Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13353 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12799-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AATVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

V.A., VO.AN.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7083/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 15/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA

TORRE MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione del diniego all’istanza di rimborso IRPEF, anno 2007, avanzata dagli eredi legatari V.A. e Vo.An. di V.P., ex dipendente della Banca Commerciale Italiana, ha rigettato l’appello dell’Ufficio confermando la sentenza del giudice di prime cure che aveva riconosciuto spettante agli eredi del contribuente la restituzione dell’IRPEF pagata sulla parte dei contributi rimasti a suo carico del 4% fino al 1994 sulla liquidazione del fondo COMIT, avvenuta con atto del 25 settembre 2009, anche nell’ipotesi che non fossero stati effettivamente a suo carico. La CTR ha rilevato che “la ritenuta operata dalla banca, in sede di liquidazione del fondo pensione integrativo, al dipendente era una ritenuta eccedentaria rispetto a quanto previsto dalla normativa all’epoca vigente atteso che l’imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include anche i contributi dei dipendenti che, ai sensi dell’art. 48 TUIR vigente ratione temporis erano fiscalmente esenti nel limite del 4%, anche se per il dipendente erano solo figurativi per il principio del c.d. chasse croisè, che era un meccanismo di incrocio contributivo di nessun rilievo ai fini fiscali almeno sino all’anno 2006, in cui il de cuius ha chiuso il rapporto di lavorativo con la Comit”.

V.A. e Vo.An. sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente censura la sentenza d’appello – per violazione dell’art. 17 TUIR, comma 2, art. 48 TUIR, comma 2, lett. a), vigente ratione temporis (ora artt. 19 e 51 t.u.i.r.) laddove ritiene detraibili dall’imponibile di cui al fondo di previdenza complementare i contributi versati dal lavoratore. Deduce che, essendo la previdenza complementare facoltativa, ad essa va applicato l’art. 48 t.u.i.r., comma 2, (ora art. 51 t.u.i.r.), secondo cui “non concorrono a formare il reddito (solo) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge”; di conseguenza, non essendo i contributi versati al fondo di previdenza complementare imposti da norme di legge, ma solo da convenzione tra le parti, essi concorrono a formare il reddito imponibile senza alcuna detrazione.

Il motivo è fondato.

Secondo l’indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, la prestazione di capitale in fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di previdenza complementare per il personale della Banca Commerciale Italiana) effettui in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cd. “zainetto”), costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986m, ‘art. 6, comma 2, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione. Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dall’intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, lett. a) (nel testo in vigore fino al 31dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge (Cass. n. 11156 del 7/5/2010; n. 23030 del 29/10/2014; n. 124 del 4/1/2018).

L’imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include pertanto anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura facoltativa (cfr. Cass. n. 27078 e n. 27079 del 2016, là dove si afferma che “il Fondo pensione Comit, in quanto iscritto all’Albo dei fondi presso la COVIP e assoggettato alla sua vigilanza, costituisce una forma di previdenza complementare, concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica”), essendo fiscalmente esenti a norma dell’art. 48 TUIR vigente ratione temporis (oggi art. 51 TUIR) soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè “in ottemperanza a disposizioni di legge” (Cass. 11156 del 2010, n. 124 e n. 2201 del 2018).

Il ricorso va, quindi, accolto, dovendosi dare continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (da ultimo, v. Cass. nn. 33828 e 33827/2019; 24558/19; 17965/19; 10479/2018; n. 5144 e n. 5142 del 2018; nn. 5024); la sentenza va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex. art. 384 c.p.c., comma 2, col rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Vanno compensate le spese dei giudizi di merito, essendosi la giurisprudenza consolidata solo nelle more di quei giudizi. Condanna il contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito, compensando le spese di gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA