Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13351 del 28/06/2016

Cassazione civile sez. II, 28/06/2016, (ud. 02/02/2016, dep. 28/06/2016), n.13351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21279-2011 proposto da:

C.B., C., C.D.

(OMISSIS), V.M.E. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in Roma, Via Merulana 234, presso lo

studio legale BOLOGNA DELLA VALLE rappresentati e difesi

dall’avvocato PROZZO ROBERTO, come da procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.N., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Roma, Via Dei Picetini n. 25, presso lo studio dell’avvocato

LORELLA MAROTTI, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI

NOBILE, MICHELANGELO MAROTTI, come da procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2436/2010 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI,

depositata il 22/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito l’Avvocato Nobile per delega, che si riporta agli atti e alle

conclusioni assunte;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che conclude per l’inammissibilità del ricorso e in

subordine per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel dicembre 1996 I.N. conveniva in giudizio il sig. C.A., che aveva occupato arbitrariamente 11 mq del terreno di sua proprietà in (OMISSIS) catasto fol.

10 art.lla 657. Chiedeva dichiararsi la sua proprietà esclusiva con condanna al rilascio delle porzioni occupate ed al risarcimento di tutti i danni. Il convenuto si costituiva e si opponeva all’accoglimento della domanda, perchè le parti possedevano gli immobili di rispettiva proprietà, nella loro attuale consistenza, da oltre 30 anni, avendo anche accertato ed accettato lo stato di fatto con scrittura privata registrata il 23 settembre 1991. Il signor C. decedeva in corso di causa e il giudizio era riassunto nei confronti degli eredi, costituitisi in giudizio. Espletata CTU e svolta prova testimoniale, il Tribunale di Benevento accoglieva le domande dell’attore I., condannando tra l’altro i convenuti “in solid, fra loro al rilascio delle porzioni di terreno, da loro abusivamente detenuto”.

2. Il 24 settembre 2008 veniva notificata all’avv. Sorgente, difensore dei signori C. in primo grado, una sola copia della sentenza.

Seguiva ulteriore notifica il 19 novembre 2008 con consegna al medesimo difensore di tre copie, una per ciascuna delle parti. Con atto notificato il 17 dicembre 2008 i signori C.D., C.B. E V.M.E., eredi di C. A. proponevano appello, formulando quattro motivi.

3. La Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile l’appello, perchè tardivamente proposto, dovendosi il termine breve calcolare dal 24.9.2008 (data della avvenuta notifica della sentenza impugnata).

Sorgente Elena, nella qualità di procuratore e difensore in primo grado degli eredi C., gusta comparsa di costituzione del 16.1.2006″.

3.1 – Osservava la Corte locale che il dies a quo non poteva decorrere, come sostenuto dagli appellanti, dal 19.11.2008, “data in cui la sentenza venne notificata in triplice copia (una per ciascuna delle parti costituite) al medesimo avv. Sorgente Elena, stante la nullità della precedente, notifica in unica copia avvenuta il 24.9.2008″. Ciò perchè, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, l’intervento regolatore delle Sezioni Unite, della Suprema Corte (cfr. Cass. civ. sez 15.12.2008 n. 29290) che ha espressamente affermato la validità della notifica dell’atto di appello anche a mezzo di consegna di una sola copia al difensore costituito per più parti” non ha l’effetto di abrogare “l’art. 285 c.p.c. prima ancora dell’intervento legislativo operato su detta disposizione dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 100 con effetto soltanto sui giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della Legge medesima (4.7.2009)”, posto che tale pronuncia è frutto di una “interpretazione sistematica della norma, che impone di leggere l’art. 170 c.p.c., commi 1 e 2 come se fossero un’unica disposizione”. La Corte locale ha poi osservato che tale prospettiva avrebbe finito col “negare alla radice la stessa possibilità di un’interpretazione che si ponga in chiave evolutiva ordinamentale, di cui lo stesso art. 285 c.p.c. nella sua formulazione previgente, aveva, già costituito significativo banco di prova, laddove con un primo intervento delle sezioni unite della Suprema Corte (Cass. civ. sez. unite – 10 ottobre 1997, n. 9859) si era abbandonato il precedente orientamento dell’inesistenza tout court, ai fini del decorso del termine breve dell’impugnazione, della notifica in sola sola copia della sentenza al difensore costituito per più parti, per ammettersi – con il riferimento alla categoria della nullità – la sanatoria attraverso la rinnovazione della notifica ritenuta nulla.

