Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13357 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. II, 28/06/2016, (ud. 03/03/2016, dep. 28/06/2016), n.13357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26493/2011 R.G. proposto da:

B.M. c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Roma, al Viale di Trastevere, n. 259, presso lo studio

dell’avvocato Pier Luigi Bartoli, che congiuntamente e

disgiuntamente all’avvocato Fabio Massimo Cantarelli lo rappresenta

e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.E., c.f. (OMISSIS), G.S. c.f.

(OMISSIS), G.M. c.f. (OMISSIS) (quali

eredi di Sc.El.), elettivamente domiciliati in Roma alla

via Italo Carlo Falbo, n. 22, presso lo studio dell’avvocato Angelo

Colucci, che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Giovanni

Franchi li rappresenta e difende in virtù di procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 906 dei 21.5/19.8.2010 della corte d’appello

di Bologna;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 3

marzo 2016 dal Consigliere Dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Fabio Massimo Cantarelli per il ricorrente;

Udito l’avvocato Angelo Colucci per i controricorrenti;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto in data 30.3.1992 B.M. citava a comparire innanzi al tribunale di Parma Sc.El..

Esponeva che la convenuta, proprietaria di un immobile in (OMISSIS), aveva con scrittura del 5.7.1991 provveduto ad alienarglielo per il prezzo di Lire 150.000.000, prezzo da versarsi, quanto a Lire 50.000.000, immediatamente e, quanto al residuo importo, alla stipula dell’atto pubblico, invero necessario ai soli fini della trascrizione attesa la natura definitiva della vendita.

Esponeva ulteriormente che la venditrice, benchè reiteratamente sollecitata, aveva ingiustificatamente declinato l’invito a comparire dinanzi al notaio per la stipula del rogito ed aveva rifiutato la ricezione dell’acconto di Lire 50.000.000, tant’è che egli attore aveva provveduto a depositare la somma presso la “Cassa di Risparmio di Parma”, dipoi notificando alla convenuta il verbale di deposito in data 23.2.1992.

Chiedeva all’adito giudice, tra l’altro, di dichiarare autentiche le sottoscrizioni figuranti in calce alla scrittura del 5.7.1991 ed, in subordine, di pronunciare sentenza ex art. 2932 c.c., idonea a trasferirgli la proprietà dell’immobile.

Costituitasi, Sc.El. instava per il rigetto delle avverse istanze.

All’udienza del 22.4.1999 il difensore della convenuta dichiarava che la propria assistita era stata interdetta giusta sentenza n. 2/1999 del tribunale di Parma.

Riassunto il giudizio – interrotto – si costituiva G.S. in qualità di tutore di Sc.El..

In via riconvenzionale chiedeva, tra l’altro, che fosse dichiarata la nullità, per mancanza di causa ovvero per indeterminabilità dell’oggetto, della vendita in data 5.7.1991, in subordine che ne fosse pronunciato l’annullamento ai sensi dell’art. 428 c.c., in ulteriore subordine che ne fosse pronunciata la rescissione ex art. 1448 c.c., ovvero la risoluzione per inadempimento.

All’udienza del 26.0.2000 l’attore dichiarava di non accettare il contraddittorio in ordine alle istanze riconvenzionali da parte avversa esperite ex novo.

Con sentenza in data 11.4.2003 il tribunale adito rigettava la domanda di parte attrice, compensava per 1/2 le spese di lite e condannava l’attore a rimborsare a controparte la residua metà.

Interponeva appello B.M..

Resisteva Sc.El. in persona del tutore; esperiva inoltre appello incidentale perchè fosse dichiarata la nullità della scrittura del 5.7.1991 e perchè l’originario attore fosse condannato all’integrale rifusione delle spese del primo grado.

Con sentenza n. 906 dei 21.5/19.8.2010 la corte d’appello di Bologna rigettava il gravame principale; accoglieva il gravame incidentale e, per l’effetto, condannava B.M. a pagare alla originaria convenuta pur il residuo 1/2 delle spese del primo grado; condannava l’appellante principale a rimborsare all’appellata le spese del secondo grado.

Rilevava, preliminarmente, la corte la tardività, pur nella vigenza del rito antecedente, “del motivo d’appello introdotto dall’appellante nella comparsa conclusionale, relativo alla violazione nel giudizio di primo grado del principio della mutati libelli per avere la convenuta sollevato per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni l’eccezione di annullamento per incapacità naturale” (così sentenza d’appello, pag. 9); che, al contempo, l’appellante aveva proposto motivi di gravame “tutti inerenti al merito dell’eccezione di annullamento per incapacità ex art. 428 c.c.” (così sentenza d’appello, pag. 5), sicchè aveva “mostrato di accettare senz’altro il contraddittorio anche con riguardo a tale eccezione” (così sentenza d’appello, pag. 5).

Indi esplicitava che, alla luce della sentenza del tribunale di Parma del 21.12.1998, che ne aveva dichiarato l’interdizione, non poteva “revocarsi in dubbio che la convenuta all’epoca dei fatti versasse in gravi condizioni di salute mentale, tali da renderla incapace di intendere e di volere” (così sentenza d’appello, pag. 5); che, in pari tempo, dalla relazione di consulenza tecnica espletata nell’ambito del giudizio poi definito con la sentenza di interdizione si rilevava l’assoluta incapacità di Sc.El. a compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Esplicitava altresì che dalle allegazioni delle parti non era dato evincere, tra l’altro, “la specifica ragione che avrebbe indotto la convenuta a vendere la propria casa di abitazione, nè la ragione per la quale avrebbe accettato di trasferirne la proprietà senza neppure riceverne contestualmente il prezzo” (così sentenza d’appello, pag.

7); che conseguentemente dovevasi riconoscere “il gravissimo pregiudizio per la convenuta, la quale in forza dell’atto negoziale avrebbe perduto la propria abitazione mediante l’immediato trasferimento della proprietà, (…) soprattutto ove si tenga conto della carenza di altri immobili in proprietà dell’alienante, della carenza di sicure fonti di reddito e dell’impossibilità di procurarsele a cagione dell’età e delle sue gravi condizioni di salute” (così sentenza d’appello, pag. 7).

Esplicitava ancora che la mala fede dell’appellante appariva indubitabile, giacchè aveva “tentato (senza neppure corrispondere l’acconto indicato) d’acquistare la casa di abitazione di persona in tutta evidenza inferma di mente” (così sentenza d’appello, pag. 7);

Esplicitava infine che nulla ostava a che la parte convenuta per l’esecuzione del contratto facesse valere il vizio che ne comportava l’annullabilità in via di eccezione ai sensi dell’art. 1442 c.c., u.c., al solo fine di paralizzare l’avversa pretesa.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso B.M.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.

S.E., G.S. e G.M., quali eredi di Sc.El., hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 428 e 1422 c.c. e agli artt. 183, 184 e 345 c.p.c., nel testo anteriore alla L. 26 novembre 1990, n. 353. Omessa pronuncia sul motivo di appello afferente alla violazione del divieto della mutatio libelli nel giudizio di primo grado” (così ricorso, pag. 11).

Adduce che, contrariamente all’assunto della corte di merito, “nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di prime cure la sig.ra Sc. (…) non formulava alcuna eccezione di annullamento (…) del contratto di compravendita” (così ricorso, pag. 12); che “l’incapacità naturale della convenuta era –

tardivamente – invocata dal di lei tutore (…) solo nella comparsa a seguito della riassunzione” (così ricorso, pag. 12); che, al riguardo, aveva espressamente rifiutato il contraddittorio.

Adduce inoltre che, contrariamente all’assunto della corte distrettuale, di già con l’atto di gravame – e non già con la conclusionale in appello – aveva espressamente e puntualmente censurato il capo della sentenza di primo grado che aveva accolto l’avversa eccezione di annullabilità formulata tardivamente in violazione del divieto di mutatio libelli; che, al contempo, con l’atto di appello, ben lungi dall’accettare il contraddittorio in ordine alla tardiva ed inammissibile eccezione di annullamento, aveva provveduto, siccome doveva, onde impedire la formazione del giudicato sul punto, a censurare nel merito il primo dictum nella parte in cui aveva opinato per il buon fondamento dell’eccezione di annullamento ex adverso proposta.

Adduce ancora che la corte territoriale ha omesso ogni pronuncia sul motivo d’appello concernente la violazione del divieto di mutatio libelli.

Il motivo non merita seguito.

Si rappresenta previamente che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità, qualora sia denunciato un error in procedendo – è il caso sostanzialmente del rilievo del ricorrente secondo cui con l’atto di appello aveva censurato “espressamente l’inammissibile mutatio libelli operata dal tutore della sig.ra Sc.” (così ricorso, pag. 13) in prime cure – presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dagli oneri correlati alla regola dell’autosufficienza, quale positivamente sancita all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), (cfr. Cass. 20.9.2006, n. 20405; 95.. Cass. 20.1.2006, n. 1113).

In questi termini, in ossequio appunto al canone di cosiddetta “autosufficienza”, ben avrebbe dovuto il ricorrente, onde consentire a questa Corte il compiuto riscontro del suo assunto, riprodurre più o meno testualmente l’intero tenore del motivo di gravame e non limitarsi a riprodurne uno specifico passaggio.

E ciò tanto più chè, da un canto, col passaggio – all’uopo riprodotto – della citazione di seconde cure ci si duole per l’inammissibilità di nuove domande, non già di nuove eccezioni;

chè, dall’altro, i controricorrenti hanno, in proposito, testualmente dedotto che “davvero non si comprende categoricamente (…) di cosa mai possa dolersi il B., perchè (…) da pag. 7 a pag. 13 del gravame (…) nulla si legge al riguardo” (così controricorso, pag. 4).

Si rappresenta in ogni caso che, con riferimento alla disciplina processuale applicabile ratione temporis al caso di specie (il giudizio è stato introdotto in prime cure con citazione in data 30.3.1992, dunque antecedentemente al 30.4.1995, data di entrata in vigore della L. n. 353 del 1990), questa Corte di legittimità puntualizzava quanto segue.

In primo luogo, che sia nel giudizio di primo grado sia in quello di secondo grado la precisazione delle conclusioni costituiva l’ultima occasione utile per propone nuove eccezioni, dato che essa aveva la precipua funzione di determinare in modo definitivo il tema della controversia che il giudice aveva da esaminare ai fini della decisione (cfr. Cass. 8.8.1990, n. 8038).

In secondo luogo, che l’annullamento, a norma dell’art. 1442 c.c., u.c. (che recepisce il principio secondo cui “quae temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum”), poteva essere opposto in via d’eccezione, senza limiti di tempo, nello stesso processo da chi fosse stato convenuto per l’esecuzione del contratto; cosicchè, trattandosi di eccezione, essa era proponibile per la prima volta anche in appello a norma dell’art. 345 c.p.c., comma 2 (cfr. Cass. 28.1.1995, n. 1027; cfr. Cass. 13.2.2006, n. 3072, secondo cui, a differenza della domanda riconvenzionale, l’eccezione riconvenzionale può essere proposta per la prima volta in appello nella vigenza del testo originario dell’art. 345 c.p.c., il cui disposto, secondo quanto prevede la disciplina transitoria dettata dalla L. n. 353 del 1990, art. 90 (come modificato e sostituito dal D.L. n. 432 del 1995, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 534 del 1995), continua ad applicarsi ai giudizi in corso – da identificare con riferimento alla pendenza del giudizio di primo grado – alla data del 30.4.1995).

