Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13351 del 01/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 01/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 01/06/2010), n.13351
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Comune di L’Aquila, in persona del legale rapp.te pro tempore,
elett.te dom.to in Roma, alla via Trionfale n. 5647, presso lo studio
dell’avv. D’Amario Ferdinando, dal quale è rapp.to e difeso, giusta
procura in atti;
– ricorrente –
contro
D.P.A.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale dell’Abruzzo n. 90/2007/03 depositata il 3/12/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 29/4/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. LECCISI Giampaolo che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da D.P.A. contro il Comune di L’Aquila è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di L’Aquila n. 195/05/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) ICI 1998- 2001, relativamente a terreno ritenuto edificabile dall’Ente. La CTR rilevava che “trattasi di area soggetta a misure di salvaguardia che prescrivono misure minime sotto le quali è vietata la edificazione:
ed il ricorrente ha asserito e dimostrato che l’area in questione ha misure inferiori alle minime previste dalla legge”. Il ricorso proposto dal Comune si articola in quattro motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 29/4/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo il ricorrente assume il vizio di ultrapetizione.
La censura è inammissibile stante la mancata allegazione o trascrizione del ricorso introduttivo. In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, è infatti necessario che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (Sez. 50, Sentenza n. 15808 del 12/06/2008).
Va ulteriormente rilevato che, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente è tenuto, a pena d’improcedibilità, a depositare insieme al ricorso “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” non potendosi considerare sufficiente, a tale scopo, la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito (Sez. U, Ordinanza n. 21747 del 14/10/2009).
La censura è altresì inammissibile in quanto il quesito di diritto non risulta formulato con riferimento alla fattispecie concreta relativa ad area avente destinazione in parte P.R.G. ad espansione, in parte a verde pubblico e verde pubblico attrezzato.
Con secondo motivo il ricorrente assume il vizio di motivazione della decisione. La CTR avrebbe ritenuto arbitrario il valore attribuito all’area senza “alcun riferimento agli elementi che concretizzavano l’operato del Comune “. La censura è inammissibile in quanto nella motivazione non vi è alcuna argomentazione in ordine al valore dell’area.
Con terzo e quarto motivo il ricorrente assume la violazione ed erronea applicazione del R.D. n. 504 del 1992, art. 11, del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1,2 e 5 in relazione al D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, al D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, al D.L. n. 223 del 2006, alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis.
Le censure sono inammissibili in quanto prive della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).
Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010