Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13355 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13355 Anno 2015
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: RUBINO LINA

SENTENZA

sul ricorso 13726-2012 proposto da:
STENTELLA WALTER STNWTR84S08E812F,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA L CALAMATTA N 16, presso lo
studio dell’avvocato RAFFAELLA FABBRI, rappresentato
e difeso dall’avvocato ALESSANDRO FORTUNA giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA, in persona del proprio
Consigliere Delegato Dott. PAOLO FRAPICCINI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 49,

Data pubblicazione: 30/06/2015

presso lo studio dell’avvocato CARLO ARNULFO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ROBERTO VERGANI giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –

BIGONI MARIA, SPAGNOLI SANDRO;
– intimati –

Nonché da:
SPAGNOLI

SANDRO,

BIGONI

MARIA,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE ISACCO NEWTON, 6, presso
lo studio dell’avvocato MASSIMO ROSATI, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIORGIO BACCHELLI giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali contro

STENTELLA WALTER STNWTR84S08E812F,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA L. CALAMATTA 16, presso lo
studio dell’avvocato RAFFAELLA FABBRI, rappresentato
e difeso dall’avvocato ALESSANDRO FORTUNA giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente all’incidentale nonché contro

EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA ;
– intimata –

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nonché contro

avverso la

sentenza n.

779/2011

della CORTE

D’APPELLO di TORINO, depositata il 23/05/2011 R.G.N.
151/10;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/04/2015 dal Consigliere Dott. LINA

udito l’Avvocato ALESSANDRO FORTUNA;
udito l’Avvocato GIOVANNI PALMERI per delega non
scritta;
udito l’Avvocato MASSIMO ROSATI anche per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto di entrambi i ricorsi assorbito il
ricorso incidentale condizionato.

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RUBINO;

R.G. 13726 \ 2012

I FATTI

sciatore, il minore Stentella Walter, riportando danni alla persona.
La Bigoni e il marito Spagnoli Sandro convenivano in giudizio lo Stentella
chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, e questi chiamava in
giudizio la Europ Assistance Italia s.p.a, che assicurava i rischi connessi allo svolgimento
di attività sciistica da parte dello Stentella, per esserne garantito.
Il Tribunale di Pinerolo, all’esito del giudizio di primo grado, condannava lo Stentella
a risarcire i danni alla Bigotti e al marito, mentre rigettava la domanda di manleva
proposta dal danneggiante verso la sua compagnia di assicurazioni in mancanza della
prova del contratto di assicurazione (essendo mancante al momento della decisione il
fascicolo di parte dello Stentella).
La Corte d’Appello di Torino confermava l’esito del giudizio di primo grado. In
particolare, quanto alle domande proposte dallo Stentella verso la sua compagnia di
assicurazioni, ne confermava il rigetto benché per un diverso ordine di considerazioni :
riteneva ammissibile la produzione in appello del fascicolo di primo grado dello Stentella,
contenente anche il contratto assicurativo, ed utilizzabile lo stesso ai fini del decidere,
non essendo documento nuovo, e tuttavia rigettava ugualmente la domanda di manleva

Nel 2002 Maria Bigotti veniva travolta, mentre stava sciando al Sestriere, da altro

proposta dal danneggiante, avendo questi omesso di denunciare tempestivamente il
sinistro all’assicurazione ed essendo decaduto dal diritto all’indennizzo. La corte
sottolineava che l’incidente era avvenuto il 7.1.2012, e che solo in data 7.11.2013, a
distanza di ben ventidue mesi, e nonostante avesse ricevuto diversi solleciti da parte della
compagnia di assicurazioni rimasti inevasi, lo Stentella aveva comunicato alla compagnia
di assicurazioni le modalità dell’incidente e la sua volontà di avvalersi della copertura
assicurativa.

3 120.5

v2-

Stentella Walter propone un motivo di ricorso per cassazione nei confronti di Bigoni
Maria, Spagnoli Sandro, Europ Assistance Italia s.p.a., per la riforma della sentenza n.
779 del 23.5.2011 della Corte d’Appello di Torino.
Resiste la Europ Assistance Italia s.p.a con controricorso contenente anche ricorso
incidentale condizionato ed illustrato da memoria.

ricorso incidentale, anch’esso illustrato da memoria.
Lo Stentella ha a sua volta depositato controricorso in risposta al controricorso
incidentale condizionato depositato da Europ A ssistance Italia s.p.a..