Nessun ostacolo, pertanto, si prefigurava a che in prime cure venisse accolta la asserita “tardiva (…) eccezione di annullabilità” (così ricorso, pag. 13) formulata all’esito della riassunzione del giudizio interrotto a seguito dell’interruzione.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 428 e 1422 c.c.. Insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sull’incapacità di intendere e di volere della sig.ra Sc. al momento della stipula del contratto (5 luglio 1991)” (così ricorso, pagg. 16 – 17).

Adduce che il consulente tecnico nominato dal tribunale di Parma nel giudizio definito con la pronuncia di interdizione di Sc. E. non aveva preso posizione in ordine alla data di insorgenza della patologia psichiatrica da cui l’originaria convenuta era risultata affetta, limitandosi “a formulare un giudizio meramente probabilistico sul periodo di insorgenza dell’asserita infermità” (così ricorso, pag. 21); che “anche sotto l’ulteriore profilo –

fondamentale – relativo agli effetti del (presunto) stato patologico della sig.ra Sc. sulla sua capacità di intendere e volere al momento della stipula dell’atto di compravendita, (…) è (…) comprovato che l’asserito stato patologico (…) fosse, a tutto concedere, temporaneo e saltuario” (così ricorso, pagg. 22 – 23);

che la Sc. “tendeva alla prodigalità nelle sole fasi di eccitamento maniacale” (così ricorso, pag. 23), sicchè occorreva la prova rigorosa, da controparte per nulla fornita, che alla data –

5.7.1991 – della stipula dell’ano di vendita l’alienante versasse appunto in stato di “eccitamento maniacale”.

Adduce altresì che le dichiarazioni nell’ambito del procedimento penale rese dal Dottor D.S. “a quell’epoca già autore della perizia medico – legale acquisita agli atti della causa di interdizione, (…) corroborano la tesi della piena capacità di intendere e volere della sig.ra Sc. al tempo della stipula” (così ricorso, pag. 25); che in tal senso depongono anche le dichiarazioni del Dottor M.S. e del geometra T.P..

Adduce inoltre, segnatamente con riferimento all’estremo del pregiudizio, che il perito nominato nell’ambito del procedimento penale aveva determinato nel corso dell’anno 1998, ovvero ben sette anni dopo la stipula della compravendita, in Lire 160.000.000 il valore dell’immobile e parimenti il geometra T. aveva reputato congruo il prezzo di Lire 150.000.000 pattuito per la compravendita; che era stata “poi la stessa Sc. a rifiutare la consegna del denaro” (così ricorso, pag. 31); che d’altro canto “i rapporti personali tra i contraenti e i motivi che inducono un soggetto a contrarre sono, ai fini della validità ed efficacia del contratto, totalmente irrilevanti” (così ricorso, pag. 32); che “non vi è prova che la sig.ra Sc. non avesse la disponibilità di altre abitazioni” (così ricorso, pag. 34); che, d’altronde, “non è affatto necessario essere proprietari di immobili per abitarvi stabilmente” (così ricorso, pag. 34); che “non vi è prova che la sig.ra Sc. non avesse e non fosse in grado di procurarsi i necessari mezzi di sussistenza” (così ricorso, pag. 34); che, del resto, l’originaria convenuta era creditrice della somma di Lire 150.000.000 che egli ricorrente, senz’altro solvibile, era obbligato a corrisponderle.

Adduce infine, segnatamente con riferimento all’estremo della mala fede, che la motivazione si risolve in una petizione di principio.

Il motivo è destituito di fondamento.

Si premette che il motivo in disamina si specifica e si qualifica esclusivamente in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Occorre tener conto, da un lato, che B.M., col motivo de quo, censura sostanzialmente il giudizio di fatto cui la corte distrettuale ha atteso (“dagli esiti dell’istruttoria del giudizio di primo grado, dagli atti e dai documenti di parte convenuta non si rinviene alcun elemento di prova che arresti che al momento della conclusione del contralto di compravendita la sig.ra Sc. si trovasse in stato di incapacità di intendere e di volere”: così ricorso, pagg. 18 – 19; che la corte bolognese “ha dato per certa l’esistenza del grave pregiudizio e della malafede con motivazione illogica”: così ricorso, pag. 29).

