Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13353 del 28/06/2016

Cassazione civile sez. II, 28/06/2016, (ud. 02/02/2016, dep. 28/06/2016), n.13353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27768/2011 proposto da:

Z.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Roma, via Crescenzio 6, presso lo studio dell’avvocato ADOLFO

ZINI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO FERRETTO, come

da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.M., elettivamente domciliato in Roma, via Cappelletta

Giustiniana 58, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO MASSIMINI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI

BERTACCHE, come da procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 524/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 14/03/2011;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

Udito l’Avvocato Zini per delega Massimini, che si riporta agli

atti e alle conclusioni assunte;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che conclude per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 15 settembre 2006 Z. G. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Vicenza, Z.M., esponendo di essere comproprietario con lo stesso di un fabbricato sito in (OMISSIS) e composto di due unità immobiliari, delle quali una al piano terra e l’altra al piano primo.

Chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento del danno patito a causa dalla sua opposizione a dare in locazione l’unità immobiliare al piano terra o, in via alternativa, al pagamento di una somma identica al titolo di corrispettivo per l’occupazione della porzione del bene al primo piano.

2. Il Tribunale di Vicenza, nel contraddittorio delle parti, accoglieva parzialmente la domanda attrice.

3. Z.M. proponeva appello contro la sentenza del Tribunale di Vicenza.

4. La Corte di Appello di Venezia, nella resistenza dell’appellato, con sentenza n. 524/11, accoglieva l’appello principale e, quindi, rigettava la domanda di Z.G.. Motivava la sua decisione affermando che non vi erano i presupposti per la condanna al risarcimento del danno e che Z.G. avrebbe dovuto eventualmente adire l’autorità giudiziaria per essere autorizzato a locare l’immobile, ai sensi dell’art. 1105 c.c..

5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Z. G., articolando su due motivi, mentre Z.M. ha resistito con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione, Z. G. lamenta error in procedendo, violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., art. 329 c.p.c., comma 2, artt. 342 e 346 c.p.c., nullità della sentenza ed arbitrarietà, illogicità ed omissione della motivazione, in particolare perchè la decisione sarebbe stata viziata da ultrapetizione, avendo il giudice di appello rilevato d’ufficio il mancato previo espletamento della procedura di cui all’art. 1105 c.c., u.c., nonostante alcuna doglianza al riguardo fosse stata sollevata nell’atto di impugnazione.

Ad avviso del ricorrente, infatti, la violazione dell’art. 1105 c.c., disciplina la gestione della cosa comune, prevedendo che “Se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero, se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore”. Nel caso di specie, la comproprietà è al 50%, sicchè in assenza di accordo, le decisioni sulla cosa comune dovevano essere rimesse all’autorità giudiziaria.

Ciò non è avvenuto.

Lo stesso Z.G. ha riconosciuto nel suo ricorso che Z.M. aveva richiamato l’art. 1105 c.c., u.c., nella comparsa di costituzione di primo grado e nella comparsa conclusionale d’appello, il che comporta che la questione era stata oggetto del contendere sia in primo che in secondo grado.

Il fatto che detto articolo non fosse stato menzionato nell’atto di appello è privo di rilievo, in quanto la Corte di Appello di Venezia, nell’esaminare la domanda di risarcimento di Z. G., aveva il dovere, alla luce della contestazione della sua fondatezza ad opera di Z.M. di accertare d’ufficio l’esistenza dei suoi elementi costitutivi, in particolare, nella specie, l’illiceità della condotta dell’attuale resistente e la presenza di un danno causalmente riconducibile alla sua opposizione alla locazione dell’immobile sito al piano inferiore. La circostanza che non fosse stata esperita la procedura di cui all’art. 1105 c.c., u.c., pertanto, ben poteva essere presa in esame dalla Corte territoriale, perchè idonea ad escludere il carattere illecito del rifiuto di Z.M. e, inoltre, l’esistenza stessa di un danno da lui provocato, considerato che Z.G. avrebbe potuto concludere la locazione, ove avesse chiesto l’intervento dell’autorità giudiziaria e fosse stato da questa a ciò autorizzato. D’altronde, le conclusioni di Z.M. trascritte nella sentenza impugnata sono nel senso di chiedere che la domanda di Z.G. sia ritenuta “infondata nell’an e nel quantum”, contestazione che non può non estendersi all’accertamento degli elementi costitutivi del diritto al risarcimento dell’attore, fino a farvi ritenere ricompresa, perciò, pure la questione del mancato rispetto dell’art. 1105 c.c., u.c.. Deve ulteriormente osservarsi che la Corte di Appello di Venezia non poteva limitarsi, come nella sostanza propone il ricorrente, a valutare la fondatezza o meno delle ragioni addotte da Z.M. per giustificare il suo diniego, proprio perchè tale valutazione era ad essa preclusa, in quanto riservata al giudice da adire ex art. 1105 c.c., u.c.. La deduzione in grado di appello del mancato espletamento della procedura ex art. 1105, ultimo comma, c.c., si è risolta, pertanto, nella contestazione dei requisiti di fondatezza della domanda, la cui sussistenza andava verificata dal giudice anche d’ufficio, trattandosi di una mera difesa non soggetta a preclusioni.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi e Euro 200,00 (duecento) per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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