Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13358 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 991/2019 R.G. proposto da:

A.E. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

ENRICO LULLI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lucio Papirio,

147;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

n. 3383/18, depositata il 23 maggio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

dell’11 febbraio 2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’Aquino

Filippo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento con il quale veniva rettificato, a termini della L. 30 dicembre 2004, art. 1, comma 335 il classamento di diverse unità immobiliari site in (OMISSIS), ricadenti nella microzona 20.

La CTP di Roma ha accolto parzialmente il ricorso per carenza di motivazione e la CTR del Lazio, con sentenza in data 23 maggio 2018, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo l’atto di riclassamento per microzone sufficientemente motivato, ove faccia riferimento agli atti amministrativi presupposti, ritenendo non necessario indicare specifiche caratteristiche dell’immobile. Ha, inoltre, evidenziato il giudice di appello che la particolare ubicazione dell’immobile induce a ritenere giustificato il riclassamento, osservando che la microzona di riferimento è stata interessata da mutamenti urbanistici in grado di incidere sul valore dei beni immobili, con conseguente necessità del riallineamento dei valori catastali.

Propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a tre motivi, resiste con controricorso l’Ufficio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, dell’art. 2909 c.c. e art. 115 c.p.c., comma 1, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha tenuto conto della genericità delle argomentazioni dedotte dall’Ufficio nell’atto di appello, nè ha considerato che l’ufficio appellante non avrebbe rivolto specifiche deduzioni avverso la sentenza di primo grado. Deduce, inoltre, parte ricorrente che l’Ufficio non avrebbe appellato la parte della sentenza di primo grado, con conseguente formazione di un giudicato interno.

1.1 – Il motivo è ammissibile, benchè la questione non risulta tracciata nei precedenti gradi di giudizio, posto che il difetto di specificità dei motivi di appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c., non rilevato d’ufficio dal giudice del gravame, può essere proposto come motivo di ricorso per cassazione dalla parte appellata, ancorchè essa non abbia sollevato la relativa eccezione nel giudizio di appello, poichè si tratta di questione che, afferendo alla stessa ammissibilità dell’impugnazione e, quindi, alla formazione del giudicato, è rilevabile anche d’ufficio dalla Corte di cassazione (Cass., Sez. III, 20 agosto 2013, n. 19222; Cass., Sez. Lav., 10 marzo 2016, n. 4706).

1.2 – Il motivo è, comunque, infondato. Come rileva lo stesso ricorrente, nel processo tributario, l’appello ha carattere devolutivo pieno, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass., Sez. VI, 23 novembre 2018, n. 30525), per cui è ammissibile a termini del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 un atto di appello in cui l’amministrazione si limiti a ribadire ed a riproporre le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado (Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2018, n. 24641; Cass., Sez. VI, 22 marzo 2017, n. 7369), nè l’enunciazione dei motivi di appello deve consistere in una formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, potendosi i motivi essere ricavati, anche per implicito dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso (Cass., Sez. V, 21 novembre 2019, n. 30341), comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Cass., Sez. VI, 24 agosto 2017, n. 20379).

Quanto, poi, al dedotto giudicato interno (peraltro, sommariamente evidenziato), si tratta di deduzione infondata, posto che la specificità dell’impugnazione, con conseguente impugnazione della sentenza di prime cure nel suo complesso, impedisce la formazione del giudicato interno.

2 – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 54 e 61, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di confermare la categoria catastale senza tenere conto delle peculiarità tecniche dell’immobile. Deduce parte ricorrente di avere prodotto documentazione idonea a dimostrare che il bene immobile non avesse le caratteristiche tipiche degli immobili di lusso. Parte ricorrente censura la violazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61 del Regolamento allegato, che richiede il sopralluogo per ogni singola unità immobiliare.

2.1 – Il motivo, così riformandosi l’originaria proposta, è infondato, in quanto la revisione delle rendite catastali urbane sul presupposto della ripartizione del territorio comunale in microzone L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, in assenza di variazioni edilizie, non richiede la “visita sopralluogo” dell’ufficio, non essendo condizionata ad alcun preventivo contraddittorio endoprocedimentale (Cass., Sez. VI, 6 dicembre 2012, n. 21923), discendendo il riclassamento non da un accertamento delle caratteristiche specifiche dell’immobile (Cass., Sez. VI, 10 gennaio 2017, n. 374; Cass., Sez. VI, 14 novembre 2012, n. 19949), ma da una riclassificazione massiva dell’intera zona censuaria (Cass., Sez. V, 3 novembre 2010, n. 22313).

2.2 – Il motivo è, per il resto, inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non ha fondato il proprio convincimento sulla comparazione dell’immobile oggetto di accertamento con immobili simili, ma sul procedimento massivo di revisione parziale del classamento per microzone di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

3 – Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legòe in relazione alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 335 e 339, nella parte in cui la sentenza impugnata ha riconosciuto validità all’aggiornamento del valore medio catastale non solo in relazione alla classe, ma anche in relazione alla categoria (passata da A/2 ad A/1), con conseguente incremento della rendita quale immobile di lusso. Deduce, pertanto, falsa applicazione dell’art. 1, comma 339 citato, avendo la revisione dell’accertamento comportato disparità di trattamento fiscale tra contribuenti proprietari di immobili simili.

3.1 – Il motivo è inammissibile, posto che la motivazione della sentenza impugnata è incentrata, diversamente dal giudice di primo grado, sulla adeguatezza del profilo motivazionale dell’atto impugnato, che ha fatto rinvio oltre che alla normativa di settore, anche “alle determinazioni del direttore dell’Agenzia delle Entrate e alle delibere comunali, per le quali non è necessaria l’allegazione, trattandosi di atti reperibili dal ricorrente”, nonchè “ai presupposti che hanno portato all’emanazione dell’atto”, richiamandosi a Cass., Sez. V, 19 ottobre 2016, n. 21176 e alla legittimità del riclassamento per microzone.

La sentenza ha, poi, considerato sussistenti nel merito i presupposti del riclassamento, in virtù del mutato contesto urbanistico della microzona (“il contesto urbano è ad oggi significativamente migliorati; tali notori mutamenti hanno indubbiamente reso il precedente classamento non più rispondente all’attuale (…) la particolare ubicazione dell’immobile (..) inducono a ritenere del tutto conformi ai valori indicati il valore effettivo dell’immobile”). Aspetti non censurati dal ricorrente.

3.2 – Il motivo è, poi, ulteriormente inammissibile in quanto mira a una revisione del ragionamento decisorio del giudice di appello, che ha ritenuto corretta la riclassificazione operata dall’Ufficio, laddove evidenzia che “il contribuente non ha prodotto elementi e fatti idonei a mettere il collegio in grado di percepire l’eventuale iniquità o inesattezza del classamento (…) omettendo di rilevare situazioni concrete e circostanze significative sia dell’immobile sia della microzona”. Il ricorrente mira, difatti, non a contestare uno specifico vizio di sussunzione, bensì a ottenere una diversa rivalutazione dell’accertamento circa la correttezza del classamento attraverso una rilettura del materiale probatorio. Il che non costituisce propriamente controllo di logicità del giudizio del giudice di merito, bensì revisione del ragionamento decisorio, ossia revisione dell’opzione che ha condotto il giudice del merito a una determinata soluzione della questione esaminata, giudizio che impinge nel giudizio di fatto, precluso al giudice di legittimità in quanto riservato al giudice del merito (Cass., Sez. I, 5 agosto 2016, n. 16526).

4 – Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza, liquidate come da dispositivo e raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, che liquida in complessivi Euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascuno dei ricorsi proposti, se dovuti.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020

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