Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13350 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. III, 17/06/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 17/06/2011), n.13350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11006/2009 proposto da:

P.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato

POTTINO Guido Maria, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ZAULI CARLO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato PERILLI

Maria Antonietta, che la rappresenta e difende giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 248/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 13/1/2009, depositata il 26/02/2009

R.G.N. 2044/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/05/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 14 maggio 1999 P.S. ha proposto al Pretore di Forlì domanda di condanna della s.p.a. Fondiaria SAI al pagamento di L. 11.000.000, in adempimento dell’accordo transattivo intercorso con la stessa a definizione della controversia conseguente ad un sinistro stradale.

Assumeva l’attore che – pur essendo stato concluso l’accordo nel gennaio 1999 – la SAI non aveva versato l’importo concordato e, più volte sollecitata, aveva dichiarato di avere già trasmesso l’assegno per il relativo importo, assegno che era andato evidentemente smarrito. Solo il 20 maggio 1999, dopo la notificazione dell’atto di citazione, aveva inviato altro assegno per l’importo richiesto.

Proseguita la causa per il pagamento delle spese processuali e per il risarcimento dei danni conseguenti al ritardo ed esperita l’istruttoria, il Tribunale di Forlì (subentrato al Pretore), ha respinto la domanda, sul rilievo che le prove testimoniali raccolte hanno confermato che il primo assegno era stato consegnato presso lo studio del difensore dell’attore, avv. Zauli, e che pertanto lo smarrimento non era imputabile alla debitrice.

Con sentenza n. 248, depositata il 26 febbraio 2009, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado, ponendo a carico dell’attore appellante anche le spese del processo di appello.

Il P. propone dodici motivi di ricorso per cassazione.

Resiste la SAI con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizi di motivazione, per avere la Corte di appello posto a carico della parte l’asserita responsabilità del suo difensore, avv. Zauli, quanto allo smarrimento del primo assegno.

Assume che le due posizioni sono state confuse l’una con l’altra e che erroneamente la Corte ha motivato la sua soluzione con il fatto che l’avv. Zauli aveva sottoscritto per autentica la quietanza di pagamento, firmata dal P. prima di ricevere l’assegno.

Con il secondo e il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 1362 e 1188 cod. civ., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che il difensore avv. Zauli avesse il potere di riscuotere i crediti del cliente, traendo la sua convinzione dal fatto che il difensore medesimo aveva sottoscritto l’atto transattivo da cui derivava il credito.

Afferma che il difensore non può ritenersi autorizzato a riscuotere i crediti del cliente, se non gli sia stata conferita apposita procura in tal senso.

2.- I tre motivi – che possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi – non sono fondati.

In primo luogo la Corte di appello non ha confuso fra responsabilità della parte e responsabilità del difensore, ma si è uniformata al principio per cui – operando il difensore come ausiliario della parte, nella gestione delle attività inerenti alla controversia – la parte stessa subisce gli effetti delle eventuali omissioni o negligenze dello stesso, come se si trattasse di negligenze od omissioni proprie. (Salvo restando ovviamente il suo diritto di rivalersi, nei rapporti interni).

La Corte di appello neppure ha affermato, direttamente o indirettamente, che il difensore è autorizzato a riscuotere i pagamenti destinati alla parte, anche in mancanza di apposita autorizzazione. Ha solo ritenuto che il plico contenente l’assegno destinato al P. è stato legittimamente consegnato presso lo studio del suo difensore, in quanto questi è da ritenere autorizzato a ricevere gli atti e la corrispondenza indirizzati al cliente, senza necessita di specifico mandato. Soprattutto nei casi in cui la procura alle liti contenga l’elezione di domicilio presso lo studio del difensore, come nella specie risulta dal testo della procura riportato nel ricorso (pag. 33).

A questi effetti è stata richiamata dalla Corte di appello anche la circostanza che l’avv. Zauli ebbe ad assistere la parte nel corso della transazione, sottoscrivendo anch’egli l’atto di quietanza.

3.- Con il quarto e il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 246 cod. proc. civ. e nullità della sentenza, per avere la Corte di appello ritenuto tardiva ai sensi dell’art. 157 cod. proc. civ., comma 2, perchè non proposta subito dopo l’escussione del teste, l’eccezione di incapacità di deporre del teste A.F., cioè del trasportatore della Traco, il quale ha confermato l’avvenuta consegna dell’assegno andato smarrito presso lo studio dell’avv. Zauli.

