Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1335 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 22/01/2020), n.1335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31202-2018 proposto da:

E.E.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALESSIA BERTICELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO NOVARA;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 17/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03 /12/ 2019 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 17 settembre 2018, il Tribunale di Torino ha respinto la domanda di E.E.N., nativo della Nigeria, volta al riconoscimento della protezione internazionale o di quella umanitaria.

1.1. In estrema sintesi, quel tribunale, senza fissare l’udienza di comparizione delle parti invocata dal ricorrente, e giudicate non credibili le sue dichiarazioni, ritenne che i motivi addotti da lui a sostegno delle sue richieste non ne consentivano l’accoglimento.

2. Avverso il descritto decreto, E.E.N. ricorre per cassazione affidandosi a quattro motivi. Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia “violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 – bis, comma 11, lett. a), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Si ascrive al tribunale torinese di avere omesso di fissare l’udienza di comparizione delle parti obbligatoriamente prevista dalla legge, nonostante la espressa, corrispondente istanza del ricorrente e la indisponibilità della videoregistrazione del suo colloquio avanti la Commissione territoriale;

1.1. Il secondo motivo deduce “omessa valutazione della relazione psicologica del richiedente nel valutare la sua attendibilità e, comunque, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, censurandosi il decreto impugnato nella parte in cui, nel valutare la credibilità del richiedente, non aveva tenuto conto della relazione psicologica redatta dalle Dott.sse P.R. e L.F.;

1.2. Il terzo motivo prospetta “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, o, comunque, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, criticandosi la decisione impugnata nella parte in cui aveva negato al ricorrente la protezione sussidiaria assumendo che la regione di sua provenienza non fosse interessata da una situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato;

1.3. Il quarto motivo deduce “violazione dell’art. 5, comma 6, del T.U. n. 286 del 1998, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, o, comunque, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, criticandosi il predetto decreto nella parte in cui gli aveva negato il riconoscimento della protezione umanitaria.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato, avendo questa Corte già avuto ripetutamente modo di affermare che, nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio (cfr. Cass. n. 17717 del 2018; Cass. n. 24100 del 2018; Cass. n. 27780 del 2018; Cass. n. 33142 del 2018; Cass. n. 1008 del 2019; Cass. n. 3244 del 2019; Cass. n. 3248 del 2019; Cass. 4122 del 2019; Cass. n. 5345 del 2019; Cass. n. 30759 del 2019; Cass. n. 30962 del 2019).

2.1. Peraltro, Cass. n. 32029 del 2018 ha precisato che l’appena riportato principio è immediatamente efficace ed applicabile fin dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 – bis, come modificato dal D.L. n. 13 del 2017, non influendo su tale immediatezza operativa la vacatio legis riguardante l’obbligo di videoregistrazione delle dichiarazioni rese dal richiedente alla Commissione territoriale. Tale interpretazione è resa evidente delle intenzioni del legislatore che ha previsto l’udienza quale elemento centrale del procedimento giudiziale, necessaria ogniqualvolta non sia documentato il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale.

2.2. Il tribunale torinese, dunque, ha errato nell’omettere la fissazione dell’udienza in mancanza della videoregistrazione, malgrado la corrispondente istanza dell’odierno ricorrente.

3. Va, pertanto, accolto il suddetto motivo, con evidente assorbimento degli altri, e, cassato il decreto impugnato, la causa va rinviata al Tribunale di Torino in diversa composizione, che provvederà a decidere sul ricorso all’esito della fissazione dell’udienza, statuendo, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Torino, in diversa composizione, che provvederà a decidere sul ricorso all’esito della fissazione dell’udienza, statuendo, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA