Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13357 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13357 Anno 2015
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA

sul ricorso 1721-2012 proposto da:
VULTAGGIO GIUSEPPE VLTGPP41D08L331M, GIGLIO MARIA RITA
GGLMRT49E51G273R, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA FOSSO DI FIORANELLO 46, presso lo studio
dell’avvocato VITO GASPARE GANCI, che li rappresenta e
difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro

TARSILLA MARIANO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio
dell’avvocato PIETRO PAPE’, rappresentato e difeso

1

Data pubblicazione: 30/06/2015

dall’avvocato CALOGERO DI STEFANO giusta procura in
calce al controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 749/2011 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 30/05/2011 R.G.N. 1763/06;

udienza del 29/04/2015 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito l’Avvocato PIETRO PAPE’ per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giuseppe Vultaggio e Maria Rita Giglio
convennero in giudizio Mariano Tarsilla per
sentirlo condannare al risarcimento dei danni
conseguenti al reato di usura definitivamente
accertato a suo carico.
ritenendo

maturata la prescrizione eccepita

dal

convenuto.
La Corte di Appello

ha ritenuto infondata

l’eccezione di prescrizione, ma ha egualmente
rigettato la domanda “per difetto di prova sugli
elementi necessari per la quantificazione del
danno”.
Ricorrono per cassazione il Vultaggio
Giglig, AffidAnnni n tre

e la

motivi; resista

l’íntimatQ a WCZ7Q di controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Premesso che gli attori avevano richiesto

il rimborso di interessi usurari (pari a £
73.499.500)
cancellazione

e

costi

necessari

un’ipoteca

che

dei
di

illegittimamente iscritta

per

la

assumevano

(quantificati in

12.000.000), nonché il risarcimento dei “danni
morali

e

materiali

ingiustamente

sofferti”

(indicati in £ 350.000.000), la Corte di Appello
ha ritenuto che la prima domanda presupponesse una
“completa ricostruzione dei rapporti di dare e
avere tra le parti, che non è stata effettuata”;
ha rilevato che, in ordine alla seconda domanda,
3

Il Tribunale di Palermo rigettò la domanda,

non vi era “documentazione alcuna”; ha ritenuto,
infine, che la terza domanda fosse “carente di
prova”, evidenziando che non erano state
depositate le sentenze penali poste a fondamento
della pretesa risarcitoria e che non erano stati
“neppure allegati elementi idonei per la

2.

Col primo motivo (“violazione e/o falsa

applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3
C.P.C. in riferimento all’art. 115 C.P.C. – omessa
ed insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5
i ricorrenti contestano che
raccoglimento della domanda di rimborso degli
interessi usurari comportasse la necessità di
ricostruire l’intero rapporto di dare e avere fra
le parti ed assumono di avere fornito “idonea
documentazione dimostrativa”; in particolare,
evidenziano che erroneamente la Corte ha ritenuto
che la somma richiesta costituisse la differenza
fra quanto preteso in sede monitoria dal Tarsilla
e quanto ad esso riconosciuto a seguito di
decurtazione degli interessi usurari, rilevando
che l’importo reclamato si riferiva invece “ad
ulteriori interessi usurari pagati … al Tarsilla
per ulteriori somme non ricomprese nel decreto
ingiuntivo”, la cui prova era rinvenibile in
documentazione -relativa al pagamento di alcuni
assegni- che non era mai stata contestata dal
convenuto.
4

valutazione della domanda”.

Col secondo motivo (avente rubrica identica a
quella del precedente, con l’aggiunta del profilo
della “contraddittoria motivazione”), i ricorrenti
assumono che era stata depositata la sentenza di
primo grado e che non v’era necessità di
depositare quella della Corte di Cassazione -che
pacifico che la sentenza penale era passata in
giudicato e che la stessa disponeva anche la
condanna generica del Tarsilla al risarcimento dei
danni.
Il

terzo motivo

(“violazione

e/o

falsa

applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3
C.P.C. in riferimento all’art. 2059 c.c. – omessa
ed insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5
C.P.C.”) censura la sentenza per avere affermato
che difettavano elementi idonei a valutare la
domanda di risarcimento, giacché -rilevano i
ricorrenti- “la quantificazione del danno non può
che essere fatta in base ad una valutazione
equitativa”.
3.

Il primo motivo è inammissibile per

difetto di autosufficienza (ex art 366, comma l,

n. 6 c.p.c.), in quanto non trascrive né indica la
sede di reperimento dei numerosi atti su cui si
fonda (costituiti dall’atto di citazione, da
documentazione che comproverebbe l’applicazione di
interessi usurari, dalle sentenze emesse in sede
penale, da un decreto ingiuntivo e da una sentenza
della Corte di Appello, da alcuni assegni e da
5

l’aveva confermata- giacché costituiva dato

alcune dichiarazioni del Tarsilla) e ; altresì ) in
quanto è volto -nella sostanza- a sollecitare una
diversa lettura dei fatti, ossia un inammissibile
nuovo accertamento di merito in sede di
legittimità.
Il terzo motivo è infondato, giacché la

prova del danno, ossia proprio ciò di cui la Corte
territoriale ha rilevato la carenza.
Il secondo motivo è -a tacer d’altroinammissibile per sopravvenuto difetto di
interesse dal momento che concerne una delle due
rationes decidendi (la mancata produzione delle
sentenze penali poste a fondamento della pretesa
risarcitoria) della sentenza impugnata, che già
trova sufficiente fondamento nella ratio che
evidenzia la carenza degli elementi necessari alla
quantificazione del danno (che è andata indenne
dalle censure formulate col primo e col terzo
motivo).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
p.q.m.
la Corte rigetta il ricorso e condanna i
ricorrenti, in solido, a rifondere al
controricorrente le spese di lite, liquidate in
euro 10.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi),
oltre rimborso spese forfettarie e accessori di
legge.
Roma, 29.4.2015
6

valutazione equitativa presuppone comunque la

Il Consigliere est.
,— •
Il President

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