Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13355 del 28/06/2016

Cassazione civile sez. II, 28/06/2016, (ud. 09/02/2016, dep. 28/06/2016), n.13355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26248-2011 proposto da:

SPINAZZOLA COSTRUZIONI di T.S. & C SAS,

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Bellini 10, presso lo studio

dell’avvocato ISABELLA CAPASSO, rappresentata e difesa

dall’avvocato RADAMES COLELLA, come da procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.G.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei

Colli Portuensi 345, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

VENDITTI, rappresentato e difeso dall’avvocato UGO LOGUERCIO, come

da procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1877/2011 della CORTE NAPOLI, depositata il

27/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito l’Avvocato Loguercio, che si riporta agli atti e alle

conclusioni assunte;

udito il sostituto procuratore generale FINOCCHI GHERSI Renato, che

conclude per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato nel marzo 1997 D.G. A. conveniva in giudizio la Spinazzola Costruzioni di T. S. & C. s.a.s di S.T., avanti al Tribunale di Avellino, chiedendo che, riconosciuto l’avvenuto pagamenti) del prezzo, venisse dichiarato il trasferimento in proprietà dell’immobile, sito in (OMISSIS), promesso in vendita dalla convenuta con contratto preliminare del 25.06.1991, nonchè dichiarata l’impresa obbligata all’estinzione del mutuo fondiario gravante sul bene; chiedeva altresì la condanna della convenuta al risarcimento dei danni causati dal ritardo nella stipula del contratto definitivo.

2. Si costituiva in giudizio l’impresa contestando le domande attorce e chiedendone il rigetto. Chiedeva, in via riconvenzionale, dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promissario acquirente, con condanna dell’attore al pagamento delle rate di mutuo non versate.

3. Il Tribunale di Avellino, con sentenza del 30.11.2006, dichiarava il trasferimento, in favore dell’attore, dell’immobile oggetto di controversia, affermando che l’attore aveva versato allo S. T. la somma di Lire 80.000.000 a titolo di pagamento del prezzo concordato. Rigettava invece la domanda di risarcimento del danno proposta dall’attore, nonchè la domanda riconvenzionale della convenuta, che veniva condannata alle spese di lite.

4. La Spinazzola Costruzioni di T.S. & C. s.a.s.

proponeva appello avverso la suddetta sentenza, eccependo in principalità che in primo grado non era stata fornita prova adeguata dell’avvenuto pagamento del prezzo da parte dell’acquirente, contestando altresì la condanna alle spese di lite. Si costituiva l’appellato che chiedeva il rigetto dell’impugnazione.

5. La Corte di Appello di Napoli con la sentenza n.1877/2011, depositata il 27.05.2011, rigettava integralmente l’appello.

5.1 – A sostegno della decisione la Corte territoriale evidenziava che in primo grado erano stati prodotti dall’attore copie degli assegni bancari emessi in favore di se medesimo e poi girati allo S., senza che questi avesse mai contestato di averli ricevuti, e neppure che essi non riguardassero il pagamento del prezzo della compravendita; di conseguenza la contestazione sul punto effettuata solo in appelli) non poteva essere accolta perchè tardiva. In ogni caso, le prove testimoniali raccolte, in particolare quelle di tali G. e C., avevano confermato la dazione di assegni da parte di D.G.A. in favore dell’appellante.

6. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per Cassazione la S. Costruzioni di T.S. & C. s.a.s.

formulando un unico motivo. Resiste D.G.A. con apposito controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente con un unico motivo eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione delle norme di diritto, nonchè per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. In particolare si deduce che la Corte territoriale avrebbe errato nel considerare tardiva l’eccezione di inadempimento circa il mancato pagamento del prezzo, in quanto essa era stata proposta sia nella comparsa di costituzione e risposta, sia nel verbale dell’udienza del 19.03.1998. Si contesta altresì la rilevanza delle testimonianze raccolte in primo grado, sostenendo che la Corte avrebbe travisato le dichiarazioni del teste C., ed avrebbe altresì ritenuto attendibili le dichiarazioni del teste G., priva di riferimenti temporali.

2. Il ricorso è inammissibile e comunque infondato.

2.1 – Inammissibile per la censura relativa a violazioni di legge, perchè il ricorrente non precisa quali norme la Corte d’Appello avrebbe violato, limitandosi a denunciare l’errore di giudizio. Come è noto, quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolartici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. n. 828 del 16/01/2007 – Rv. 593743). La censura è inammissibile perchè non consente alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.

2.2 – Infondato quanto al vizio di motivazione sulla mancata prova del pagamento del dovuto, perchè la sentenza impugnata ha invece adeguatamente e coerentemente motivato in ordine all’avvenuto pagamento da parte del promissario acquirente, sia riferendosi alla produzione nel procedimento di primo grado di copia degli assegni di pagamento senza che vi fosse una chiara e specifica contestazione da parte dello S. (le contestazioni sono del tutto generiche), sia richiamando le testimonianze di G. e C., assunte sempre in primo grado, che avevano confermato il versamento da parte di D.G. al ricorrente di assegni per Lire 90 milioni.

3. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 2.500,00 (duemilacinquecento) Euro per compensi e 200,00 (duecento) Euro per spese, oltre accessori di legge.

Sentenza redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. M.G..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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