Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13352 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. III, 17/06/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 17/06/2011), n.13352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14636/2009 proposto da:

SICURMED S.R.L. (OMISSIS) in persona dell’Amministratore Delegato

Dott. S.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato CARLINO

PIETRO, rappresentata e difesa dall’avvocato ESPOSITO Vincenzo giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA GENERALE S.A.I. DI TRAPANI (OMISSIS) in persona del suo

Agente, Rag. C.S., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI SAN BASILIO,72, presso lo studio dell’avvocato LOMBARDO

ANTONIO (Studio SIMMONS & SIMMONS), rappresentata e difesa

dagli

avvocati VOLTAGGIO Mariella, LOMBARDO MICHELE giusta delega in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 588/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

Sezione Terza Civile, emessa il 06/02/2009, depositata il 31/03/2009

R.G.N. 1667/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/05/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 588/2009, notificata il 14 aprile 2009, la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Trapani, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso su istanza della s.r.l. Sicurmed, recante condanna dell’Agenzia generale della s.p.a. SAI di Trapani al pagamento di Euro 15.198,85, a titolo di provvigioni relative alla gestione di una polizza di assicurazione stipulata fra l’azienda ospedaliera di Trapani e la SAI. Sicurmed propone due motivi di ricorso per cassazione. Resiste l’intimata con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorso è inammissibile sotto più di un profilo.

1.1.- In primo luogo ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 3, poichè manca dell’esposizione dei fatti di causa: fatti che è possibile ricostruire e comprendere solo tramite la lettura della sentenza impugnata e del controricorso, laddove il ricorso deve contenere tutti gli elementi indispensabili per la sua comprensione, ed in particolare quelli specificamente elencati dall’art. 366 cit.

(cfr. fra le tante, Cass. civ. 12 giugno 2008 n. 15808).

1.2.- In secondo luogo il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per l’omessa od inidonea formulazione dei quesiti.

Il primo motivo – che denuncia violazione degli art. 1322, 1754 e 1755 cod. civ. – si conclude con una proposizione che sottopone a questa Corte non un quesito di diritto, ma la soluzione di un problema di merito, cioè l’individuazione della corretta interpretazione del contratto di collaborazione intercorso fra le parti della controversia.

La ricorrente chiede a questa Corte di determinare quale sia il contenuto della clausola n. 5.7 del contratto di collaborazione da essa stipulato con la SAI e di decidere se le spetti o meno il diritto al pagamento della provvigione.

Trattasi di questione di merito, inammissibile in questa sede di legittimità.

La funzione della Corte di cassazione è quella di accertare se la sentenza impugnata abbia o meno deciso secondo diritto, nel risolvere la controversia. Se abbia cioè correttamente applicato le norme in tema di interpretazione dei contratti – che il ricorrente è tenuto ad indicare, specificando i profili in relazione ai quali dette norme sarebbero state violate – e se abbia congruamente e logicamente motivato la soluzione accolta.

Il quesito di diritto dovrebbe contenere, pertanto, la sintetica enunciazione della fattispecie; l’indicazione del principio che si ritiene erroneamente enunciato dal giudice del merito e la prospettazione del principio diverso, che dovrebbe essere invece applicato.

In mancanza, il motivo è da ritenere inammissibile (cfr. fra le tante, Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420;

Cass. Civ. Sez. 3^, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535).

1.3.- Va soggiunto che la ricorrente neppure indica se sia stato prodotto, come sia contrassegnato e come sia reperibile fra i documenti di causa, il contratto di collaborazione sul quale fonda le sue doglianze; donde ulteriore causa di inammissibilità, ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6 (Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav. 7 febbraio 2011 n. 2966).

2.- Il secondo motivo – che denuncia contraddittoria motivazione – è anch’esso inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., poichè non contiene un momento di sintesi delle censure, analogo al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione sarebbe da ritenere viziata e le ragioni per cui è inidonea a giustificare la soluzione adottata (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652; Cass. Civ. Sez. 3^, 7 aprile 2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008), fra le tante). Tale requisito non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.200,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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