Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13349 del 28/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 28/06/2016), n.13349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25383/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COLLE DEL SOLE 2002 SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. GRAMSCI 54,

presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO TASCO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIORGIO POZZI giusta delega in

calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 170/2010 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 23/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta agli

atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato POZZI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e delle relative sanzioni, conseguenti alla decadenza dai benefici di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, a seguito dell’alienazione di un terreno edificabile, non assoggettato a piano particolareggiato, comunque denominato.

La CTR, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva l’appello della società contribuente, affermando che, nel caso di specie, dal contenuto essenziale del certificato di destinazione urbanistica, si poteva evincere che il PRG prevedesse abbastanza minuziosamente le caratteristiche delle nuove costruzioni, a tal punto, che per rilasciare le nuove licenze di costruzione non appariva necessario che il comune ribadisse in un piano particolareggiato le stesse caratteristiche.

L’ufficio ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, mentre la società contribuente ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, l’ufficio denuncia il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto sul fatto controverso e decisivo del giudizio, della esistenza di prescrizioni di PRG suscettibili di soddisfare, ai fini dell’edificabilità, gli stessi requisiti di un piano particolareggiato – così da potersi ritenere sussistenti i presupposti della disposizione agevolatrice – i giudici d’appello avrebbero dato una lettura sommaria e personale del predetto certificato di destinazione urbanistica, ritenendo che le prescrizioni del PRG fossero cosi minuziose da consentire direttamente sulla base di esse il rilascio delle concessioni edilizie.

Il motivo di ricorso non merita accoglimento.

E’ infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in un nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Ne consegue che, ove la parte abbia dedotto un vizio di motivazione, la Corte di cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, nè porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito (Cass. ordinanza 17..91/2014, sez. un. 17. 24148/2014, 17037/2015).

Nel caso di specie, la motivazione censurata appare sufficiente e conforme ai criteri di logica giuridica, mentre le doglianze dell’ufficio, rubricate sotto il vizio di motivazione, consistono, in effetti, in un mero dissenso, rispetto alla decisione impugnata, consistente in “questioni” e “argomentazioni” che mirano, neppure troppo velatamente, ad un riesame nel merito delle risultanze probatorie, finalità non consentita nel presente giudizio di legittimità.

S’impone, pertanto, il rigetto, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, in carica a pagare alla società Colle del Sole 2002 srl, in persona del legale rappresentante in carica, le spese di lite del presente giudizio, che liquida nella somma di Euro 6.000,00, oltre spese generali e oneri di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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