Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13352 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27669/2014 R.G. proposto da:

I.M., con l’avv. Lorenzo Spangaro e domicilio eletto

presso il suo studio in Roma, viale Angelico n. 54;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il

Lazio n. 3262/22/14, pronunciata il 19 febbraio 2014 e depositata il

16 maggio 2014, non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio

2021 dal Cons. Marcello M. Fracanzani.

 

Fatto

RILEVATO

In prossimità dell’udienza, il ricorrente e contribuente deposita memoria e documentazione attestante la definizione della controversia ai sensi della procedura prevista dal D.L. n. 119 del 2018, notificata via pec all’Avvocatura generale dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA