Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13359 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1078/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

M.V., (C.F. (OMISSIS)), MA.VI. (C.F.

(OMISSIS)), rappresentati e difeso dall’Avv. GIUSEPPE MARINO,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Ruffini, 2/a;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

n. 6671/11/18, depositata il 2 ottobre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

dell’11 febbraio 2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’Aquino

Filippo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il contribuente M.V. ha impugnato l’avviso di accertamento con il quale veniva rettificato, a seguito di dichiarazione DOCFA, il classamento di un immobile sito in (OMISSIS) con Categoria D/4.

La CTP di Roma ha rigettato il ricorso e la CTR del Lazio, con sentenza in data 2 ottobre 2018, ha accolto l’appello di parte contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello che la stima diretta, pacificamente non effettuata, era necessaria, trattandosi di immobile a destinazione speciale, nella specie consistente in casa di cura per anziani, equiparabile a Alberghi e pensioni ovvero a Case di cura e ospedali.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi, resiste con controricorso parte contribuente, giudizio nel quale si è costituito anche MA.VI., in qualità di attuale titolare dell’immobile in oggetto; è stata depositata nota spese del difensore dichiaratosi antistatario.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deducendo il ricorrente come manchi l’indicazione degli elementi logico-giuridici dai quali il giudice avrebbe tratto il proprio convincimento.

1.1 – Con il secondo motivo si deduce omesso esame di un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè violazione del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, nella parte in cui ha ritenuto che la stima diretta non sia stata effettuata ed era necessaria. Deduce parte ricorrente come la stima diretta, basata sul più probabile valore di mercato, sia stata effettuata, utilizzando quale parametro tecnico la consistenza lorda dell’immobile, rilevabile dalla planimetria depositata da parte contribuente, parametrata economicamente ai prezzi di mercato incrementato del saggio di fruttuosità del 2%. Deduce parte ricorrente come l’esistenza della stima diretta sia stata indicata nell’avviso impugnato e deduce che tali questioni sarebbero state oggetto di specifiche deduzioni in primo e secondo grado.

2 – Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dell’intervento di MA.VI. in qualità di subacquirente dell’immobile, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa (Cass., Sez. III, 10 ottobre 2019, n. 25423; Cass., Sez. V, 27 dicembre 2018, n. 33444; Cass., Sez. I, 7 giugno 2018, n. 11638; Cass., Sez. VI, 6 ottobre 2017, n. 23439).

3 – Il primo motivo è infondato, posto che la sentenza impugnata ha indicato il percorso logico-giuridico in base al quale è stato annullato l’avviso di accertamento, evidenziando che l’immobile in oggetto è immobile a destinazione speciale trattandosi di Casa di cura per anziani “essendo equiparabile ad Alberghi e pensioni (con fine di lucro) ovvero a Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)”, ossia ad immobili espressamente accatastabili come Categoria D/2 o D/4, che per tali immobili la stima diretta è necessaria, alla luce dei precedenti di legittimità richiamati dal giudice di appello e che, nella specie, la stima diretta non è stata effettuata.

4 – Il secondo motivo di ricorso, quanto al denunciato vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia riformandosi sul punto la proposta del relatore – è ammissibile, in quanto è stato indicato il luogo processuale in cui sarebbe stato oggetto di trattazione il fatto omesso, consistente nella stima diretta, risultante dall’avviso di accertamento, riprodotto per specificità nella narrativa del ricorso.

3.1 – Il motivo è, poi, fondato quanto alla dedotta violazione di legge, posto che in tema di classamento, l’attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D), deve avvenire, come previsto anche dal D.P.R. n. 604 del 1973, art. 7, mediante stima diretta, senza che ciò presupponga, peraltro, l’effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l’Amministrazione, secondo la giurisprudenza prevalente, avvalersi legittimamente della valutazione, purchè mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso (Cass., Sez. V, 27 marzo 2019, n. 8529; Cass., Sez. V, 23 maggio 2018, n. 12743).

4 – La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di quest’ultimo principio, per cui, in accoglimento del secondo motivo, la stessa va cassata con rinvio al giudice a quo in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile l’intervento di MA.VI.; rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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