Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1335 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. I, 19/01/2017, (ud. 18/10/2016, dep.19/01/2017),  n. 1335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3855-2011 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. (C.F./P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANAPO 29, presso l’avvocato DOMENICO TALARICO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GINO ESPOSITO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

DE LAGE LANDEN LEASING S.P.A. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso l’avvocato ROBERTA CORSI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLA POLACCHINI,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 214/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. BERNABAI RENATO;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato GUIDO FIORENTINI, con

delega avv. CORSI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO LUIGI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 7 settembre 2010 il Tribunale di Nola dichiarava il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. a seguito dell’accoglimento, da parte della Corte d’appello di Napoli, del reclamo L.Fall., ex art. 22, proposto dalla creditrice DE LAGE LANDEN LEASING s.p.a., la cui istanza era stata rigettata, in precedenza, dal medesimo tribunale contro il precedente rigetto.

Avverso la sentenza, la (OMISSIS) s.r.l. proponeva reclamo, ai sensi della L.Fall., art. 18, deducendo, in via pregiudiziale di rito, la nullità della notificazione del ricorso del gravame, eseguita presso il domicilio reale dell’ex amministratore, invece che nel domicilio elettivo, e nel merito l’insussistenza dello stato di insolvenza.

Integratosi il contraddittorio con la DE LAGE LANDEN LEASING s.p.a., la Corte d’appello di Napoli, con sentenza 9 dicembre 2010, respingeva il reclamo, con condanna alla rifusione delle spese di giudizio.

Motivava:

– che l’impugnazione era stata notificata il 28 aprile 2010 al sig. P.V., amministratore dal 9 ottobre 2009, che aveva regolarmente ritirato l’atto;

– che la nomina del nuovo amministratore, sig. F.C., era stata resa pubblica, mediante iscrizione nel registro delle imprese, nella stessa data dell’avvenuta notifica, onde era ancora inconoscibile dal creditore al momento dell’incombente;

– che non era dovuta la notificazione alla (OMISSIS) anche presso il domicilio eletto dal difensore nella precedente fase istruttoria prefallimentare;

– che l’insolvenza della società si evinceva da varie circostanze sintomatiche, quali la cessazione dell’attività produttiva, il trasferimento della sede sociale presso una villetta residenziale, l’emissione di un provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo, con l’infruttuoso tentativo di pignoramento mobiliare che ne era seguito.

Avverso la sentenza, la (OMISSIS) s.r.l. proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.

Deduceva:

1) la violazione della L.Fall., artt. 15, 17 e 22, art. 47 c.c. e art. 141 c.p.c., per nullità della notificazione del ricorso per reclamo L.Fall., ex art. 22, eseguita presso il domicilio reale di chi non era più legale rappresentante della società;

2) la violazione delle medesime norme, per omessa notifica del ricorso per reclamo presso il domicilio eletto: con la sua conseguente nullità, non sanata dalla costituzione in giudizio;

3) la violazione di legge e la carenza di motivazione nella ritenuta insolvenza della società;

4) la violazione della L.Fall., art. 15, in considerazione della natura controversa del credito della ricorrente De Lage Landen s.p.a., per pretesi canone di locazione finanziaria insoluti.

Quest’ultima resisteva con controricorso.

All’udienza del 18 ottobre 2016 il Procuratore generale ed il difensore della De Lage Landen Leasing s.p.a precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Natura pregiudiziale riveste il secondo motivo, con il quale si denunzia la nullità della notificazione del ricorso per reclamo L.Fall., ex art. 22, non eseguita presso il domicilio eletto nel procedimento prefallimentare dinanzi al Tribunale di Nola.

Il motivo è fondato.

Premessa l’esigenza insopprimibile del contraddittorio nel grado di reclamo, che costituisce gravame del provvedimento di rigetto dell’istanza di fallimento – pur se imperfettamente espressa con la locuzione “sentite le parti”, che è tipica, piuttosto, del principio dell’audizione, ricorrente anche in procedimenti di struttura non bilaterale e contenziosa (cfr. artt. 530, 542, 552 e 596 c.p.c.) – si osserva come non vi siano ragioni per derogare al principio generale di cui all’art. 330 c.p.c., che prescrive, come ipotesi generale, la notificazione presso il procuratore costituito, ai sensi dell’art. 170 c.p.c..

Ne consegue la nullità della notificazione eseguita presso il domicilio reale: non sanata dalla successiva costituzione della parte intimata (Cass., sez. 6-2, 24 luglio 2014 n. 16.801).

Tale interpretazione appare coerente con la stessa necessità di notificare presso il domicilio eletto il decreto emesso all’esito di un procedimento camerale, ai fini del decorso del termine per la proposizione del reclamo ex art. 739 c.p.c., comma 2, (Cass., sez. 1, 26 marzo 2003, n. 4482).

Nè può essere condiviso l’argomento speso dalla corte territoriale, per escludere la necessità della notificazione presso il domicilio eletto, desunta dall’avverbio “eventualmente” contenuto nella L.Fall., art. 17, a proposito della comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (“… La sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell’art. 137 c.p.c., al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall’art. 15…”). Tale avverbio, infatti, non sta certo ad indicare una discrezionalità nella scelta del luogo della notificazione (indifferentemente, presso il domicilio elettivo o reale); quanto, piuttosto, rispecchia l’accidentalità dell’elezione stessa nel corso dell’istruttoria prefallimentare: che potrebbe anche mancare, in ipotesi di omessa comparizione, o anche di difesa personale del debitore.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi.

La sentenza dev’essere quindi cassata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Napoli, per un nuovo giudizio; ad essa riservata la pronuncia sulle spese del presente grado.

PQM

Accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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