Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13358 del 29/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13358 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

Data pubblicazione: 29/05/2013

ORDINANZA
sul ricorso 18792-2012 proposto da:
VILLANI LUISA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. FIERRO
FRANCESCO, giuste mandato a margine del ricorso per revocazione;
– ricorrente contro

IACOMINO ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.
TRUNFIO NICOLA, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente nonché contro

MAIONE FRANCESCO, GUIDO DE FUSCO;9″-NLO
in
dci C c4:27(ie,

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– intimati –

/1

(

avverso la sentenza n. 5621/2012 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE del 4.10.2011, depositata il 06/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

per la riunione ad altri ricorsi; in subordine per l’inammissibilità del
ricorso.

Ric. 2012 n. 18792 sez. M1 – ud. 16-04-2013
-2-

PIERFELICE PRATIS che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo

La Corte, rilevato che sul ricorso n. 18792/12 proposto da Villani Luisa nei
confronti di Iacomino Anna + 3, il Consigliere relatore ha depositato la

“Il relatore Cons. Ragonesi

, letti gli atti depositati osserva quanto

segue.

L’avv. Guido de Fusco, già curatore del Fallimento Carannante
Tommaso, proponeva ricorso per cassazione nei confronti di detto
Fallimento e di Francesco Maione e Luisa Villani, assuntori del
concordato fallimentare, avverso il provvedimento in data 17 ottobre 2008.
con il quale il Tribunale di Napoli Sezione fallimentare, aveva liquidato,
nella misura di euro 15.000.00, il compenso in suo favore, avendo tenuto
conto di un attivo di euro 512.839,92 e di un passivo di zero euro ed
avendo altresì ritenuto che la revoca della rinuncia ai compensi ulteriori,
formulata dal de Fusco il 20 novembre 2007, era inefficace, in quanto
detta rinuncia, costituendo un negozio unilaterale, si era perfezionata ed
aveva prodotto i propri effetti in modo irreversibile.
Resisteva con controricorso in proprio l’avv. Anna lacomino, curatore pro
tempore del Fallimento Carannante Tommaso. Resistevano con
controricorso anche Francesco Maione e Luisa Villani, che proponevano
altresì ricorso incidentale con sei motivi. Il Fallimento Carannante
Tommaso non svolgeva attività difensiva.
Per quel che qui ancora interessa con il ricorso incidentale Francesco

relazione che segue.

Maione e Luisa Villani ,denunciando “violazione e falsa applicazione
dell’art. 360 n. 3 e 5 CPC, in relazione all’art. 39 RD 267/42 e al DM
28.7.92 n. 570”, deducevano che: a) erano affetti da nullità i decreti di
liquidazione emessi soltanto per tre dei quattro curatori che si erano

Tommaso, mentre si sarebbe dovuta effettuare un’unica liquidazione in
favore della curatela, dividendo poi l’importo complessivo tra i vari
curatori succedutisi nel tempo in proporzione dell’attività svolta da
ciascuno; inoltre il compenso non doveva essere calcolato anche sulla
cauzione versata dai richiedenti il concordato e sugli interessi maturati
sulla liquidità del fallimento in • conseguenza di omessa ripartizione
dell’attivo per circa tre lustri (primo motivo e quarto motivo); b) i tre
decreti di liquidazione erano del tutto privi di motivazione o comunque
fondati su di una motivazione apparente e contraddittoria (secondo
motivo); c) i compensi erano stati liquidati ai curatori prima della
completa esecuzione del concordato fallimentare (terzo motivo); d) il
compenso era stato liquidato anche sul passivo il cui accertamento è stato
invece effettuato da un altro curatore rimasto preterm esso (quinto
motivo); e) ai tre curatori presi in considerazione erano stati liquidati
complessivamente superiori ai massimi previsti dal DM n. 570 del 1992
(sesto motivo).
La Corte di cassazione, con sentenza 5621/12, rigettava sia il ricorso
principale che quello incidentale.
Avverso la detta sentenza Villani Luisa propone ricorso per revocazione ai
sensi dell’art 395 n. 4 cpc sulla base di quattro motivi cui resiste con
controricorso Iacomino Anna.

