Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13356 del 29/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13356 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 6802-2012 proposto da:
CEMI 2005 SRL 02806100547 in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI
RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato NARDONE
ELISABETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato LA SPINA
GIUSEPPE, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente contro
CURATORE DEL FALLIMENTO BARONCI COSTRUZIONI
GENERALI SRL RAG. FRANCESCO PATUMI;
– intimato avverso il provvedimento R.G. 1231/09 del TRIBUNALE di
SPOLETO del 6.2.2012, depositato il 09/02/2012;

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Data pubblicazione: 29/05/2013

La Corte, rilevato che sul ricorso n. 6802/12 proposto da Cemi 2005 srl
Nei confronti del fallimento Baronci Costruzioni generali srl, il

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:
RILEVATO
che la Cemi 2005 srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di
un motivo avverso il decreto depositato il 9.2.12 con cui il tribunale
di Spoleto ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento
della Baronci Costruzioni generali srl proposta dalla Cemi 2005
ritenendo che l’impossibilità sopravvenuta nella esecuzione del
contratto di appalto, intercorso tra l’opponente stazione appaltante e la
società fallita appaltatrice , idonea all’attivazione dei rimedi restitutori
di cui all’art 1463 c.c ,fosse possibile solo quando l’impossibilità non sia
imputabile al creditore, circostanza non sussistente nel caso di specie, e
conseguentemente aveva negato l’ammissione al passivo delle somme
già corrisposte all’appaltatrice a titolo di anticipazioni,
che la curatela fallimentare ha resistito con controricorso.
Osserva
Con il motivo di ricorso la ricorrente contesta ,sotto il profilo del vizio
motivazionale e della violazione dell’art 1463 c.c , che il decreto

Consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.

impugnato non abbia fornito alcuna motivazione in ordine alla pur
dedotta impossibilità di esecuzione del contratto per fallimento della
società appaltatrice nonché non abbia fornito idonea argomentazione in
ordine alla imputabilità alla società fallita dell’intervenuto sequestro

ritenuto che la situazione all’origine di tale provvedimento fosse
addebitabile ad essa ricorrente.
Il motivo appare manifestamente fondato.
Invero, nonostante il decreto dia atto che l’odierna ricorrente aveva
dedotto l’impossibilità dell’esecuzione del contratto per la dichiarazione
di fallimento della appaltatrice , nessuna motivazione spende su tale
questione.
Quanto poi alla impossibilità dell’esecuzione in ragione del sequestro
penale, la motivazione del tribunale è consistita nell’affermare che ”
alle ragioni che hanno condotto all’adozione del riferito provvedimento
di sequestro conservativo, al quale va indiscussamente ricondotta
l’iniziale impossibilità di esecuzione dell’opera dalla Società ricorrente
commessa in appalto, la CEMI 2005 s.r.l. non possa ritenersi affatto
estranea, atteso che questa, attraverso propri amministratori, per altro,
corrispondenti agli attuali, ha generato, mediante una specifica
situazione procedimen tale, la situazione di diritto all’origine
dell’indicato provvedimento di sequestro in discorso”.

conservativo del GIP del tribunale di Spoleto avendo su tale punto

Tale motivazione non spiega in alcun modo quale sia stata la situazione
procedimentale generata dalla ricorrente e come essa abbia influito ai
fini del sequestro e come quest’ultimo sia in sostanza addebitabile ad un
comportamento ingiustificato o colpevole della ricorrente.

Ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato
in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art 375 cpc.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in
Camera di Consiglio
Roma 7.1.13
Il Cons.relatore”

Considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di
quelle rassegnate nella relazione di cui sopra ;
che il ricorso va accolto con conseguente cassazione del provvedimento
impugnato e rinvio anche per le spese al tribunale di Spoleto in diversa
composizione
PQM

7:
//

Il motivo sembra dunque meritevole di accoglimento.

Accoglie il ricorso cassa il provvedimento impugnato e rinvia anche per le
spese al tribunale di Spoleto in diversa composizione

Roma 16.4.13

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