Occorre tener conto, dall’altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione).

Si premette, altresì, che, in ossequio al canone di “autosufficienza” del ricorso per cassazione, ben avrebbe dovuto il ricorrente, onde consentire a questa Corte il compiuto vaglio dei suoi assunti, riprodurre più o meno integralmente nel corpo del ricorso gli esiti istruttori.

Si evidenzia, comunque, che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico –

formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo (tanto con precipuo riferimento alla prospettazione del ricorrente secondo cui la corte distrettuale “ha immotivatamente ignorato le risultanze istruttorie del procedimento penale (…) conclusosi con il decreto di archiviazione”: così ricorso, pag. 25), quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr.

Cass. 98.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).

Si evidenzia, in particolare, che, ai fini di una corretta decisione, il giudice del merito non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 10.5.2000, n. 6023).

Si evidenzia, conseguentemente, che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).

Nei termini testè enunciati l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte di merito risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente esaustivo e coerente sul piano logico-formale.

Più esattamente la corte di Bologna ha vagliato nel complesso – non ha dunque obliterato la disamina di punti decisivi – e dipoi ha in maniera inappuntabile selezionato il materiale probatorio cui ha inteso ancorare il suo dictum (“dalla lettura della sentenza del Tribunale di Parma del 21/12/1998 che ne ha dichiarato l’interdizione si rileva difatti (…)”: così sentenza d’appello, pag. 5; “dalla lettura della relazione peritale si rileva l’assoluta incapacità di compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione”: così sentenza d’appello, pag. 6), altresì palesando in forma nitida e coerente il percorso decisorio seguito.

In ogni caso si evidenzia che questa Corte spiega quanto segue.

Ovvero che, al fine dell’invalidità del negozio per incapacità naturale non è necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell’atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente (cfr. Cass. 28.3.2002, n. 4539).

Ovvero che la prova dell’incapacità naturale può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, e il giudice è libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre (cfr. Cass. 28.3.2002, n. 4539).

Ovvero che per l’annullamento dei contratti, ai sensi dell’art. 428 c.c., comma 2, a differenza che per i negozi unilaterali (art. 428 c.c., comma 1), non è richiesta la dimostrazione di un grave pregiudizio che sia derivato, o possa derivare, all’incapace, non costituendo questo in sè un elemento costitutivo e concorrente, ma solo uno degli indizi rivelatori del requisito essenziale della mala fede, la quale, a sua volta, consiste unicamente nella consapevolezza che un contraente abbia della menomazione dell’altro contraente nella sfera intellettiva o volitiva (cfr. Cass. 28.3.2002, n. 4539; Cass. 11.2.1978, n. 619).

Ovvero che l’apprezzamento della prova dell’incapacità naturale e l’indagine sulla sussistenza della malafede di colui che contrae con l’incapace di intendere e di volere, si risolvono in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità se sonetto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto (cfr. Cass. 28.3.2002, n. 9539).

Con il terzo motivo il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 1422 c.c.. Insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sull’opponibilità dell’eccezione di annullabilità di un contratto già eseguito” (così ricorso, pag. 37).

Adduce, in primo luogo, che, siccome spiega il preferibile orientamento di questa Corte di legittimità, “in difetto di rituale e tempestiva domanda di annullamento del contratto, nel caso di specie mai formulata, la mera eccezione di annullabilità non è infatti idonea a paralizzare la pretesa dell’altro contraente” (così ricorso, pag. 38); che difatti “il negozio annullabile produce i propri effetti e può avere spontanea esecuzione” (così ricorso, pag. 39), sicchè “la mera eccezione di annullabilità, inidonea a pone nel nulla gli effetti del regolamento negoziale, non vale (…) a paralizzare l’azione contrattuale” (così ricorso, pag. 39).