La Corte locale ha poi concluso affermando che “la condizione da parte di questa Corte del principio posto dalla citata Cass. civ. sez. unite 29290/2008 nasce non soltanto dal’autorevolezza dell’organo da cui promana, ma dalla sua intrinseca ragionevolezza, atteso che alcuna compressione del diritto di difesa può derivare dalla consegna di una sola copia dell’atto al difensore di più parti aventi la medesima posizione processuale, che è quindi perfettamente in grado di conoscere l’atto impugnabile nella sua interezza e formularne la critica più idonea nell’interesse dei propri assistiti. Una volta quindi notificata la sentenza il 24.9.2008 all’avv. Elena Sorgente, difensore in primo grado degli eredi C.. L’appello avrebbe dovuto essere proposto entro il 24.10.2008, mentre esso è stato invece notificato il 17.12.2008”.

4. Impugnano tale decisione i ricorrenti che formulano due articolati motivi. Resiste con controricorso la parte intimata. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Col primo motivo si deduce: “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 285 c.p.c., nel testo vigente all’epoca della notifica della sentenza in unico esemplare. Violazione della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 10, e art. 58, comma 1”. Sostengono i ricorrenti quanto segue:

a) – “il principio “innovativo” enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 29290 del 15.122008, recepito dalla Corte di Appello di Napoli, non è condivisibile. L’art. 285 c.p.c., nel testo vigente prima della riforma, disponeva testualmente che la sentenza doveva essere notificata a norma dell’art. 170 c.p.c., commi 1 e 3, senza richiamare il comma 2, che consentiva la consegna di una sola copia anche in caso di difesa di più parti processuali. Era quindi pacifico che in caso di difesa di più parti la notifica di una sola copia della sentenza non fosse idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnativa”. Richiamano i ricorrenti numerosi precedenti di questa Corte anteriori alla sentenza delle SU citata.

b) – non può essere condivisa l’affermazione della Corte di Appello di Napoli secondo cui “l’interpretazione sistematica della norma impone di leggere l’art. 170 c.p.c., commi 1 e 2 come se fossero un’unica disposizione”, posto che “l’art. 285 c.p.c. richiama(va) esplicitamente solo l’art. 170 c.p.c., commi 1 e 3 “, così escludendo che si possa ritenere il secondo comma parte integrante del primo. La riforma voluta dal legislatore in tal senso entrata in vigore soltanto il 4 luglio del 2009.

c) – La Suprema Corte, con la sentenza a sezioni unite richiamata, ha effettuato una “inammissibile interpretazione modificativa della norma”, motivando “alla luce del principio (recepito nella Costituzione) della ragionevole durata del processo che sollecita una riduzione all’essenziale delle ipotesi di nullità per “vizio formale” – e della doverosa collaborazione tra giudicante e collaboratore costituito in funzione di una sollecita definizione della controversia”. In ogni caso, secondo i ricorrenti, “è evidente che l’applicazione retroattiva del principio enunciato dalle Sezioni Unite finisce con il produrre conseguenze paradossali”, perchè finisce per far “considerare inammissibili impugnazioni che sono state invece proposte confidando sul tenore laterale della norma, e su una pacifica interpretazione giurisprudenziale”. Aggiungono i ricorrenti che “il principio di irrilevanza dei vizi formali si trasforma, paradossalmente, in una cavillosa modificazione con efficacia retroattiva, tale da comportare la inammissibilità di tutte le impugnazioni proposte facendo affidamento sul (precedente) contenuto della norma”.

d) – Il successivo intervento del legislatore in tal senso ha recepito l’orientamento delle Sezioni Unite, richiamando l’intero art. 170 c.p.c., ma disponendo che “la nuova formulazione deve ritenersi applicabile solo ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della riforma (L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1)”, con la conseguenza che “tale specifica disposizione non può essere “aggirata” applicando ai giudizi instaurali prima della norma la diversa interpretazione delle sezioni unite, che evidentemente è destinata a recedere di fronte al puntuale intervento legislativo”.

1.2 – Col secondo motivo si deduce: “violazione e/o falsa applicazione del principio costituzionale del giusto processo.

Violazione degli artt. 153 e 184-bis c.p.c.”. Osservano i ricorrenti che “l’applicazione retroattiva del nuovo orientamento giurisprudenziale deve ritenersi in contrasto con il principio del “giusto processo”, e che la Corte avrebbe dovuto “rimettere in termini” gli appellanti, ex artt. 153 e 184-bis c.p.c.”. E ciò perchè:

a) – deve ritenersi “in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo dichiarare tardiva l’impugnazione proposta facendo affidamento sulla interpretazione letterale dell’art. 285 c.p.c., e su un pacifico e consolidalo orientamento giurisprudenziale”.

b) – “l’applicazione retroattiva del nuovo orientamento giurisprudenziale si risolve anche in una palese violazione del principio dell’affidamento”, secondo i principi al riguardo affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza 11 giugno 2010 n. 209.

c) Legislatore, con la modifica dell’art. 153 c.p.c., ha recepito anche nel processo civile il principio dell’errore scusabile già pacificamente applicabile al processo amministrativo”, secondo cui “la parte non incorre in decadenza se la decadenza è dovuta ad un errore scusabile”, dovendosi ritenere tale “l’esistenza di contrasti giurisprudenziali, ed a maggior ragione l’aver fatto affidamento su un consolidato orientamento giurisprudenziale”.

