Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13351 del 18/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 18/05/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13351
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –
Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14970/2013 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ASSOCIAZIONE SPORTIVA OASI CLUB, in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Corrado Diso del
foro di Trieste in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
elettivamente domiciliata in Roma, nella via Cosseria n. 3, presso
lo studio dell’Avv. Laura Tricerri;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 46/01/2012 della Commissione Tributaria
Regionale del Friuli Venezia Giulia, depositata in data 19 aprile
2012;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio
2021 dal Consigliere Dott. Grazia Corradini.
Fatto
RILEVATO
Che:
Con sentenza n. 46/1/2012, depositata il 19 aprile 2012, la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia ha confermato la sentenza n. 114/01/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Trieste, che, in accoglimento dei ricorsi, successivamente riuniti, proposti dalla Associazione Sportiva OASI CLUB, aveva annullato otto avvisi di accertamento e un atto di contestazione di sanzioni emessi dalla Agenzia delle Entrate di Trieste, la quale aveva disconosciuto nei confronti della Associazione Sportiva OASI CLUB la natura di associazione sportiva senza finalità di lucro, ritenendo invece trattarsi di soggetto di natura commerciale.
La CTR, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che le risultanze della verifica con accesso eseguita dalla Agenzia delle Entrate non fossero decisive al fine di attribuire alla associazione la finalità di soggetto che operava con finalità di lucro in presenza della affiliazione all’Unione Sportiva ACLI e della iscrizione al CONI e della coerenza dell’attività della associazione con lo statuto, mentre restava irrilevante l’utilizzazione della struttura da parte di due amministratori per lucrare vantaggi economici personali all’insaputa degli altri associati.
Avverso la pronuncia della CTR la Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, con atto notificato il 4 giugno 2013, cui la Associazione sportiva ha resistito con controricorso.
In data 30 dicembre 2020 la associazione OASI CLUB ha depositato copia della istanza di definizione della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito dalla L. n. 136 del 2018, presentata in data 25.5.2019 alla Agenzia delle Entrate in relazione ai singoli atti impugnati nel presente giudizio, unitamente alla prova della presentazione delle domande di definizione agevolata e del pagamento delle somme dovute ed ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per definizione di tutte le controversie tributarie relative.
Il successivo 8 febbraio 2021 la Agenzia delle Entrate ha attestato che la presentazione della istanza di definizione della lite ed il pagamento erano regolarmente avvenuti ed ha quindi aderito alla richiesta di estinzione del giudizio presentata dalla contribuente.
Osserva la Corte che l’Amministrazione finanziaria ha attestato la regolarità della definizione agevolata della lite, avendo il contribuente provveduto ad effettuare il pagamento di quanto dovuto per il relativo perfezionamento, secondo quanto previsto dalla disposizione di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, come convertito in legge. Ciò, implicando il venir meno della sentenza impugnata, comporta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario controverso (cfr., recentemente, Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083), con compensazione delle spese dell’intero giudizio tra le parti.
PQM
Dichiara estinto il giudizio e compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021