succeduti nel tempo nella procedura relativa al Fallimento Carannante

Il ricorso appare inammissibile.
La sentenza di questa Suprema Corte oggetto di impugnazione ha fornito
sul ricorso incidentale della odierna ricorrente la motivazione che segue.
“Tutti i motivi del ricorso incidentale, congiuntamente esaminati in quanto

essere attinenti a vizi concernenti anche decreti di liquidazione differenti
da quello impugnato in questa sede e comunque riguardanti altri curatori,
sono stati illustrati con quesiti di diritto inidonei. che si risolvono net mero
interpello della Corte in ordine alla fondatezza delle censure così come
proposte, ma non contengono la sintetica indicazione della regola di diritto
applicata dal giudice di merito e della diversa regola di diritto che. ad
avviso dei ricorrenti, si sarebbe dovuta applicare al casodi specie (Cass.
S.U.2008/2658; Cass. 2008/19769; 2008/24339).
Deve infine osservarsi che ii ricorso incidentale si fonda sull’enunciazione
di numerosi circostanze di fatto che non si evincono dal provvedimento
impugnato, senza che i ricorrenti, in violazione del principio di
autosufficienza del ricorso per cassazione, abbiano indicato nel ricorso
medesimo se e in quali atti tali circostanze siano state prospettate al
giudice che ha effettuato la liquidazione del compenso (Cass. 2006/3664;
2007/4843)”.
Tale essendo la motivazione della sentenza, il vizio revocatorio per errore
di fatto si sarebbe dovuto identificare in relazione alle dianzi riportate
argomentazioni e ,cioè, in ordine alla formulazione dei quesiti ovvero in
relazione alla mancata autosufficienza delle censure, ma nulla di tutto ciò
si riscontra nel ricorso i cui motivi sono del tutto inconferenti dovendosi
rilevare che gli stessi , per alcuni versi, propongono un inammissibile

strettamente connessi, devono ritenersi inammissibili. Essi infatti, oltre ad

secondo ricorso per cassazione avverso un precedente ricorso per
cassazione e, per altri versi, avanzano delle inammissibili censure di
merito presumibilmente avverso la sentenza di appello.
In particolare ed in sintesi : a) si contesta la pronuncia di inammissibilità

procedura ex art 375 cpc (motivo 1.1) ; b) si lamenta la mancata
integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi dell’avv.to de
Fusco ( motivo 1.2) ;c) si contesta la liquidazione separata dei compensi
a tre dei quattro curatori succedutisi nel fallimento e la mancata riunione,
nonostante esplicita richiesta, dei procedimenti derivanti
dall’impugnazione dei provvedimenti di liquidazione• ( motivo 2) ; d) si
deduce che la Corte non si sarebbe accorta che col controricorso era stato
proposto ricorso incidentale avverso il provvedimento di liquidazione
dell’avv.to de Fusco e di quello dell’avv.to Iacomino ( motivo 3.1); e) si
ripropone la questione che non si poteva procedere a liquidazione separata
dei compensi a tre dei quattro curatori ignorandone il quarto e che le
liquidazioni predette erano prive di motivazione, nulle ,superiori ai
massimi consentiti ed erronee( motivo 3.2); f) si contesta la affermata
mancanza di autosufficienza del ricorso incidentale sostenendosi che le
circostanze si evincono dagli atti del procedimento.
Nessuna di tali doglianze costituisce una censura ai sensi dell’art 395 n. 4
cpc alla motivazione della sentenza impugnata.
Ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in
camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art 375 cpc.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera

che ,a dire della ricorrente, si sarebbe potuta emettere solo seguendo la

di Consiglio
Roma 7.1.13
Il Cons.relatore”

rilevato che non sussistono ragioni di riunione con il procedimento n.
19980/12 proponendo quest’ultimo ricorso per revocazione contro una
differente sentenza di questa Corte;

Considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse
conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra ;
che deve solo aggiungersi che la sentenza n. 5621/12 di questa
Corte, oggetto della presente revocazione, non ha ignorato il
ricorso incidentale proposto dal Maione e dalla Villani, con cui
si avanzavano tra l’altro critiche ai provvedimenti di
liquidazione degli altri curatori succedutisi nella procedura, e si
è invece pronunciato su di esso rilevando che le censure si
riferivano a decreti di liquidazione differenti da quello oggetto
di impugnazione e che comunque i motivi del ricorso
incidentale erano sprovvisti di idoneo quesito ;

Viste la memoria della Villani ;

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con
conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese
di giudizio liquidate come da dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1600,00
oltre euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.
Roma 16.4.13

PQM

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