Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13358 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 17/06/2011), n.13358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE 1, presso lo studio dell’avvocato ANGLANI ANGELO (STUDIO

LEGALE UGHI E NUNZIANTE), rappresentato e difeso dall’avvocato NACCI

MARINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA ETR S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 31,

presso lo studio dell’avvocato PULSONI FABIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato FUSARO MAURO NICOLA VINCENZO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1083/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 08/06/2006 R.G.N. 1308/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL FATTO

1. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 9 novembre 2004, rigettava la domanda proposta da P.G. nei confronti di S.ES.I.T. Puglia s.p.a., avente ad oggetto, previa declaratoria di nullità dell’apposizione del termine a sei contratti di lavoro a tempo determinato, il riconoscimento della sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la conseguente reintegra di essa, parte ricorrente, nel posto di lavoro precedentemente occupato, con la stessa qualifica, e la condanna della S.ES.I.T. Puglia spa a pagamento delle retribuzioni spettanti, oltre accessori.

2. Il P. proponeva appello avverso la suddetta sentenza, che veniva rigettato dalla Corte d’Appello di Lecce con la sentenza n. 1083/06, depositata l’8 giugno 2006.

3. Ricorre per la cassazione della suddetta sentenza P. G. prospettando sette motivi di impugnazione.

4. Resiste con controricorso Equitalia ETR s.p.a,, quale società subentrata nella titolarità dei rapporti giuridici tutti di S.ES.I.T. Puglia spa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso per carenza di procura speciale.

Infatti la delega è stata conferita – come si dichiara nell’intestazione del ricorso -“a margine del ricorso in appello del 04.05.2005”, mentre, secondo il consolidato principio più volte enunciato da questa Corte, la procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio dinanzi al giudice di legittimità, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, sì che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura, se conferita a margine dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, o della memoria di costituzione nel medesimo giudizio, ancorchè per tutti i gradi del processo, sia anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato (cfr. Cass. n. 5554 del 2011, n. 10319 del 2000; n. 27302 del 2005).

Nè ricorrono, nella specie, ragioni giustificative del mancato rilascio di una idonea procura, tali da configurare una qualche sanatoria o rimessione in termini.

2. La parte ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio, secondo il criterio della soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna P.G. al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 2000,00 per onorario, Euro 58,00, per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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