Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13354 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 36126/2018 R.G. proposto da:

HERAMBIENTE SPA (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.

FEDERICO FONZI e dall’Avv. MICHELE AURELI, elettivamente domiciliato

presso quest’ultimo in Roma, Via Ortigara, 3;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna, n. 1310/18, depositata il 14 maggio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

dell’11 febbraio 2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’Aquino

Filippo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento con il quale – a seguito di denuncia di accatastamento per nuova costruzione – veniva rettificata la rendita di una discarica di rifiuti solidi urbani non pericolosi, di cui era stato chiesto l’accatastamento con categoria D/7, asserendo la contribuente di avere erroneamente indicato tale categoria in luogo del gruppo catastale E.

La CTP di Modena ha accolto il ricorso della contribuente e la CTR dell’Emilia Romagna, con sentenza in data 14 maggio 2018, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la discarica di rifiuti solidi non può essere accatastata nel gruppo E, categoria riservata agli immobili extra commercium laddove, come nella specie – caso nel quale la discarica è stata ritenuta produttiva di reddito – sia destinata allo svolgimento di attività economiche, facendosi applicazione della presunzione assoluta di commercialità.

Propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a due motivi; l’Ufficio resiste con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione al R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 5 e 10, al D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 6, al D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, al D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40, e all’Agenzia del Territorio D.D. 2 gennaio 2007, art. 1, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che un immobile possa essere accatastato nel e gruppo E solo in quanto sia classificabile come extra commercium, non anche nel caso in cui l’immobile sia produttivo di reddito. Osserva il ricorrente come ciascuna unità che possa astrattamente essere iscritta in Catasto sia produttiva di reddito, richiamandosi a un precedente di legittimità con il quale è stato ritenuto legittimo il classamento nel gruppo E (Categoria E/9) di un impianto di depurazione. Ritiene, pertanto, il ricorrente che, ove l’immobile sia dotato di autonomia funzionale e reddituale, lo stesso possa essere ricompreso nel gruppo E anche se destinato a uso industriale.

1.1 – Con il secondo e complesso motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione al R.D.L. n. 652 del 1939, art. 5, D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 6 e 8, al D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40, al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 177, comma 2, e al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto rilevante ai fini del classamento l’idoneità dell’immobile a produrre un reddito in quanto destinato allo svolgimento di attività economiche. Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non ha considerato rilevante la tipologia dell’immobile, del tutto avulsa dall’inserimento nelle categorie ordinarie o speciali, nonchè laddove non ha valorizzato l’interesse pubblico a che la discarica svolga la propria attività nell’interesse della collettività.

Osserva il ricorrente come la CTR abbia pretermesso di valutare le caratteristiche oggettive dell’impianto, composto da diverse unità immobiliari (palazzina uffici, discarica, zona lavaggio ruote, vasca stoccaggio del percolato, vasca per raccolta acqua, area di manovra e area di raccolta acque meteoriche). Quanto all’interesse pubblico, il ricorrente osserva come il gruppo catastale E sia destinato a immobili destinati a funzioni di interesse collettivo, come appunto accade per lo smaltimento di rifiuti solidi. Deduce il ricorrente, come l’attività industriale svolta nella discarica abbia finalità essa stessa di interesse pubblico e si ponga al di fuori della mera logica industriale, risultando rilevante il fatto che l’affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani è regolato da tariffe pubbliche. Rileva come la qualificazione di bene extra commercium non si addica alla discarica di rifiuti solidi, essendo categoria applicabile a beni che non possono formare oggetto di diritti. Contesta, infine, la applicazione della presunzione assoluta di commercialità propria del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, non applicabile al caso di specie e non inerente al regime catastale, bensì ai fini IVA.

2 – I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

2.1 – Dispone il D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, conv. con L. 24 novembre 2006, n. 286, che “nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”.

2.2 – Fondamentale, al riguardo, è l’accertamento in fatto compiuto dalla sentenza di appello, non oggetto di specifica censura, secondo cui l’immobile in oggetto “è produttivo di un reddito”, circostanza sulla base della quale è stata fatta applicazione del principio secondo cui per gli immobili produttivi di reddito non è consentito l’accatastamento nel Gruppo E, essendo questo appannaggio degli immobili non destinati allo svolgimento di attività economiche e, in quanto tali, extra commercium.

2.3 – Al riguardo il ricorrente non contesta che la discarica in oggetto sia destinata allo svolgimento di attività economiche e sia, pertanto, gestita secondo logiche imprenditoriali.

2.4 – Deve, quindi, farsi applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte, in materia di imposta comunale calcolata sulla rendita catastale (ICI), secondo cui, ai fini del classamento di un immobile nella categoria E, a termini del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, convertito in L. n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenti caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderlo estraneo ad ogni uso commerciale o industriale, il che è stato escluso per i magazzini delle aree portuali (Cass., Sez. V, 17 aprile 2019, n. 10674), come anche per immobili che presentino autonomia funzionale e reddituale, ossia risultino idonei a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per finalità istituzionali di una autorità portuale (Cass., Sez. V, 7 ottobre 2015, n. 20026). Il classamento nel Gruppo E va, pertanto, riservato a quegli immobili considerati extra commercium, nel senso di essere improduttivi di reddito proprio (Cass., Sez. V, 13 novembre 2019, n. 29381).

2.5 – Parimenti, una volta evidenziata la sussistenza di una funzione produttiva di reddito proprio, risulta irrilevante l’interesse pubblico allo svolgimento dell’attività (Cass., Sez. V, 17 settembre 2019, n. 23067).

2.6 – Vanno, pertanto, accatastati nel Gruppo Catastale E solo edifici che non possano essere ricompresi in precedenti Categorie, costituendo, pertanto, il Gruppo E, nonchè (in particolare), la Categoria E/9 una categoria residuale che può trovare applicazione sempre che non possano essere utilizzati gli altri criteri di classamento (Cass., Sez. V, 15 settembre 2008, n. 23608).

2.7 – In base a tali principi questa Corte ha coerentemente già affermato, in relazione a un caso del tutto analogo, che una discarica pubblica oggetto di sfruttamento economico per la gestione di rifiuti solidi urbani e la captazione di biogas, in quanto connotata da autonomia funzionale e reddituale, costituisce un’unità immobiliare urbana soggetta ad accatastamento e rientra nella categoria D/7 – non in quella residuale E, concernente gli immobili a particolare destinazione pubblica – in quanto svolge attività industriale secondo parametri economico-imprenditoriali, senza che assuma rilevanza l’eventuale destinazione dell’immobile anche ad attività di pubblico interesse (Cass., Sez. V, 23 maggio 2018, n. 12741).

2.8 – Quest’ultimo caso si rivela del tutto in termini rispetto al caso di specie, anche riguardo al parametro normativo invocato, precedente al quale si intende dare continuità.

2.9 – Nè risulta pertinente il richiamo del ricorrente a Cass., Sez. VI, 19 febbraio 2015, n. 3358 (in tema di accatastamento nella categoria E/9 di impianti di depurazione acque) perchè in quel caso si trattava di beni immobili non costituenti parte di una “azienda privata”.

3 – La sentenza impugnata non si è sottratta a tali principi, per cui il ricorso va rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascuno dei ricorsi proposti, se dovuti.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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