Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1335 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 20/01/2011), n.1335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MS SERVICE SRL (OMISSIS) in persona dell’amministratore unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL PODERE ROSA 53, presso lo

studio dell’avvocato SERGIO URBANI, rappresentata e difesa

dall’avvocato BUFALINI MARCO, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 44, presso lo studio dell’avvocato IAPINO

FABRIZIO, rappresentata e difesa dall’avvocato COCCHI MARCO, giusta

procura alle liti in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.M., B.A., C.E.;

– intimati –

avverso il provvedimento n. 258/05 del TRIBUNALE di AREZZO,

depositato il 16/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Marco Bufalini che si riporta agli

scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE

PAOLO MARIA CICCOLO che nulla osserva rispetto alla relazione

scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione del provvedimento del tribunale di Arezzo in data 16.12.2009, con il quale e’ stata dichiarata la improcedibilita’ dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla MS Service srl, per la mancata notificazione a tutti i contraddittori necessari del ricorso in opposizione agli atti esecutivi e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione da parte del giudice dell’esecuzione.

L’opposizione era stata proposta avverso il provvedimento del professionista delegato dal giudice dell’esecuzione, di esclusione, dell’odierna ricorrente, dalla gara relativa a vendita senza incanto disposta nell’ambito della procedura esecutiva n. 258/2005, pendente davanti al tribunale di Arezzo.

Preliminarmente va rilevato che al ricorso proposto e’ applicabile la normativa di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, con la quale e’ stato abrogato l’art. 366 bis c.p.c., poiche’ il provvedimento impugnato e’ stato pubblicato dopo l’entrata in vigore della detta legge (4.7.2009).

Il giudice del merito ha dichiarato, erroneamente, l’improcedibilita’ dell’opposizione agli atti esecutivi per la mancata notificazione, ai creditori intervenuti, del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, mentre avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c. in un termine perentorio da lui stabilito (Cass. 9.11.2001 n. 13921;

cass. 2.8.1995 n. 8451).

La conclusione, pero’, non puo’ portare all’accoglimento del ricorso.

E’ consentito, nella specie, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, alla Corte di cassazione di decidere nel merito la controversia, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

L’opposizione agli atti esecutivi proposta va dichiarata inammissibile.

Avverso il provvedimento di esclusione da parte del professionista delegato, gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto fare reclamo al giudice dell’esecuzione, e solo avverso quest’ultimo provvedimento era consentita la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi (Cass. 21.3.2008 n. 7674; v. anche cass. 26.6.2006 n. 14707).

Il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, di cui all’art. 617 c.p.c., e’, infatti, esperibile soltanto contro atti riferibili al giudice dell’esecuzione, il quale e’ l’unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo.

Quando, invece, l’atto (anche eventualmente omissivo) che si assume contrario a diritto sia riferibile non al giudice, ma ad un suo ausiliario, come nella specie il professionista delegato (Cass. 19.1.2010 n. 711), e’ sottoponibile al controllo del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 60 c.p.c. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato e solo dopo che il giudice stesso si sia pronunciato sull’istanza dell’interessato sara’ possibile impugnare il suo provvedimento con le modalita’ di cui all’art. 617 c.p.c. La norma dell’art. 591 ter c.p.c., in tema di operazioni di esecuzione per espropriazione di immobili delegate al notaio, infatti, quando, nel secondo comma, dispone che “restano ferme le disposizioni di cui all’art. 617 cod. proc. civ., deve essere interpretata nel senso che l’opposizione agli atti esecutivi e’ il mezzo esperibile contro le ordinanze del giudice dell’esecuzione pronunciate, sia a seguito del reclamo delle parti del processo esecutivo contro i decreti pronunciati dal giudice dell’esecuzione su sollecitazione del notaio delegato, in relazione a difficolta’ insorte nelle operazioni di esecuzione, sia a seguito del reclamo delle parti avverso gli atti del notaio delegato, restando, pertanto, esclusa ogni possibilita’ di diretta impugnativa in sede giurisdizionale diversa dal reclamo tanto dei suddetti decreti quanto degli atti del notaio delegato (Cass. 26.6.2006 n. 14707).”.

La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma la ricorrente e’ stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va dichiarata inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta.

La particolarita’ delle questioni trattate e l’iter processuale, come ripercorso, giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi. Compensa le spese dell’intero processo.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio Sezione Sesta Civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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