Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13356 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 34223-2019 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, alla via ACQUA

DONZELLA n. 27, presso lo studio dell’avvocato GRECO SALVINO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante in

carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via di VILLA

GRAZIOLI n. 15, presso lo studio dell’avvocato GARGANI BENEDETTO,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10155/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 15/05/2019;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Valle

Cristiano, osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

T.G., impugna, con atto affidato a due motivi di ricorso, la sentenza del Tribunale di Roma, n. 10155 del 15/02/201, che, quale giudice di appello, ha riliquidato gli importi dovutile dalla banca Intesa San Paolo S.pa. in procedura di espropriazione presso terzi, riconoscendole soltanto in parte quanto da ella richiesta, riformando parzialmente la sentenza del Giudice di pace di Roma.

Resiste con controricorso la banca Intesa San Paolo S.p.a..

La proposta del consigliere relatore di definizione, nelle forme del rito camerale non partecipato, è stata ritualmente comunicata.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

I motivi di ricorso sono due, di cui uno sulle spese.

Il primo motivo è per art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. e motivazione apparente del provvedimento impugnato per avere negato il dato oggettivo che il riduttivo pagamento offerto dall’istituto bancario era avvenuto dopo la notifica dell’atto di pignoramento, con conseguente omessa valutazione di una circostanza determinate.

Il motivo è inammissibile. La sentenza del Tribunale di Roma ha fatto adeguato governo delle risultanze di causa nonchè, ed è quel che rileva in questa sede, dei principi di diritto enunciati da questa Corte in controversia analoga (Cass. n. 15443 del 21/07/2020 e numerose altre pronunce ivi richiamate, tra le quali in particolare Cass. n. 9390 del 10/05/2016 Rv. 639898 – 01), laddove si è ritenuto congruo un pagamento avvenuto nel termine di venti giorni dalla notificazione del precetto effettuata in una con la stessa ordinanza di assegnazione (e la decisione di merito è stata cassata, nella fattispecie di cui all’ordinanza n. 15443 del 2020, perchè aveva ritenuto tempestivo un pagamento nel termine effettuato decorsi oltre sessanta giorni).

I principi di diritto rilevanti sono quelli già enunciati dalla richiamata pronuncia (sebbene non massimata): “l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuione, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il teqo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario anche prima della sua comunica.zione o notificazione al temo, e il creditore assegnatario può procedere alla notificaione di detta ordinana anche unitamente all’intimazione dell’atto di precetto ma, in tale ultimo caso, laddove il temo debitore intimato provveda all’integrale pagamento di tutte le somme dovute in un termine ragionevole (anche eventualmente superiore a quello di dieci giorni previsto dall’art. 480 cp.c.), da accertarsi in concreto in base a tutte le circostanze rilevanti nella singola fattispecie, dovrà ritenersi inapplicabile l’art. 95 c.p.c., e le spese di precetto e fun. zionali all’intimazione resteranno a carico del creditore intimante; laddove il pagamento avvenga in un termine ragionevole, ma non sia integrale, le spese di precetto e di esecuzione saranno ripetibili dal creditore nei limiti di quanto necessario per il recupero delle sole somme effettivamente non pagate tempestivamente dal debitore” e “le somme oggetto di assegnaione in favore del creditore procedente all’esito del procedimento di espropriazione presso temi (laddove riferibili a crediti già scaduti), tanto con riguardo all’importo assegnato a titolo di capitale, quanto con riguardo a quello assegnato per le spese di precetto ed esecuzione contestualmente liquidate dal giudice dell’esecuione, costituiscono crediti di somme di danaro liquidi ed esigibili ai sensi dell’art. 1282 c. c., e come tali (in mancana di diversa specificazione nel titolo) producono di regola interessi di pieno diritto dalla data dell’ordinana di assegna ione (e fino al pagamento effettivo), anche a prescindere da una espressa previsione in tal senso nel titolo, ed anche a prescindere dalla comunicazione o notOccT.one della stessa ordinana al terzo e dalla sussistena di una mora di quest’ultimo”.

Nel caso in scrutinio il giudice dell’impugnazione di merito ha adeguatamente ed esaustivamente motivato in ordine alle ragioni per le quali riteneva non tempestivo il pagamento effettuato dalla banca, Intesa San Paolo S.p.a., decorsi sessantaquattro giorni dalla notifica ed ha analiticamente indicato le voci che dovevano essere riconosciute alla creditrice procedente (Tralicci) anche a titolo di interessi, in tal modo assolvendo l’obbligo motivazione, in piena corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

L’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito è pertanto ampiamente e logicamente motivato e aderente alle risultanze di causa.

Il sindacato di legittimità non può, in conclusione, avere ingresso e tantomeno positivo esito, nel senso propugnato dalla ricorrente.

Il primo mezzo è, pertanto, inammissibile sia nel profilo della violazione di legge che dell’omesso esame, anche in considerazione della riduzione al cd. minimo costituzionale dell’obbligo di motivazione, a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e dell’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 08053 del 07/04/2014 Rv. 629830 – 01).

Il secondo mezzo è del pari inammissibile.

Il giudice dell’impugnazione di merito ha, con motivazione anche in questo caso adeguata, ritenuto sussistere un’ipotesi di soccombenza reciproca (che costituisce, anche nella vigenza della formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11, il parametro al quale ancorare la compensazione), in quanto la pretesa della creditrice procedente (la Tralicci) aveva trovato riconoscimento solo parziale e per somma di importo ampiamente inferiore a quella richiesta.

La motivazione della sentenza d’appello fa corretta applicazione dei principi enunciati in materia da questa Corte (Cass. n. 06369 del 13/03/2013 Rv. 625486 – 01): “In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il criterio della soccombenza non si fraziona secondo l’esito delle varie fasi, ma va considerato unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito per sè favorevole.”.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA