Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13351 del 17/06/2011
Cassazione civile sez. III, 17/06/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 17/06/2011), n.13351
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 12593/2009 proposto da:
PUBBLICITA’ GRANDINETTI S.R.L. (OMISSIS) in persona del legale
rappresentante pro tempore Sig. G.A., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 24, presso lo studio dell’avvocato
SCAVUZZO Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ROSTELLI LUCIANA giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CAVA PRECICCHIA S.R.L. (OMISSIS) in persona del suo legale
rappresentante pro tempore P.E., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA S. CROCE IN GERUSALEMME 75, presso lo studio
dell’avvocato BORATTO ROBERTA, rappresentata e difesa dall’avvocato
USAI Carlo giusta delega a margine del controricorso;
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ROMA (OMISSIS) in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 119-A (AVV.RA PROV.), presso lo
studio dell’avvocato SIENI MASSIMILIANO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIOVAGNOLI RICCARDO giusta delega in calce al
controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 950/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
Sezione Prima Civile, emessa il 13/02/2009, depositata il 02/03/2009
R.G.N. 4114/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
05/05/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato PROVINI ANDREA (per delega dell’Avv. SCAVUZZO
GIUSEPPE);
udito l’Avvocato USAI CARLO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso con il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La soc. Pubblicità Grandinetti citò in giudizio la soc. Cava Precicchia per il risarcimento del danno che sosteneva esserle derivato dall’abbattimento di alcuni cartelloni pubblicitari ad opera della convenuta, impegnata in opere di ampliamento della carreggiata stradale. La convenuta chiamò in garanzia la Provincia di Roma, che le aveva appaltato i lavori in questione.
Il Tribunale di Tivoli accolse la domanda nei confronti della Cava Precicchia, senza nulla statuire rispetto alla Provincia.
La Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame della Cava Precicchia, accertando che i cartelloni pubblicitari erano stati rimossi dalla Provincia (non dalla ditta appaltatrice), siccome abusivi.
Propone ricorso per cassazione la Pubblicità Grandinetti attraverso sette motivi. Rispondono con distinti controricorsi la Cava Precicchia e l’Amministrazione Provinciale di Roma.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo la ricorrente espone che la Cava, notificato l’atto d’appello a mezzo posta, chiese termine per il deposito della cartolina o, in subordine, termine per rinnovare la notificazione;
istanza, quest’ultima, accolta, senza che in seguito fosse mai prodotta la cartolina certificante l’avvenuta ricezione della prima notifica effettuata a mezzo posta. Sostiene, dunque, che la prima notificazione doveva considerarsi inesistente e non soggetta a rinnovazione.
Il motivo è infondato, in quanto la giurisprudenza ha chiarito che la notificazione nei confronti del destinatario si ha per eseguita con la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento;
tuttavia, poichè tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l’avviso di ricevimento deve essere allegato all’atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione, che resta sanata dalla costituzione dell’intimato o dalla rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 458/05). Rinnovazione che, nella specie, è stata compiuta.
Il secondo motivo sostiene che il giudice avrebbe dovuto dichiarare improcedibile l’appello, siccome l’originale dell’atto di citazione fu depositato oltre i dieci giorni dalla notifica, diversamente da quanto previsto dagli artt. 347 e 165 c.p.c..
Il motivo è infondato, dovendosi ribadire che la costituzione in giudizio dell’appellante mediante deposito in cancelleria della nota d’iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente, tuttavia, la copia, anzichè l’originale, dell’atto d’impugnazione notificato alla controparte, costituisce mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge, non arrecando nessuna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta; pertanto, è da escludere che detta irregolarità possa comportare l’improcedibilità del gravame, non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi di mancata tempestiva costituzione dell’appellante, previste tassativamente, quali cause d’ixnprocedibilità, dall’art. 348 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990 (tra le varie, cfr. Cass. n. 17666/09).
Il terzo motivo sostiene l’inesistenza della notifica dell’atto d’appello, siccome avvenuta presso la cancelleria del Tribunale di Tivoli e non a norma dell’art. 330 c.p.c..
Il motivo è infondato, in quanto il Tribunale di Tivoli è entrato in funzione in data 1 ottobre 2001 (D.Lgs. n. 491 del 1999) , dunque in data precedente alla notificazione dell’atto d’appello (6.3.2007), il quale è stato, dunque, ritualmente notificato presso la cancelleria del Tribunale, nel cui circondario il procuratore dell’appellata non aveva eletto domicilio.
Il quarto motivo sostiene l’inesistenza giuridica della notificazione in quanto effettuata alla parte personalmente presso la cancelleria del Tribunale e non al procuratore della parte presso la stessa cancelleria.
Il motivo è infondato. La lettura della formula della notifica, così come riportata nello stesso ricorso (“società Pubblicità Grandinetti srl in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa dall’Avv. … e con detto procuratore elett.te dom.ta presso la Cancelleria Civile del Tribunale di Tivoli”) non consente di dedurre le conseguenze volute dalla ricorrente.
I motivi dal quinto al settimo sono in parte inammissibili, laddove chiedono una nuova valutazione del merito della controversia, ed in parte infondati, siccome la motivazione della sentenza impugnata risulta congrua e logica, nonchè immune da errori giuridici.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna della ricorrente a rivalere le controparti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore di ciascuna delle resistenti.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011