Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13355 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 503/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente principale –

contro

N.P. (C.F. (OMISSIS)), N.V. (C.F.

(OMISSIS)), D.M. (C.F. DRBMRA30D59H096M),

T.E.M. (C.F. (OMISSIS)), F.C. (C.F. (OMISSIS)),

G.A. (C.F.(OMISSIS)), G.D. (C.F. (OMISSIS)), G.

VINCENZO (C.F. (OMISSIS)), F.M. (C.F. (OMISSIS)),

P.N. (C.F. (OMISSIS)), S.B. (C.F. (OMISSIS)),

C.M. (C.F. (OMISSIS)), D.R.M.A. (C.F.

DRBMNT41E46B519T), D.C.R. (C.F. (OMISSIS)),

L.Q. (C.F. (OMISSIS)), in qualità di eredi di L.E.,

F.G. (C. F. (OMISSIS)), rappresentati e difesi dall’Avv. GIUSEPPE

NEBBIA, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. LIDIA

SGOTTO CIABATTINI in Roma, P.le Clodio, 23/A;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Molise, n. 284/02/18, depositata il 17 maggio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

dell’11 febbraio 2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’Aquino

Filippo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

I ricorrenti hanno impugnato alcuni avvisi di accertamento con i quali veniva rettificato, a seguito di procedura DOCFA, il classamento di unità immobiliari site in Comune di Campobasso con Categoria A/1 anzichè con Categoria A/2, nonchè il precedente silenzio-rifiuto su una precedente istanza di autotutela proposta dai contribuenti.

La CTP di Campobasso, previa riunione dei ricorsi ed espletamento di CTU, ha accolto i ricorsi e la CTR del Molise, con sentenza in data 17 maggio 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza di primo grado alla luce di quanto emerso dalla CTU, rilevando che l’appellante non ha formulato osservazioni; la sentenza ha, poi, riliquidato secondo la soccombenza le spese di primo grado e quelle del grado di appello.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi; resistono con controricorso i contribuenti, che propongono a loro volta ricorso incidentale.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con il primo motivo il ricorrente principale deduce violazione dell’art. 111 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, denunciando nullità della sentenza nella parte in cui, pur avendo prestato il giudice di appello piena condivisione della decisione di primo grado, ha reso una motivazione apparente. Deduce il ricorrente di avere proposto specifiche censure alla sentenza di primo grado e di avere mosso specifiche critiche alla CTU, delle quali la sentenza di appello non ha tenuto conto.

1.1 – Con il secondo motivo, il ricorrente principale deduce violazione di legge in relazione al R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, conv. in L. 11 agosto 1939, n. 1249, al D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, e al D.M. 19 aprile 1994, n. 701, osservando come il classamento può essere rivisitato esclusivamente in caso di modifiche dell’immobile (ampliamento o cambio di distribuzione interna) o di cambio di destinazione d’uso. Deduce il ricorrente come non sussisterebbe alcun motivo per la presentazione del DOCFA, non potendo a rettifica catastale avvenire in funzione del mero trascorrere del tempo dall’originario accatastamento, laddove nel caso di specie vi sarebbe nella presentazione della dichiarazione DOCFA una finalità elusiva.

2 – Con l’unico motivo, i ricorrenti incidentali denunciano violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15,artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, nonchè violaziò e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 111 Cost., all’art. 132 c.p.c., n. 4, e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, nella parte in cui il giudice di appello ha riliquidato le spese del giudizio di primo grado e ha liquidato in Euro 5.504,02 oltre accessori le spese del giudizio di appello. Deducono i ricorrenti di avere illustrato in sede di controdeduzioni in appello l’importo delle spese del grado di appello, calcolato secondo lo scaglione di importo indeterminabile, complessità alta, con gli aumenti del caso, laddove la sentenza non ha motivato in alcun modo circa la riliquidazione delle spese di primo grado e la liquidazione delle spese del grado di appello.

3 – Quanto al primo motivo del ricorso principale, va rigettata l’eccezione di inammissibilità dei controricorrenti relativa alla mancata trascrizione delle parti della sentenza di appello, posto che la sentenza di appello è atto che va inderogabilmente allegato al ricorso ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, per cui non è necessario che il ricorso riproduca l’espressa trascrizione della medesima.

3.1 – Il primo motivo del ricorso principale, modificandosi quanto indicato nella proposta del relatore, è fondato, ritenendo il Collegio che non sussista nel caso di specie una motivazione per relationem ed essendo la sentenza dotata di motivazione meramente apparente, tale da non consentire un esame critico delle ragioni che hanno condotto alla decisione della controversia.

3.2 – E’ principio condiviso da questa Corte che è nulla per mancanza – sotto il profilo sia formale sia sostanziale – del requisito di cui all’art. 132, comma 1, n. 4), c.p.c., la sentenza la cui motivazione consista nel dichiarare sufficienti tanto i motivi esposti nell’atto che ha veicolato la domanda accolta, quanto non meglio individuati documenti ed atti ad essa allegati, oltre ad una consulenza tecnica, senza riprodurne le parti idonee a giustificare la valutazione espressa, nè indicare la ragione giuridica o fattuale che, come emergente dall’oggetto del rinvio, il giudice abbia tenuto di condividere (Cass., Sez. III, 23 marzo 2017, n. 7402; Cass., Sez. III, 30 maggio 2019, n. 14762), dovendosi quanto meno richiamare in senso adesivo le conclusioni (Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937).

3.3 – Ove, poi, la parte o il suo consulente tecnico abbiano mosso precise e circostanziate critiche all’elaborato del consulente tecnica d’ufficio, è nulla la sentenza che non abbia in alcun modo preso in considerazione tali osservazioni limitandosi a far proprie le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio (Cass., Sez. III, 1 marzo 2007, n. 4797; Cass., Sez. III, 24 aprile 2008, n. 10688; Cass., Sez. I, 2 dicembre 2011, n. 25862; Cass., Sez. V, 12 ottobre 2018, n. 25526).

3.4 – Nella specie, la sentenza impugnata ha affermato: “il giudice procederà, come ha fatto nel caso di specie attraverso il conferimento di apposita consulenza tecnica, ad una valutazione in cui può ben tenere conto delle mutate condizioni del bene, della sua non rispondenza alle caratteristiche attuali”, aggiungendo che “il classamento è stato determinato su specifica relazione tecnica rispetto alla quale l’odierno appellante avrebbe potuto formulare le proprie osservazioni in modo da consentire al professionista incaricato, prima del deposito dell’elaborato finale agli atti del giudizio, di dare adeguata risposta ovvero di rivedere le proprie conclusioni”.

3.5 – Inoltre va evidenziato come il ricorrente abbia dedotto in appello una serie di specifiche contestazioni alla CTU, consistenti nella mancata indicazione del reddito lordo effettivo da comparare con la rendita, del rapporto dei redditi rilevati al biennio censuario di stima, censure che gli stessi contro ricorrenti evidenziano essere state già formulate (e, pertanto, tempestivamente) nelle note tecniche inviate al CTU.

3.5 – La pronuncia impugnata non indica, pertanto, minimamente il contenuto della CTU, nè tanto meno ne indica le relative conclusioni, non consentendo la lettura della sentenza alcun esame critico delle valutazioni svolte dal consulente tecnico di ufficio, così come non si dà alcuna contezza delle osservazioni svolte dall’odierno ricorrente.

4 – Il primo motivo del ricorso principale va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, dichiarandosi assorbiti il secondo motivo e il ricorso incidentale. Al giudice del rinvio spetterà anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo motivo e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Molise, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020

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