Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13359 del 30/06/2015
Civile Sent. Sez. 3 Num. 13359 Anno 2015
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: SESTINI DANILO
SENTENZA
sul ricorso 15835-2012 proposto da:
COOPERATIVA MEDITERRANEA PESCA A RL, in persona del
suo legale rappresentante sig. PIETRO GIANQUINTO,
elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA GASLINI 5,
presso lo studio dell’avvocato SALVATORE CASCIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI PALERMO
2015
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
1044
contro
BARRACO ELIO;
– intimato –
Data pubblicazione: 30/06/2015
avverso la sentenza n. 322/2011 del TRIBUNALE di
TRAPANI, depositata il 13/04/2012 R.G.N. 908/2008;
udita la relaiuri dulla cúu-5 svoltA 1 -111-A pubblica
udienza del 29/04/2015 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.
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udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Elio Barraco (quale erede di Diego Barraco) agi
per il risarcimento dei danni nei confronti di
Pietro Gianquinto, che era stato condannato in via
definitiva per il reato di false comunicazioni
sociali commesso in qualità di Presidente della
Costituitasi in giudizio la Cooperativa, il
Giudice di Pace accolse la domanda, condannando il
Gianquinto al risarcimento dei danni.
Pronunciando
sul
gravame proposto dalla
Cooperativa, il Tribunale di Trapani ne ha
dichiarato l’inammissibilità per difetto di
legittimazione all’impugnazione.
La Cooperativa ricorre ora per cassazione,
affidandosi a due motivi; l’intimato non svolge
attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Il Tribunale ha rilevato che il giudizio
di primo grado era stato promosso dal Barraco nei
confronti di Pietro Gianquinto, a seguito della
sentenza penale -definitiva- con cui il predetto
Gianquinto era stato ritenuto responsabile del
reato di cui al’art. 2621 c.c., ed ha osservato
che_ “a rispondere dell’obbligazione risarcitoria”
non poteva essere che “il solo Gianquinto -persona
fisica- e non la Cooperativa …, in considerazione
del fatto che detta obbligazione risarcitoria
trova fonte nell’illecito penale commesso dal …
Gianquinto, e non anche -evidentemente- dalla
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Cooperativa Mediterranea Pesca s.r.1..
persona giuridica appellante la quale, se mai, è a
sua volta soggetto potenzialmente danneggiato
dalla condotta del suo legale rappresentante”; ha
quindi concluso nel senso dell’inammissibilità
dell’impugnazione in quanto “proposta da soggetto
diverso da quello nei confronti del quale è stata
2.
Col primo motivo, la Cooperativa deduce
“violazione e falsa applicazione dell’art. 2384
c.c.” ed ogni possibile vizio motivazionale,
dolendosi che il giudice di appello abbia omesso
di considerare che, nel procedimento penale, il
Gianquinto era stato “chiamato a rispondere del
reato contestato nella sua qualità di Presidente e
della
rappresentante
legale
Cooperativa
Mediterranea Pesca e non in proprio, atteso che la
Società non può rispondere penalmente di alcun
reato, attribuibile sempre ad una persona fisica”.
3.
Col secondo motivo (“violazione e falsa
applicazione di norme di diritto – violazione
dell’art.
112 cpc” e “omessa e,
comunque,
insufficiente motivazione”), la ricorrente censura
la sentenza per non avere pronunciato sui motivi
che avevano costituito oggetto dell’impugnazione,
“limitandosi alla dichiarazione di inammissibilità
dell’appello e all’implicita
conferma della
sentenza di primo grado”.
4.
Il ricorso è infondato.
La censura relativa alla violazione dell’art.
2384 c.c. (che concerne i poteri di rappresentanza
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emessa la sentenza censurata”.
degli amministratori di società) risulta del tutto
eccentrica rispetto alla ratio adottata dal
Tribunale che -come detto- ha individuato la
ragione di inammissibilità nel fatto che
l’impugnazione sia stata proposta da soggetto
diverso da quello nei cui confronti era stata
tutto infondata l’affermazione della ricorrente
secondo cui il Gianquinto non sarebbe stato
condannato “in proprio”, giacché l’avere commesso
il reato nella qualità di legale rappresentante
della Cooperativa non vale, evidentemente, a
imputare alla società le conseguenze della
responsabilità penale (personale) del Gianquinto.
Parimenti infondato è il secondo motivo, in
quanto la declaratoria di inammissibilità
dell’appello precludeva -ovviamente- l’esame dei
relativi motivi.
p.q.m.
la Corte rigetta il ricorso.
Roma, 29.4.2015
emessa la sentenza; tanto più che risulta del