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il suo unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione degli arti.
1915 e 1932 c.c. Egli non contesta la responsabilità dell’incidente né la misura del
risarcimento liquidato in favore dei danneggiati, ma concentra la sua censura sul punto
della sentenza di appello che lo ha dichiarato decaduto dal diritto alla garanzia
assicurativa. Rileva che è stato giudicato decaduto dal diritto alla fruizione della garanzia
assicurativa per non aver dato tempestivo avviso del sinistro alla compagnia di
assicurazioni nel termine di tre giorni dall’incidente, in applicazione della previsione
contenuta nell’art. 4 delle condizioni generali di contratto, ovvero in applicazione di una
clausola contrattuale che contiene una previsione in peúls rispetto a quanto previsto
dall’art. 1915 c.c., che a sua volta prevede la sola riduzione dell’indennizzo in caso di
omissione colposa dell’obbligo di dare avviso, e non la decadenza. Sottolinea che la
predetta norma, per espressa previsione dell’art. 1932 c.c., è derogabile solo in favore
dell’assicurato. Aggiunge che, benché non dall’assicurato, la compagnia assicuratrice era
stata messa al corrente dei dettagli dell’infortunio fin dal febbraio 2011 dalla agenzia
infortunistica che curava gli interessi della danneggiata.
Il motivo è infondato, in quanto la censura mossa dal ricorrente è inconferente : essa
non attacca il punto essenziale della ratio decidendi della sentenza di appello, che
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Bigoni Maria e Spagnoli Sandro hanno depositato controricorso contenente anche

costituisce il fondamento del rigetto della sua domanda, laddove la corte d’appello ha
ritenuto che il ritardo dello Stentella nel denunciare l’incidente, protrattosi per ben 22
mesi, e il suo silenzio, noncurante delle lettere di sollecito inviate da parte
dell’assicurazione che gli richiedeva chiarimenti sull’incidente e sulla richiesta di
risarcimento nel frattempo pervenuta, fosse da considerarsi come inequivoco segno

tempestiva e completa denuncia alla propria compagnia di assicurazioni. Tale
consapevolezza integra, nella decisione impugnata, il ritardo doloso nella
comunicazione, sanzionato dall’art. 1915 primo comma c.c. con la decadenza totale dal
diritto all’ indennizzo. La corte territoriale ha fatto corretta applicazione sul punto del
principio di diritto fissato tra le altre da Cass. n. 5435 dcl 2005 : affinché l’assicurato
possa ritenersi dolosamente inadempiente all’obbligo di dare avviso, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 1915 primo comma cod. civ. ( ovvero ai fini della perdita integrale del
diritto all’indennità), non si richiede lo specifico e fraudolento intento di recare danno all’
assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell’indicato obbligo e la cosciente
volontà di non osservarlo.
La corte quindi non lo ha privato totalmente dal diritto all’indennizzo, a fronte di un
ritardo colposo, dal quale consegue solo la riduzione dell’indennizzo stesso
(proporzionale alle difficoltà cui va incontro la compagnia di assicurazioni in
conseguenza del ritardo) , ma ha ritenuto che tale ritardo, per le sue caratteristiche di
prolungata durata e di trascurata indifferenza a fronte delle varie richieste di sollecito,
fosse da considerarsi doloso. Ti ricorrente non coglie che questo è il punto centrale della
decisione e non spende alcuna considerazione per contrastare efficacemente le
affermazioni della corte territoriale laddove ha inquadrato il suo prolungato ritardo
nell’inadempimento doloso dell’obbligo di dare tempestivo avviso.

2. La controricorrente Europ Assistance, nell’ipotesi di accoglimento del ricorso,
propone ricorso incidentale condizionato, riproponendo in questa sede tutte le eccezioni
già sollevate nel corso del giudizio di merito e sulle quali la corte territoriale non si è
soffermata avendo preliminarmente dichiarato la decadenza dell’assicurato dal diritto alla

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della consapevole mancanza da parte dell’infortunato al proprio obbligo di effettuare una

garanzia. Si tratta delle eccezioni di estinzione per intervenuta prescrizione e per mancato
pagamento del premio assicurativo.
Il rigetto del ricorso principale esonera dalla necessità di esaminare l’ammissibilità e la
fondatezza del ricorso incidentale condizionato.

