialmente confliggente con l’intento del legislatore e tale da giustificare così il suo intervento, essendo stato affermato che l’obbligazione principale e quella fideiussoria, benchè fra loro collegate, mantengono una propria individualità non soltanto soggettiva – data l’estraneità del fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia – ma anche oggettiva, in quanto la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre l’obbligazione garantita può basarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo, con la conseguenza che la disciplina dell’obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione, per la quale continuano a valere le normali regole, comprese quelle sulla giurisdizione (v. Cass., Sez. Un., 5 febbraio 2008, n. 2655).

Non può infine condividersi la tesi spiegata dall’assicuratore in controricorso, ed illustrata nella memoria ex art. 378 c.p.c., con il richiamo a Cass. 8 aprile 2016 n. 6873, secondo cui la menzionata disposizione di interpretazione autentica andrebbe riferita soltanto alla prima parte del comma 32 precedentemente citato e non alla seconda parte della stessa disposizione, la quale, per gli interventi di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dai terremoti del 1980 e del 1981 (quale si assume essere quella in discorso), stabilisce che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76, art. 39, comma 11 e, in tal modo, affiderebbe all’intendenza di finanza (ufficio di cui, peraltro, la L. 29 ottobre 1991, n. 358, sulla ristrutturazione del Ministero delle Finanze ha previsto l’abolizione, trasferendo le relative funzioni alle direzioni regionali delle entrate) competente per territorio la ripetizione del contributo secondo la disciplina dettata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, art. 2, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Vale in contrario osservare che la prima parte della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 24, comma 32, disciplina integralmente ed in via generale l’efficacia del provvedimento di revoca quale titolo per l’iscrizione a ruolo, con conseguente diritto alla ripetizione regolato dal successivo comma 33, mentre il rinvio da parte dello stesso comma 32 al comma 11 del D.Ls. 30 marzo 1990, n. 76, appare volto a salvaguardare le iniziative di recupero intraprese sulla base della disciplina previgente, ma non ad escludere – il che non avrebbe avuto del resto alcun comprensibile senso – l’applicabilità del congegno di ripetizione introdotto dalla norma sopravvenuta, in effetti impiegato in questo caso, senza che alcuna obiezione risulti peraltro in proposito formulata nelle fasi di merito.

Del resto, conferma di detta lettura si trae proprio dalla norma di interpretazione autentica poc’anzi menzionata, la quale non pone alcuna distinzione nella tipologia degli interventi di recupero, nè contiene alcun indice dal quale desumere l’inapplicabilità della norma come autenticamente interpretata alla ripetizione dei contributi in materia di incentivi alle imprese adottati nel quadro degli interventi di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dai terremoti del 1980 e del 1981.

p. 7. – La sentenza è cassata e rinviata alla Corte d’appello di Napoli che riesaminerà la controversia, per quanto ancora in discussione, attenendosi al principio dianzi formulato e regolando anche le spese di questo grado.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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