Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13350 del 29/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13350 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 24882-2011 proposto da:
GRANDI LAVORI FINCOSIT SPA 03120030378 in persona del
vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
POLONIA 7, presso lo studio dell’avvocato SABLONE STEFANO,
che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ CITYFERR SRL IN
LIQUIDAZIONE in persona del Curatore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 27, presso lo
studio dell’avvocato BIAGIANTI UGO, rappresentata e difesa
dall’avvocato CEROLINI PAOLO, giusta procura speciale in calce al
controricorso;

Data pubblicazione: 29/05/2013

- controricorrente avverso il decreto nel procedimento R.G. 1191/2010 del
TRIBUNALE di FERMO del 20.5.2011, depositato il 13/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 24882 sez. M1 – ud. 16-04-2013
-2-

16/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

La Corte, rilevato che sul ricorso n. 24882/11 proposto da Grandi Lavori
Fincosit spa nei confronti del fallimento Cityferr spa il Consigliere
relatore ha depositato la relazione che segue.

RILEVATO
che la Grandi Lavori Fincosit spa ha proposto ricorso per cassazione
sulla base di un motivo avverso il decreto depositato il 13.9.11 con cui
il tribunale di Fermo aveva dichiarato inammissibile l’opposizione allo
stato passivo del fallimento Cityferr proposta dalla odierna ricorrente
per mancanza di prova circa il rispetto del termine di 30 giorni per
proporre l’impugnazione non essendo stato depositato l’originale della
lettera raccomandata del curatore contenente l’avviso di deposito dello
stato passivo corredata dell’attestazione della data di ricezione;
che la curatela intimata ha resistito con controricorso.

Osserva
Con l’unico motivo di ricorso Grandi Lavori Fincosit spa la censura la
sentenza impugnata laddove ,nel dichiarare inammissibile
l’opposizione, non ha considerato che la busta della raccomandata era
stata ritualmente prodotta al documento 7 del fascicolo di parte del
giudizio di opposizione.

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:

Il ricorso è inammissibile.
Il vizio fatto valere dalla ricorrente è in realtà un vizio di carattere
revocatorio basato su un travisamento dei fatti che, come tale, è
impugnabile con il ricorso per revocazione ex art 395 comma 1 n. 4 cpc

E’ appena il caso di ricordare la costante giurisprudenza di questa
Corte secondo cui l’errore di fatto previsto dall’art.395 n.4 cod.proc.civ.
idoneo a determinare la revocabilità delle sentenze, comprese quelle
della Corte di Cassazione, a seguito delle pronunce della Corte
Costituzionale n.17 del 1986 e n.36 del 1981 e dell’entrata in vigore
dell’art.391 bis cod.proc.civ. nel testo dettato dall’art.67 della legge
26/11/1990 n.353, consiste in un errore di percezione o in una mera
svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza di un
fatto decisivo che risulti invece incontrastabilmente escluso o accertato
alla stregua degli atti e dei documenti di causa. ( Cass 12983/99; Cass
7064/02).
In particolare, il travisamento dei fatti non può costituire motivo di
ricorso per cassazione, in quanto, risolvendosi nell’inesatta percezione
da parte del giudice di circostanze presupposte come base del suo
ragionamento in contrasto con la prova acquisita agli atti del processo,
costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione “ex”
art. 395 cod. proc. civ., importando detto vizio un accertamento di

e non con l’ordinario ricorso per cassazione.

merito non consentito in sede di legittimità.( Cass 3024/02,
Cass 14608/07).
Ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato
in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art 375 cpc.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in
Camera di Consiglio
Roma 5.1.13
Il Cons.relatore”

Vista la memoria della ricorrente
Considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di
quelle rassegnate nella relazione di cui sopra ;
che va ribadito che nel caso di specie il vizio denunciato riveste carattere
revocatorio perché il Tribunale ha esaminato la questione della
tempestività del ricorso e ha effettuato la verifica della documentazione
prodotta a tal fine, ma ,per un mero errore di percezione, ha ritenuto che la
raccomandata con ricevuta di ritorno non si trovava in atti mentre invece
la stessa vi era stata inserita;

PQM

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con conseguente
condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate
come da dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese di giudizio liquidate in euro 4000,00 oltre euro 200,00 per
esborsi oltre accessori di legge.

PQM

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