3. Nel proprio controricorso, contenente anche ricorso incidentale, i sig. Bigoni e

artt. 1913, 1915 e 1932 c.c., nonché per violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. e delle
norme a tutela del consumatore, nella parte in cui essa ha ritenuto lo Stentella decaduto
dal diritto ad essere manlevato dalla propria compagnia di assicurazioni, avendo interesse
i coniugi danneggiati alla operatività della copertura assicurativa del danneggiante. Fanno
presente di aver prodotto sin dal primo grado le tre lettere raccomandate, la prima
inviata alla compagnia di assicurazioni dello Stentella 42 giorni dopo l’incidente, inviate
dallo studio di infortunistica che curava i loro interessi alla compagnia di assicurazioni
del danneggiante, contenenti richieste risarcitorie e documentazioni illustrative dei fatti e
aggiungono che la loro richiesta di risarcimento dei danni, indirizzata all’assicurazione
del danneggiante, produceva effetto sospensivo del decorso della prescrizione nei
rapporti tra questi e la sua compagnia di assicurazioni, ex art. 2952 c.c. Concludono
affermando che erroneamente la corte d’appello ha applicato la prescrizione- decadenza,
non avendo rilevato che nella documentazione prodotta dalla stessa parte attrice vi fosse
già quanto necessario per informare dettagliatamente l’assicurazione sulle pretese dei
danneggiati e sulle modalità dell’incidente. In più, aggiungono che la clausola contrattuale
n. 4 mancava di specifica sottoscrizione da parte dello Stentella e che essa doveva
ritenersi nulla anche perché apposta in un contratto a favore di consumatore.
Il motivo di ricorso incidentale proposto dai coniugi Bigoni Spagnoli è del tutto

inammissibile perché le argomentazioni svolte corrispondono ad una posizione , che
dovrebbe essere stata assunta già assunta nel giudizio di merito di interventore

ad

aditivandum del danneggiante quanto ai rapporti tra questi e la sua compagnia di
assicurazioni, motivata dall’interesse dei danneggiati a che anche l’assicurazione dello
Stentella rispondesse della obbligazione risarcitoria in capo al danneggiante, appena
maggiorenne e presumibilmente nullatenente. Tuttavia essa non trova corrispondenza
6

Spagnoli censurano la sentenza impugnata per violazione e\ o falsa applicazione degli

nel giudizio di merito, ove non è mai stato proposto dai coniugi Spagnoli un formale
intervento ad adiuvandum dello Stentella, né in appello i coniugi Bigoni e Spagnoli hanno
concluso nei confronti della compagnia di assicurazioni, essendosi limitati a concludere,
quanto alle domande proposte dallo Stentella nei confronti di Europ A ssistance, in
questo senso : “valuterà l’eccellentissima Corte come statuire in merito alle domande formulate

quindi alla valutazione della corte.
Il ricorso incidentale proposto dai signori Bigoni e Spagnoli nei confronti di Europ
Assistance Italia s.p.a. contiene quindi una domanda nuova e pertanto è

4. Quanto alla liquidazione delle spese legali, il ricorso è stato notificato ai signori
Bigoni e Spagnoli in quanto parte del giudizio di appello in causa scindibile, senza che il
motivo di ricorso toccasse in alcun modo la loro posizione. La notifica del ricorso ha
pertanto valore nei loro confronti di semplice litis denuntiatio,e non avevano aveva alcuna
necessità di svolgere in questa sede attività difensiva nei confronti dello Stentella. Al
rigetto del ricorso principale non consegue la liquidazione in loro favore delle spese di
lite, in conformità al principio di diritto già enunciato da questa Corte, secondo il quale

“In un giudkio svoltosi con pluralità di parti in cause scindibili ai sensi dell’art.332 cod. proc. civ., cioè
cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notifica ione
dell’impugnazione (nella specie, l’appello) e la sua conoscenza assolvono alla funzione di ” litis
denuntiatio”, così da permettere l’attunione della concentraione nel tempo di tutti i gravami contro la
stessa sentenza. In tal caso, pertanto, il destinatario della nottlicnione non diviene per ciò solo parte
nella fase di impugnazione e, quindi, non sussistono i presupposti per la pronuncia a suo favore della
condanna alle spese a norma dell’art. 9/ cod. proc. civ., che esige la qualità di parte, e perciò una
“vocatio in ius”, e la soccombenza’ (Cass. n. 2208 del 2012).
Sia il ricorrente che i ricorrenti incidentali devono essere invece condannati a rifondere
le spese di lite alla controricorrente .

P.Q.M.
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dall’appellante Stentella nei confronti della EA Italia sp.a. secondo diritto e giustkia”, rimettendosi

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato
proposto da Europ Assistance Italia s.p.a., e dichiara inammissibile il ricorso incidentale
di Bigoni Maria e Spagnoli Sandro.
Pone a carico del ricorrente e dei ricorrenti incidentali il pagamento delle spese

complessivi euro 4.200,00 di cui 200,00 per spese, oltre accessori e contributo spese
generali.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 27 aprile 2015

Il Con igliere estensore

processuali della controricorrente Europ A ssistance Italia s.p.a. e le liquida in

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