Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13357 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 917/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

M.E. (C.F.), M.A. (C.F.);

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

n. 3591/15/18, depositata il 29 maggio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

dell’11. febbraio 2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’Aquino

Filippo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

I contribuenti hanno impugnato l’avviso di accertamento con il quale veniva rettificato il classamento di una unità immobiliare sita in Roma e la conseguente attribuzione di nuova rendita.

La CTP di Roma ha accolto il ricorso e la CTR del Lazio, con sentenza in data 29 maggio 2018, nel rilevare la mancata costituzione in giudizio dei contribuenti, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, sul presupposto che l’art. 330 c.p.c., applicabile al procedimento tributario in forza del D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 49, stabilisce che l’atto di appello debba essere notificato presso il procuratore costituito, in mancanza di diversa indicazione di domicilio, indirizzo noto all’appellante, laddove la notificazione risulta compiuta alla parte personalmente.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi, gli intimati non si sono costituiti in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

i – Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 330,291 c.p.c. e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, nella parte in cui la sentenza di appello ha ritenuto inammissibile l’appello per erronea notifica alle parti e non presso il procuratore domiciliatario. Deduce come, nel qual caso, la notificazione eseguita presso il domicilio della parte e non del procuratore domiciliatario sarebbe nulla e non inesistente, con onere del giudice di ordinare la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., salvo che la parte si sia costituita ai fini della sanatoria della nullità ex art. 156 c.p.c..

1.1 – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, nonchè omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rilevando come Roma Capitale abbia avviato la procedura in oggetto con revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali, questione sulla quale la sentenza di appello non si è pronunciata.

2 – Il primo motivo è fondato.

2.1 – E’ principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo cui, anche in materia di ricorsi in materia tributaria, ai quali si applica il disposto dell’art. 330 c.p.c. (Cass., Sez. U., Sentenza n. 29290; Cass., Sez. VI, 13 gennaio 2014, n. 460), il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass., Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916; Cass., Sez. III, 9 marzo 2018, n. 5663), laddove l’inesistenza della notificazione è configurabile nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a renderla riconoscibile come tale (Cass., Sez. U., n. 14916/2016, cit.; Cass., Sez. Lav., 28 marzo 2018, n. 7703).

2.2 – Nel qual caso, in caso di notificazione dell’atto di appello, eseguita in violazione dell’art. 330 c.p.c., comma 1, alla parte personalmente e non presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado e, pertanto, nulla, ove il giudice del gravame non ne disponga la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., la Corte di Cassazione, nel dichiarare tale vizio, deve annullare con rinvio la decisione affinchè venga ripristinata la regolarità del contraddittorio (Cass., Sez. VI, 10 luglio 2018, n. 18104), ancorchè il procedimento sia proseguito, quale che ne sia l’esito (Cass., Sez. V, 25 gennaio 2019, n. 2142).

2.3 – Va, pertanto, rilevata la nullità e non la inesistenza della notificazione avvenuta presso le parti personalmente e non presso il procuratore costituito, per cui – in assenza di sanatoria del vizio, non essendosi la parte costituita – la CTR non si è attenuta ai principi enunciati, non disponendo la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.

3 – Accogliendosi il primo motivo, la sentenza va, pertanto, cassata con rinvio al giudice a quo, con assorbimento del secondo motivo, affinchè provveda a disporre la rinnovazione della notificazione. Al giudice del rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020

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