Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13351 del 01/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13351
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10253-2019 proposto da:
X.D.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI S. MARIA
MAGGIORE. N. 112, presso lo studio dell’avvocato ALDO DI LAURO, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO ROSSI;
– ricorrenti –
contro
REGIONE LAZIO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6744/7/2018 della COMMISSIONI TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 03/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA
TORRE MARIA ENZA.
Fatto
RITENUTO
che:
X.D.M. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione avviso di accertamento per omesso pagamento della tassa automobilistica, anno 2011, ha rigettato l’appello della contribuente rilevando che “il venditore di un auto si possa liberare dagli adempimenti fiscali solo attraverso la trascrizione dell’atto di vendita”.
La Regione Lazio è rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorso è affidato a due motivi.
Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in particolare della L.R. Lazio n. 2 del 2004, art. 6 e L.R. Lazio n. 13 del 2005, art. 5, per aver la CTR ritenuto che l’unico mezzo con cui il venditore di un’auto si possa esimere dagli adempimenti fiscali sia solo attraverso la trascrizione nel PRA del relativo atto di vendita.
Verificata preliminarmente la regolarità della notifica del ricorso per cassazione, tramite il controllo delle cartoline di ricevimento, il motivo va respinto, siccome infondato.
La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, consolidata nel ritenere che il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, che ha trasformato la tassa di circolazione in tassa di possesso, disponendo che al pagamento della tassa sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito risultino essere proprietari dal Pubblico Registro Automobilistico, per i veicoli in essi iscritti, e che l’obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli dai predetti registri, non condiziona l’esistenza dell’obbligazione tributaria al dato formale dell’iscrizione, con la conseguenza che essa cesserebbe, in caso di perdita del possesso, soltanto a seguito della cancellazione per annotazione sul pubblico registro automobilistico della perdita della disponibilità del veicolo, ma pone soltanto una presunzione relativa di appartenenza del veicolo a colui che secondo detta pubblicità ne risulti titolare, che può essere esclusa dalla prova contraria dell’avvenuta perdita del possesso (Cfr. Cass. n. 8176/1997). Tuttavia quand’anche il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria, da un punto di vista sostanziale, non può che essere il soggetto che, a prescindere dalle risultanze del pubblico registro automobilistico, abbia la disponibilità effettiva e reale del veicolo sulla base di documenti di data certa (v. Cass. n. 10011/2006), ciò non esonera l’intestatario del veicolo dal pagamento dell’imposta, nell’ipotesi in cui il trasferimento della proprietà del veicolo non venga annotata al PRA, dal momento che quest’ultimo, fino a quando non venga trascritto il passaggio di proprietà o la perdita di possesso del veicolo, assume la veste di responsabile d’imposta, nel senso che rimane obbligato in solido con il compratore del veicolo al pagamento della tassa automobilistica, con diritto di rivalsa nei confronti di quest’ultimo. (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8737 del 10/04/2018; Cass. n. 8373/16)
Nel caso di specie, la CTR ha correttamente applicato i superiori principi laddove ha ritenuto, in assenza di trascrizione, che la ricorrente era tenuta a pagare l’imposta, non perchè non fosse sufficientemente provata la vendita del mezzo, ma perchè rimaneva, comunque, responsabile d’imposta, fino alla trascrizione dell’atto di vendita al PRA.
Il secondo motivo, con cuiè dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere la CTR omesso di esaminare che ulteriori giudizi, conclusi con sentenza non impugnata innanzi la CTP di Roma, sul medesimo tributo, hanno escluso la debenza del tributo annullando gli avvisi di accertamento, è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente trascritto il contenuto dei documenti cui fa riferimento nel motivo, che neppure ha allegato al ricorso, non consentendo a questa Corte di effettuare il necessario vaglio di fondatezza ex actis del mezzo in esame.
La Corte, pertanto, rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimata.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si di atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.
Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020