Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13349 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. II, 01/06/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 01/06/2010), n.13349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25001-2007 proposto da:

P.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 22, presso lo studio dell’avvocato

PENZAVALLI GIANCARLO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

COMUNE DI TARQUINIA in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 701/2006 del GIUDICE DI PACE di CIVITAVECCHIA,

depositata il 30/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2010 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio è concorde alle richieste come da

P.Q.M., ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., depositato in cancelleria

dal relatore in data 8/2/2010.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 9.9.04 P.S. proponeva opposizione al verbale n. (OMISSIS) elevato dalla Polizia Municipale di Tarquinia in data 4.4.04,per avere superato il limite di velocità (121kmh, invece dei prescritti 90), siccome rilevato dall’apparecchio Autovelox 105 approvato con decreto 5.2.03,chiedendone l’annullamento.

Il giudice di pace di Civitavecchia con sentenza n. 2090/06, depositata il 30.6.06, preso atto che il Comune aveva depositato il verbale nel quale si dava conto dell’avvenuto controllo del perfetto funzionamento dell’apparecchio rilevatore della velocità dell’inesistenza di passaggio di altre autovetture e della competenza della Polizia Municipale, giusto decreto prefettizio del 17.3.04, rigettava l’opposizione e compensava le spese.

Per la cassazione della decisione ricorreva il P. affidandosi a tre motivi.

In riferimento al ricorso è stata depositata in data 4.2.2010 a firma del relatore Cons. Dr. Ennio Malzone la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c.:

“Il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Civitavecchia n. 701/06, depositata in data 30 giugno 2006,risulta inammissibile, perchè avanzato con atto notificato in data 28.9.07,posteriore alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 40 del 2006 (2.3.2006), che al suo art. 27, comma 1, ha stabilito che le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, in precedenza inappellabili, possono essere appellate per violazione di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitaria o dei principi regolatori della materia”.

Il Collegio condivide la relazione, per cui va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, non essendo stata svolta attività difensiva al riguardo; nulla da decidere in ordine alle spese.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso: nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

 

 

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