Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13354 del 30/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 13354 Anno 2015
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: RUBINO LINA

SENTENZA

sul ricorso 11363-2012 proposto da:
RENZI VALENTINA RNZVNT90S46A271M, elettivamente
domiciliata in ROMA, VAI CICERONE 49, presso lo
studio dell’avvocato SERGIO PIERANGELI, che la
rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

ZURICH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED, in persona
del procuratore speciale dott. DOMENICO GIUFEREDA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

1

Data pubblicazione: 30/06/2015

MILIZIE
Elq.ANCE2C0

48,

presso

CORVASC:E,

lo

studio

dell’avvocato

rapprePent

01 -FRA

dall’avvocato PIERO NOVELLI giusta procura in calce
al controricorso;
– controricorrente

ANCONA, depositata il 20/02/2012 R.G.N. 5150/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 27/04/2015 dal Consigliere
Dott. LINA RUBINO;
udito l’Avvocato CARMINE STINGONE per delega;
udito l’Avvocato FRANCESCO CORVASCE per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

2

avverso la sentenza n. 234/2012 del TRIBUNALE di

R.G. 11363 \ 2012

I FATTI

Zurich Insurance Company chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per le
lesioni personali riportate in un incidente stradale in cui era stata coinvolta come
trasportata su vettura assicurata con la predetta compagnia.
La compagnia di assicurazioni rimaneva contumace e veniva condannata a pagare alla
Renzi curo 6.663,59, quindi proponeva appello chiedendo si dichiarasse la nullità
dell’atto introduttivo.
La Renzi a sua volta rimaneva contumace nel giudizio di appello.
Il Tribunale di Ancona accoglieva l’appello, dichiarando la nullità dell’atto di citazione in
primo grado per mancato rispetto dei termini a comparire e decidendo nel merito
rigettava la domanda della Renzi per mancanza di prova.
Renzi Valentina propone un motivo di ricorso per cassazione nei confronti di Zurich
Insurance Company per la riforma della sentenza n. 234 del 20 febbraio 2012 del
Tribunale di Ancona.
Resiste la Zurich Insurance Company con controricorso illustrato da memoria.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il suo unico motivo di ricorso, la Renzi deduce la nullità assoluta dell’atto di
citazione in appello in quanto non contenente l’avvertimento di cui all’art. 163 n. 7 c.p.c.
: nel medesimo atto infatti non è indicato che la costituzione oltre i termini implicherà le
decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c..
Sostiene che poiché in appello non si applica l’art. 164 c.p.c., e quindi non si può
provvedere alla ‘innovazione della citazione, i vizi della vocalio in ius non sono sanabili né
con la rinnovazione della citazione né con la costituzione dell’appellato, per cui il
3

Renzi Valentina nel 2009 conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Ancona la

giudizio di appello introdotto da atto di citazione nullo dovrebbe essere dichiarato
inammissibile.
La controricorrente evidenzia che la Renzi denuncia la violazione dell’art. 163 c.p.c. così
come modificato dalla legge n. 69 del 2009 senza verificare né evidenziare se il giudizio
sia iniziato, in primo grado, dopo l’entrata in vigore della legge, forse presupponendo
che la norma nuova si applichi se il giudizio di appello è iniziato dopo la sua entrata in

norma transitoria, va interpretato nel senso che le innovazioni introdotte dalla legge n.
69 si applicano soltanto ai giudizi instaurati in primo grado dopo l’entrata in vigore della
legge stessa. Chiede quindi il rigetto del ricorso.
Il ricorso è del tutto infondato, innanzitutto perchè la ricorrente non evidenzia neppure
quale pregiudizio le sarebbe derivato dalla mancanza dell’avvertimento, ponendosi in
contrasto con un cospicuo filone giurisprudenziale che ha evidenziato la necessità, da
parte di chi segnali la presenza di irregolarità o nullità procedimentali, di evidenziare
altresì quale pregiudizio in concreto ne avrebbe riportato, non essendo tutelata l’astratta
regolarità dell’attività giudiziaria ma il rispetto dei principi regolatori del processo, come
affermato in fattispecie analoga da Cass. n. 30652 del 2011: “Nell’ipotesi in cui venga proposto

ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., denunciandosi, dalla
parte rimasta contumace in secondo grado, l’omissione dell’avvertimento a comparire, di cui all’art. 163,
terzo comma, n. 7, cod. proc. civ., nell’atto di citazione di appello notificato al difensore dell’appellato
costituito in primo grado, e dunque a soggetto che deve essere a peOtta conoscenza degli obblighi e delle
facoltà inerenti la difesa in appello, l’addotto “error in procedendo” non acquista rilievo idoneo a
determinare l’annullamento della sentenza impugnata e la conseguente rinnovazione della citazione
d’appello disposta dal giudice di rinvio, ove il ricorrente non indichi lo specifico e concreto pregiudizio
subito per effetto di detta omissione, e perciò non consenta di ricondurre il censurato vizio processuale alla
violazione dei principi de/giusto processo”).
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di questa Corte ha già più volte avuto occasione
di chiarire che le norme nuove introdotte dalla legge n. 69 del 2009 si applicano
esclusivamente ai giudizi introdotti in primo grado prima dell’entrata in vigore della
legge. Se quindi, come nella specie, la novità normativa concerne l’appello, e
4

vigore, mentre, come già chiarito dalla Cassazione, l’art. 58 della legge 69 del 2009,

l’impugnazione è stata introdotta dopo il 4.7.2009 ma il giudizio di primo grado è
iniziato in precedenza, la norma nuova non si applica (Cass. n. 6007 del 2012; Cass. n.
10846 del 2011).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute
dalla controricorrente e le liquida in complessivi curo 2.200,00 di cui 200,00 per spese,
oltre accessori e contributo spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 27 aprile 2015

Il Consigliere estensore

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA