Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13357 del 17/06/2011
Cassazione civile sez. lav., 17/06/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 17/06/2011), n.13357
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. VALESIO
1, presso lo studio dell’avvocato PACE EUGENIO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di ROMA, depositata il
23/02/2010 R.G.N. 42561/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/04/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione,
in camera di consiglio, dichiari inammissibile l’istanza per
regolamento di competenza di cui in motivazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. M.V. propone ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza in data 23 febbraio 2010 con la quale il Tribunale di Roma, sezione lavoro, ha declinato la propria competenza in favore di quella del Tribunale di Civitavecchia, per il giudizio cautelare promosso dalla predetta M., per la dichiarazione di illegittimità del D.M. 23 dicembre 2008 e atti connessi.
2. Si è costituito il Ministro della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, chiedendone il rigetto per inammissibilità e infondatezza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Osserva il Collegio che la sede processuale cautelare comporta, secondo consolidata giurisprudenza, l’inammissibilità del rimedio del regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. contro la declinatoria della competenza pronunciata, in sede cautelare, dal Giudice di merito, per essere il provvedimento così emanato privo di decisorietà, definitività ed inidoneità ad assurgere al rango di decisione (sentenza) sulla competenza, inoltre per l’espressa previsione dell’art. 669-septies c.p.c., che prevede che “l’ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda”, infine per l’assorbente ragione secondo cui anche l’eventuale decisione della Corte regolatrice, in esito a tale procedimento, sarebbe priva del connotato della definitività inserendosi nell’alveo del giudizio cautelare, in contrasto con i rigidi confini del regolamento di competenza elaborati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte.
4. Il particolare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale il provvedimento sulla competenza si colloca lascia, pertanto, impregiudicata la possibilità di rivedere la statuizione (ex multis, Cass. S.U. 16091/2009; Cass. 17299/2008, 19777/2005, 12918/2000).
5. Lo strumento eventualmente correttivo di una decisione sulla competenza reputata inesatta è da ravvisarsi nel reclamo e solo relativamente a quest’ultimo si è, semmai, delineato un contrasto di giurisprudenza, affermandosi o negandosi la possibilità di esperire il rimedio del regolamento di competenza in caso di “doppia pronuncia negativa” (la prima del giudice adito e la seconda del Tribunale in sede di reclamo) sulla competenza contrasto definito, da ultimo, dalle Sezioni unite di questa Corte che, anche in relazione a tale eventualità, ha negato la possibilità di esperire il rimedio in discorso (Cass. S.U. 16091/2009 cit).
6. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ravvisandosi giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione stante la natura della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011