Adduce in secondo luogo, che il contratto definitivo di compravendita, produttivo in via immediata di effetti reali, fu spontaneamente eseguito dalle parti; che, siccome il teste Ta.

M. ebbe a riferire all’udienza del 25.2.1994, Sc.El.

gli consegnò le chiavi dell’appartamento, dunque, provvide ad adempiere l’obbligazione principale gravante a suo carico ed egli ricorrente, dal canto suo, ebbe ad operare “offerta reale del pagamento di parte del prezzo e, nel corso del giudizio, ha più volte formalmente dichiarato la propria disponibilità a provvedere al saldo banco iudicis” (così ricorso, pag. 40); che, d’altronde, aveva agito in prime cure, tra l’altro, per far dichiarare la validità dell’offerta reale della somma di Lire 50.000.000, corrispondente all’importo dell’acconto, sicchè, “a fronte di tale petitum l’eccezione di annullabilità, in difetto di proposizione della relativa domanda, non poteva e non può trovare accoglimento” (così ricorso, pag. 42); che, in pari tempo, la motivazione del dictum di seconde cure è, al riguardo, assolutamente carente.

Il motivo è immeritevole di seguito.

E’ sufficiente, in relazione al primo profilo, reiterare l’insegnamento assolutamente prioritario – e condivisibile – di questa Corte secondo cui la domanda di adempimento di un contratto può essere respinta anche in base alla sola eccezione di annullabilità dello stesso (ritenuta fondata) proposta dal convenuto, non essendo questi tenuto a chiedere una pronuncia di annullamento, come si evince dell’art. 1442 c.c., u.c. (cfr. Cass. 30.3.1989, n. 1556; cfr. Cass. Sez. Lav. 29.7.2002, n. 11182, secondo cui, ove ricorra un vizio che comporti l’annullamento del contratto, pur in assenza di apposita domanda giudiziale, l’art. 1442 c.c., u.c., consente a chi sia convenuto per la esecuzione dello stesso, di far valere il vizio in via di eccezione: tale eccezione, non tendente alla eliminazione dell’atto asseritamente viziato, ma all’unico fine, di paralizzare la pretesa della controparte all’adempimento, non è soggetta ai limiti di prescrizione previsti per la domanda di annullamento e può perciò essere sollevata in ogni tempo; cfr.

Cass. 10.6.2015, n. 12083, secondo cui, quando ricorre l’esistenza di un vizio comportante l’annullamento del contratto, il convenuto per l’adempimento ha la facoltà di chiedere l’annullamento, ove non sia ancora decorso il termine prescrizionale, ovvero, pur in assenza di apposita domanda giudiziale, di sollevare apposita eccezione di annullamento ai sensi dell’art. 1442 c.c., u.c., non soggetta ai limiti di prescrizione previsti per la domanda di annullamento, limitandosi così a denunziare il vizio all’unico scopo di paralizzare la pretesa di controparte).

E’ del pari sufficiente, in relazione al secondo profilo, reiterare l’insegnamento di questa Corte secondo cui la convalida cosiddetta tacita, o mediante volontaria esecuzione, di un contratto annullabile, postula, a norma dell’art. 1444 c.c., commi 2 e 3, che l’atto convalidante provenga dal soggetto in condizione di concludere validamente detto contratto, il quale abbia la conoscenza effettiva dei motivi di fatto e di diritto della annullabilità Cass. 26.6.1979, n. 3553).

L’acclarato stato di incapacità in cui versava Sc.El., induce in ogni caso ad escludere che la consegna delle chiavi dell’appartamento abbia avuto valenza di convalida tacita.

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna del ricorrente al rimborso delle spese del grado di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente B.M. a rimborsare ai controricorrenti, S.E., G.S. e G.M., le spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano nel complesso in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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