Assume che all’udienza nel corso della quale il teste è stato escusso ha partecipato un sostituto dell’avv. Zauli, non inserito nella procura alle liti; che pertanto i difensori nominati, non avendo partecipato all’udienza, ben potevano sollevare l’eccezione all’udienza successiva, come hanno fatto.

4.- Il motivo è manifestamente infondato, se non anche inammissibile.

In primo luogo il ricorso non precisa come sia contrassegnato e come sia reperibile fra gli atti di causa il verbale da cui risulta la deposizione testimoniale, con l’indicazione del nome di coloro che ebbero ad assistervi.

La sentenza di primo grado afferma che all’udienza ebbe a partecipare l’avv. Monica Masotti Zauli, investita del potere di difesa tramite apposita procura.

In ogni caso, la persona a cui il difensore nominato affidi il potere di sostituirlo in udienza deve essere dotata di tutti i requisiti e di tutti i poteri necessari per svolgere l’attività difensiva richiesta in quella sede, ivi incluso quello di eccepire l’incapacità del teste.

Sicchè il difensore che si faccia sostituire è da ritenere presente in udienza, in relazione ad ogni attività legittimamente delegabile.

5.- Con il sesto ed il settimo motivo si deduce omessa od insufficiente motivazione sulla prova dell’effettiva consegna del primo assegno presso lo studio dell’avv. Zauli. Assume il ricorrente che il teste A. non ha precisato a chi sarebbe stata consegnata la busta, contenente l’assegno; che il suo studio è composto da oltre venti persone, nessuna delle quali ha riconosciuto come propria la firma apposta sulla ricevuta consegnata dal trasportatore e prodotta dalla SAI; che la SAI non ha prodotto la copia dell’assegno asseritamente smarrito, ma solo la matrice, nè alcuna lettera di accompagnamento.

Con l’ottavo motivo denuncia insufficiente motivazione nella parte in cui la lista dei testimoni da lui presentata è stata ridotta a due soli testi.

6.- I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi, sono inammissibili, perchè attinenti alla valutazione delle prove, che è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità.

La sentenza di appello ha confermato la sentenza di primo grado, che a sua volta ha ritenuto costituire sufficiente e convincente dimostrazione dell’avvenuta consegna la ricevuta debitamente sottoscritta sul documento di trasporto, e la testimonianza dell’ A.. Trattasi di accertamenti in fatto, non suscettibili di riesame in questa sede di legittimità.

7.- Con il nono, il decimo e l’undicesimo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e art. 1197 cod. civ., nella parte in cui la Corte di appello ha disatteso la sua eccezione secondo cui l’assegno bancario non è mezzo di pagamento;

sicchè in ogni caso la SAI doveva essere ritenuta inadempiente, alla data della notifica della citazione.

7.- I motivi sono inammissibili.

In primo luogo l’eccezione relativa all’inidoneità del pagamento a mezzo assegno è stata proposta per la prima volta in appello, quindi tardivamente.

In secondo luogo l’uso degli assegni bancari per i pagamenti è divenute prassi talmente diffusa ed accettata, che l’eventuale volontà contraria del creditore – cioè la volontà di esigere il pagamento in contanti – dovrebbe essere resa preventivamente nota alla controparte, nel quadro del comportamento di buona fede richiesto alle parti in ogni fase dei rapporti contrattuali (artt. 1337, 1366 e 1375 cod. civ.).

Il ricorrente non ha neppure dedotto di avere mai dichiarato alla controparte di voler ricevere il pagamento in contanti; tanto è vero che il secondo assegno è stato da lui accettato ed incassato.

L’eccezione sollevata per la prima volta in appello risulta non solo tardiva, ma anche infondata.

8.- Con il dodicesimo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 1197 cod. civ. e art. 92 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte di appello ha ritenuto adempiente la SAI, sebbene il secondo assegno – l’unico effettivamente pervenuto a destinazione – sia stato ricevuto dopo la notificazione dell’atto di citazione;

sicchè le spese processuali non avrebbero potuto essere poste a suo carico.

8.1.- Il motivo non è fondato.

La Corte di appello ha motivato la sua soluzione con il fatto che lo smarrimento del primo assegno è imputabile al ricorrente, essendo stato il titolo smarrito dopo la consegna presso lo studio Zauli, sicchè la SAI non può considerarsi inadempiente, nè soccombente nel giudizio.

9.- Il ricorso deve essere rigettato.

10.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.700,00, di cui Euro,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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