2. Il ricorso è infondato e va rigettato.

Va premesso che la sentenza della Cassazione a Sezioni unite n. 29290, depositata il 15.12.2008 (decisa il 10/6/2008), che ha composto il contrasto esistente nella giurisprudenza della Corte in relazione alla validità o meno della notifica di una sola copia dell’atto di appello, in presenza di più parti, all’unico comune procuratore, ha affermato il seguente principio, così massimato: “La notilicazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero interiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 c.p.c., ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330 c.p.c., comma 1, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impuguazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifira in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d’impugnazione “ex” art. 285 c.p.c. in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo”.

Il principio su riportato è stato applicato anche per l’unica copia della sentenza notificata al comune difensore di più parti ai fini del decorso del termine dell’impugnazione.

Va osservato che la prima notifica della sentenza in unica copia fu effettuata il 24 settembre 2008, quando ancora non era stata depositata la sentenza citata, mentre la successiva notifica con una copia per ciascuna parte è intervenuta in data 19 novembre 2008.

L’atto di appello degli odierni ricorrenti è datato 17 dicembre 2008 ed è stato notificato nei giorni successivi.

2.1 – Il primo motivo è infondato. I ricorrenti lamentano l’errata applicazione del combinato disposto degli artt. 285 e 170 c.p.c. operata dalla corte locale, che non ha tenuto conto che una corretta lettura delle stesse, alla luce dell’esplicito richiamo dell’art. 285 c.p.c. operato ai soli commi 1 e 3 dell’art. 170 c.p.c., avrebbe dovuto portare alla esclusione della validità della notifica della sentenza effettuata presso il comune difensore delle parti ma con un numero di copie inferiore al numero delle parti stesse. Il mancato richiamo anche dell’art. 170 c.p.c., comma 2 non consentiva la notifica in unica copia con conseguente nullità dell’atto. Solo con normativa successiva, non applicabile ratione temporis, è stata resa possibile tale modalità.

La censura non si fa carico di affrontare esplicitamente la ratio decidendi della corte d’appello che ha chiarito le ragioni della sua interpretazione con riguardo ai principi processuali largamente condivisi e in particolare a quelli che escludono che si possa pronunciare nullità processuali su aspetti formali che non hanno avuto alcuna incidenza sul diritto di difesa, posto che, appunto, l’atto in questione era tale da mettere perfettamente in grado il difensore di svolgere appieno il suo ruolo e di operare una compiuta difesa nell’interesse dei suoi assistiti.

Si tratta di principi condivisibili che hanno trovato anche autorevole specifico conforto nell’interpretazione che questa corte, a sezioni unite, ha dato della stessa normativa in questione, ben prima dell’intervento normativo del 2009, che tale orientamento ha poi codificato. La Corte locale ha fatto autonomamente applicazione di tali principi, limitandosi poi a richiamare a supporto della sua decisione anche l’arresto citato delle sezioni unite, intervenuto nelle more tra l’introduzione del giudizio e la sua decisione.

la diversa lettura della normativa vigente all’epoca della impugnazione, prospettata dai ricorrenti, fondata sulla interpretazione letterale della norma, non è condivisibile proprio la luce delle ampie considerazioni svolte dalla corte locale e dalla corte di cassazione a sezioni unite.

Va infine osservato che i ricorrenti non si dolgono di lesioni del loro diritto di difesa, ma invocano la mancata pronuncia di una possibile nullità dell’atto, che li avrebbe in tesi avvantaggiati sul piano processuale, avendo scelto una conseguente strategia processuale finalizzata a valorizzare tale possibile nullità. Ben avrebbero potuto invece gli odierni ricorrenti immediatamente proporre appello, come del resto hanno fatto una volta intervenuta la notifica della sentenza con tutte le copie per le parti.

2.2 – Parimenti infondato è il secondo motivo. Non si tratta di “applicazione retroattiva del nuovo orientamento giurisprudenziale” da parte della corte locale, che si è invece limitata semplicemente a richiamare a sostegno della sua autonoma decisione anche gli argomenti valorizzati dalle sezioni unite con sentenza pubblicata prima della decisione sull’appello.

Nè sussistevano le condizioni per un eventuale rimessione in termine, sulla base della norma allora vigente (art. 184-bis c.p.c.), il cui presupposto è un fatto non imputabile alla parte che sia incorsa in decadenza e tale non potendosi qualificare la consapevole scelta processuale di valorizzare una possibile nullità di un atto, poi esclusa dal giudice.

3. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 2.500,00 (duemilacinquecento) Euro per compensi e 200,00 (duecento) Euro per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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