Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13359 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 17/06/2011), n.13359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.S., + ALTRI OMESSI

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PO 21,

presso lo studio dell’avvocato CARUCCI SANDRO MARIA, rappresentati e

difesi dall’avvocato DALL’ASEN GASTONE, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PREDEN SERGIO,

VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta delega in atti;

– I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, RASPANTI RITA,

che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 608/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/03/2007 R.G.N. 797/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato FABBI RAFFAELA per delega LA PECCERELLA LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 17 marzo 2004, il Tribunale di Ravenna accoglieva il ricorso di B.M. e degli altri lavoratori in epigrafe indicati, nei confronti dell’I.N.P.S. e dell’I.N.A.I.L., accertando il diritto dei ricorrenti alla maggiorazione contributiva, prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e successive modifiche per i lavoratori esposti per oltre un decennio all’amianto.

Il Tribunale osservava che l’I.N.A.I.L. era passivamente legittimato rispetto alla domanda di attribuzione del beneficio controverso, in quanto soggetto attivamente partecipe della procedura amministrativa diretta all’accertamento dei relativi presupposti; che i ricorrenti, come accertato con le prove espletate, erano stati esposti all’amianto per oltre un decennio, il che dava loro diritto ad ottenere il richiesto beneficio.

Avverso la detta sentenza proponeva appello l’I.N.P.S. Si costituivano gli assicurati e l’I.N.A.I.L., quest’ultimo proponendo appello incidentale.

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza depositata il 19 marzo 2007, espletata consulenza tecnica d’ufficio, accoglieva entrambi i gravami, dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell’I.N.A.I.L. e respingendo nel merito le domande degli assicurati per difetto di qualificata esposizione alla inalazione di fibre di amianto. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione questi ultimi, affidato a due motivi.

Resistono gli Istituti con controricorso. L’I.N.P.S. ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, evidenziando che “il nostro ordinamento non accoglie la filosofia dei valori limite, ovvero di soglie che demarcano con rigidità il passaggio dall’innocuo al nocivo”, contestando in sostanza la necessità di una esposizione qualificata al rischio de quo.

2. -Con secondo motivo i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ravvisato nell’avere la corte di merito omesso di considerare che dalla documentazione prodotta risultava che l’esposizione patita era stata di gran lunga superiore a 100 fibre /litro. Deducevano in particolare che la sentenza della corte territoriale si basava esclusivamente sugli accertamenti svolti dal c.t.u. che tuttavia non aveva considerato una serie di attività lavorative comportanti una costante e massiccia manipolazione della sostanza morbigena (preparazione di guarnizioni in amianto; rimozione di tali guarnizioni; attività di avvolgimento di tubazioni e di linee elettriche; attività di piccola manutenzione, di pulizia).

3. -I motivi, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente trattati, risultano in parte inammissibili e per il resto infondati.

Inammissibili ove, in contrasto col principio dell’autosufficienza, non vengono prodotti nè riportati in ricorso, i documenti da cui in tesi si evincerebbe una esposizione alla inalazione di fibre di amianto superiore a 100 fibre/litro.

Inammissibili, altresì, ove viene chiesto alla Corte un nuovo esame in fatto delle circostanze di causa, demandato al prudente apprezzamento del giudice di merito, basato peraltro su di una consulenza tecnica che la parte non può limitarsi a ritenere erronea (ex plurimis, Cass. ord. 8 novembre 2010 n. 22707; Cass. 15 luglio 2003 n. 11054), essendo piuttosto necessaria la specifica denuncia di carenze o deficienze diagnostiche, o di affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del consulente ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte”, traducendosi diversamente in un’inammissibile critica del convincimento del giudice ex plurimis, Cass. n. 9988 del 2009, Cass. n. 8654 del 2008, Cass. n. 15796 del 2004).

Per il resto si osserva che, come chiarito più volte da questa Corte (Cass. ord. n. 21089 del 2010; Cass. ord. n. 17916 del 2010; Cass. n. 400 del 2007; Cass. n. 16119 del 2005), l’attribuzione dell’eccezionale beneficio di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. n. 271 del 1993, art. 1, comma 1), presuppone l’assegnazione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno, a causa della presenza nel luogo di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto superiore ai valori limite indicati nel D.Lgs. n. 277 del 1991, rilevando dunque, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, una esposizione qualificata alla inalazione di fibre di amianto, e non già una qualunque esposizione. Il ricorso deve essere dunque respinto. Nulla per le spese, risultando inapplicabile, ratione temporis, il D.L. n. 269 del 2003, art. 42.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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