Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13349 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13349 Anno 2015
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

SENTENZA

sul ricorso 11073-2012 proposto da:
NANNA CRISTOFORO NNNCST64M03B923F,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LICIO GIORGIERI N 82, presso
lo studio dell’avvocato FERDINANDO MONTALDI,
rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO CIARMOLT
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

SOLAZZO ANGELA, SOCIETA’ ITALIANA ASSICURAZIONI SPA ,
INAIL DIREZIONE REGIONALE PER LA PUGLIA ;

– intimati –

Data pubblicazione: 30/06/2015

avverso

la

sentenza n.

1010/2011 della CORTE

D’APPELLO di BARI, depositata il 10/11/2011 R.G.
595/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/04/2015 dal Consigliere Dott.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine rigetto del
ricorso.

2

ANNAMARIA AMBROSIO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Cristoforo Nanna ha proposto ricorso per cassazione
articolato in due motivi avverso la sentenza della Corte di
appello di Bari n. 1010/2011 che – decidendo nel giudizio di
risarcimento dei danni derivanti da incidente stradale

s.p.a. La Piemontese Assicurazioni (successivamente
incorporata nella Società Italiana Assicurazioni s.p.a.) nel
quale era intervenuto in surroga – ha rigettato
l’appello proposto dall’odierno ricorrente e confermato la
sentenza del Tribunale di Bari, sez. distaccata di Rutigliano
in data 14.12.2009 di condanna di Angela Solazzo e della
s.p.a. La Piemontese Assicurazione – per la parte che ancora
interessa in questa sede – al risarcimento dei danni in favore
del Manna, liquidati in C 12.490,54.
Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte
intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione
del principio tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod.
proc. civ.) e del

tantum devolutum quantum appellatum

(art.

329 cod. proc. civ.), violazione del principio di consumazione
del potere di impugnazione e della cosa giudicata. In
particolare il ricorrente – premesso che il giudice di primo
grado aveva ritenuto che l’incidente stradale per cui è causa
aveva «costituito una concausa nel senso di peggioramento di
una situazione di salute già compromessa, determinando così un
danno patrimoniale incidente sulla capacità lavorativa»;

3

che

promosso dal Nanna nei confronti di Angela Solazzo e della

lo stesso giudice aveva liquidato il

quantum

del danno

incidente sulla capacità lavorativa in via equitativa nella
somma di E

10.000,00

(

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