Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13358 del 28/06/2016

Cassazione civile sez. II, 28/06/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 28/06/2016), n.13358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27700-2011 proposto da:

T.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dell’avvocato CLAUDIO SCORCUCCHI;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G.

BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato STEFANO BALDI,

rappresentata e difesa dagli avvocati PIERO PANCANI, FLAVIO RUSSO

con procura speciale notarile rep. 6323 del 29/2/2016 Notaio SIMONE

CIRILLO, depositata in udienza;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1122/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 14/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato Maria MELE con delega dell’Avvocato Flavio RUSSO

che si costituisce con procura notarile, difensore della resistente

che si rimette agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e

condanna alle spese (sent. 14096/12).

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra M.S. – premesso essere proprietaria di un appartamento in un fabbricato che chiudeva interamente un cortile interno di proprietà esclusiva del signor T.S. e che in tale cortile quest’ultimo aveva realizzato un ascensore che non rispettava le distanze legali rispetto alla finestra dell’attrice che sul medesimo si affacciava – conveniva il T. davanti al tribunale di Firenze e ne chiedeva la condanna a rimuovere il menzionato ascensore.

Il convenuto, per quanto qui interessa, contestava la fondatezza della domanda, affermando la legittimità dell’opera realizzata a norma della L. 9 gennaio 1989, n. 13 sul superamento delle barriere architettoniche.

Il Tribunale accoglieva la domanda dell’attrice, negando la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto l’opera non era stata realizzata all’interno di un cortile comune, bensì in un cortile in proprietà esclusiva del T..

La Corte di Appello di Firenze, adita dal T., rigettava l’appello di costui, escludendo l’applicabilità della L. n. 13 del 1989, art. 3 al caso di specie sul duplice rilievo che, per un verso, il cortile che ospitava la struttura dell’ascensore non era nè di proprietà comune, nè di uso comune a più fabbricati, bensì di proprietà e di uso esclusivo del T., e, per altro verso, che le unità immobiliari del T. e della M. non facevano parte di un unico fabbricato condominiale, bensì di due distinti, anche se aderenti, fabbricati.

Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso T.S., sulla base di un unico motivo, riferito al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., con il quale si denuncia la violazione della L. n. 13 del 1998, art. 3.

La M. ha resistito con controricorso.

Non sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c..

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 15.3.16 nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Firenze territoriale fonda la propria decisione su una duplice ratio decidendi:

1) la deroga di cui alla L. n. 13 del 1998, art. 3, comma 1 alle distanze previste dai regolamenti locali non sarebbe applicabile alla fattispecie perchè il cortile ove è stato collocato l’ascensore è in proprietà individuale e non in proprietà comune o condominiale;

2) in ogni caso, l’obbligo di rispettare le distanze dai confini e dalle vedute previste dal codice civile deriverebbe, nella fattispecie, dal disposto del secondo comma del suddetto articolo.

Il motivo di ricorso attinge entrambe tali ragioni della decisione.

Quanto alla prima ragione, si afferma l’irrilevanza della circostanza che il cortile sia in proprietà esclusiva del T.; secondo il ricorrente, il disposto della L. n. 13 del 1998, art. 3 dovrebbe, nella specie, trovare applicazione, perchè detto articolo fa riferimento non solo ai “cortili comuni a più fabbricati” ed ai “cortili in uso comune a più fabbricati”, ma anche ai “cortili interni”, indipendentemente dalla circostanza che essi siano in proprietà comune o condominiale o individuale.

Quanto alla seconda ragione, il ricorrente afferma che nella specie non si applicherebbe la disposizione di cui al suddetto art. 3, comma 2, perchè la stessa riguarderebbe la distanza tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni, mentre l’ascensore di cui si tratta è collocato all’interno di un fabbricato condominiale.

Il motivo non può trovare accoglimento perchè, se è vero che la L. n. 13 del 1989, art. 3, comma 1 (relativo alla deroga alle distanze previste dai regolamenti edilizi) contempla, oltre ai cortili comuni o in uso comune a più fabbricati, anche i cortili “interni”, indipendentemente dal regime dominicale di questi ultimi, ciò tuttavia non consente di pervenire alla cassazione della sentenza gravata, perchè quest’ultima risulta autonomamente sorretta dall’affermazione che l’obbligo del T. di rispettare le distanze dai confini e dalle vedute previste dal codice civile deriva, nella fattispecie, dal disposto del secondo comma del suddetto articolo. Quest’ultima affermazione non è stata validamente attinta dalla seconda censura sviluppata dal ricorrente; tale censura, infatti, va giudicata inammissibile, in quanto si fonda su un presupposto di fatto (che l’unità immobiliare del convenuto faccia parte del medesimo fabbricato condominiale di cui fa parte l’unità immobiliare dell’attrice) che non risulta dalla sentenza gravata. In tale sentenza, al contrario, si sottolinea, con un giudizio di fatto non specificamente censurato con il mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, come “la costruzione dell’ascensore non coinvolgesse una proprietà comune alla M.”, in tal modo affermandosi non solo che non è condominiale il cortile in cui è installata la colonna dell’ascensore, ma anche (in conformità a quanto emerge dallo stralcio della CTU trascritto a pag. 2 del controricorso, ove si riferisce che si tratta di fabbricati distinti) che non è condominiale – vale a dire, non appartiene al medesimo fabbricato di cui fa parte l’unità immobiliare della M. – la muratura perimetrale a cui detta colonna si appoggia.

Il ricorso va quindi in definitiva rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere al contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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