Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13349 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6733-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

T.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3521/13/2018 della COMMISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 28/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11 /02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, indicata in epigrafe, che in controversia su istanza di rimborso dell’eccedenza di imposta in favore dei residenti in zone colpite dal sisma del 1990 in Sicilia, ha respinto l’appello dell’Ufficio. La CTR ha ritenuto nella fattispecie non incidenti sulla spettanza del rimborso nella misura del 90% le modifiche normative di cui alla L. n. 123 del 2017, art. 16 octies comma 1, venendo in rilievo eventuali questioni soltanto in fase esecutiva.

T.S. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che

1. Con l’unico motivo si deduce violazione di legge, L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1 comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies conv. L. n. 123 del 2017, ex art. 360 c.p.c., n. 3.

2. Va preliminarmente corretta la decisione impugnata laddove afferma che “l’esecuzione va disposta senza abbattimento del 50%” in quanto erronea, poichè, come evidenziato da Cass. 14 marzo 2018, n. 6213 (nello stesso senso Cass. 6 marzo 2018, n. 7498; Cass. 17 luglio 2019, n. 19133; Cass. 18 luglio 2019, n. 19410, da ultimo Cass. n. 1275/2020) in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (nella specie, la L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b, di conversione del D.L. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull’esecuzione del medesimo, a differenza di quanto erroneamente affermato.

3. Ciò premesso il motivo va respinto, in quanto infondato.

3.2.11 citato principio ha recentemente trovato l’avallo del Legislatore che, modificando la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, con la L. n. 123 del 2017, art. 16- octies, comma 1, lett. b), di conversione, con modifiche, del D.L. n. 91 del 2017, ha ricompreso espressamente tra i beneficiari dell’agevolazione “i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonchè i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite”;

3.3.E’ opportuno rilevare che i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il sopra citato provvedimento direttoriale, non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio;

(sotto questo profilo va corretta la sentenza impugnata laddove afferma che “l’esecuzione va disposta senza abbattimento del 50%”). Costituisce altresì ius receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (tra le tante Cass., sez. trib., 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA; Cass. 19800/2018 cit.).

3.4. Quanto detto rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i principi di diritto già consolidatamente enunciati in materia da questa Corte; ritiene, quindi, il Collegio che il delineato ius superveniens, attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, per nulla incide sulla questione della quale è investita la Corte con il ricorso in esame, ovvero del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è il contribuente, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (v. Cass. 26 luglio 2018, n. 19800).

4. Il ricorso va conseguentemente rigettato. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimato.

5. Non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020

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