Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13350 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. II, 01/06/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 01/06/2010), n.13350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5343-2005 proposto da:

D.G.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato TURCO

IGOR, rappresentato e difeso dall’avvocato SANGIORGIO ANNA MARIA;

– ricorrente –

e contro

CURATELA FALL. PRIVITERA ALFIO SNC E PERSONALE SOCI;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il

12/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2010 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Catania, sezione fallimentare, con decreto in data 9 nov. 2004, in parziale accoglimento del reclamo ex art. 26, L. Fall.

proposto dall’avv. D.G.F. avverso l’ordinanza di liquidazione dei compensi professionali emessa dal G.D. al Fall.

della società Privitera Alfio s.n.c. e personale dei soci in data 16.7.2004 in favore dello stesso avvocato per l’attività svolta quale difensore della Curatela nei giudizi promossi nei confronti di N.C. e, dopo la morte di questi, proseguiti nei confronti del dott. N.M., liquidava in favore dello stesso avvocato la complessiva somma di Euro 54.721,33,oltre IVA e CPA,di cui Euro 2,620, per spese, Euro 5.864,37 per diritti, Euro 41.500,00 per onorario ed Euro 4.736,43 per rimborso spese generali.

Riteneva il Tribunale che nel procedere alla liquidazione dei compensi appariva opportuno calcolare separatamente quanto liquidato a titolo di diritti di procuratore e quanto a titolo di onorario, per cui,applicando i diritti a tariffa previsti per le singole attività e gli onorari in misura media sulla base dei tariffari in vigore nei diversi procedimenti in cui l’avv. D.G. aveva svolto la sua attività in difesa della Curatela, si doveva pervenire, a modifica del provvedimento impugnato, alle seguenti liquidazioni, fermo quanto liquidato a titolo di rimborso spese; Euro 5.864,37 per diritti cui Euro 227,24 per il primo giudizio promosso dal dott. N. nei confronti della società in bonus e poi riassunto nei confronti della Curatela; Euro 1972,87 per il giudizio svoltosi davanti alla Corte di Appello di Catania; Euro 1.162,03 per il giudizio svoltosi davanti alla Corte di Cassazione; Euro 852,15 per il giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Messina); Euro 41.500,00 per onorari, (di cui Euro 2.000,00 per il primo giudizio promosso dal dott. N. nei confronti della società in bonus e poi riassunto nei confronti della Curatela: Euro 12.000,00 per il giudizio di primo grado promosso dalla Curatela: Euro 12.000,00 per il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Catania; Euro 10.500,00 per il giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione; Euro 5.000,00 per il giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Messina), oltre Euro 4.736.43 per rimborso spese generali.

Per la cassazione della decisione ricorre l’Avv. Cozzolino affidandosi a un solo motivo: violazione art. 10 c.p.c.; L. 7 novembre 1957, n. 1051: L. 3 agosto 1949, n. 536; artt. 5 e 6 delle Delib. CNF 30 marzo 1990 approvate con D.M. 24 novembre 1990, Delib.

C.N.F. 5 ottobre 1994 approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, Delib. CNF 20 ottobre 2002 approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127;

L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24, della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24.

Lamenta il ricorrente che il Tribunale, in violazione delle norme richiamate, avrebbe erroneamente ritenuto di valore indeterminato il primo procedimento e di valore tra L. 1.000.000.000 e L. 3.000.000.000 i tre gradi di giudizio promosso dalla Curatela, omettendo ogni motivazione sul valore da attribuire al giudizio di rinvio pendente davanti alla Corte di Appello di Messina.

Il ricorso è infondato. Vale, infatti, considerare che,ai fini dell’impugnazione davanti alla Corte di cassazione della liquidazione degli onorari di avvocato effettuata in sede di merito,sotto il profilo dell’erroneità del valore della lite, è necessario che sia precisato l’effettivo valore della causa, al fine di dimostrate che la liquidazione compiuta non corrisponda, in difetto, ai limiti della tariffa corrispondente a detto valore (Cass. 24.4.2008 n. 10758).

Cause di valore indeterminato,ai fini della determinazione dei compensi dovuti dal cliente al proprio avvocato, debbono, poi, considerarsi solamente quelle riguardanti diritti non suscettibili di valutazione economica e non già quelle il cui valore, non determinato nella domanda, sia suscettibile di determinazione da parte del giudice (Cass. 12.8.2009 n. 18233).

Orbene,l’applicazione di questi due principi di diritto al caso di specie porta a considerare, quanto al primo motivo di ricorso, che il ricorrente non ha precisato da quali elementi abbia tratto che il valore della prima domanda sia di L. un miliardo e, quanto al secondo motivo, che il valore della seconda causa, come determinato dal giudice, resta circoscritto tra uno e tre miliardi, se si considera che, a fronte della valutazione fatta dal Tribunale con la sentenza del 27.3.1996 di condanna del N. a pagare alla Curatela la somma di L. 4.090.718.311, la Corte di Appello con sentenza del 25.2.1999 ha ridotto la somma da corrispondere alla Curatela a L..2.415,438.000 e che tale somma è tuttora invariata,a seguito della rimessione della causa da parte della Corte di Cassazione alla Corte di Appello di Messina,ove la medesima è tuttora pendente.

I diritti di procuratore risultano liquidati in base alla tariffa in vigore alla data in cui le relative prestazioni sono state effettuate e gli onorari sono stati determinati in misura media sulla base dei tariffari in vigore nei diversi periodi in cui l’avvocato ha svolto la propria attività, nè sul punto risultano specificate controdeduzioni in proposito.

Il ricorso va quindi rigettato perchè infondato, con esonero dalla statuizione sulle spese del presente giudizio in ragione dell’assenza della intimata Curatela.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

 

 

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