Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13348 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13348 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA

sul ricorso 11758-2012 proposto da:
FUCCI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato
GIANFRANCO RUGGIERI, rappresentato e difeso
dall’avvocato PAOLA DE NICOLELLIS giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

SARA ASSICURAZIONI SPA , in persona del suo legale
rappresentante Direttore Generale dr. ALESSANDRO
SANTOLIQUIDO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

1

Data pubblicazione: 30/06/2015

MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato
GAETANO ALESSI, che la rappresenta e difende giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 911/2011 della CORTE D’APPELLO

103/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/04/2015 dal Consigliere Dott. FRANCO
DE STEFANO;
udito l’Avvocato GIANFRANCO RUGGIERI per delega non
scritta;
udito l’Avvocato GAETANO ALESSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BAS1LE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

2

di SALERNO, depositata il 03/11/2011, R.G.N.

Svolgimento del processo
§ 1.

– Giovanni Fucci ricorre, affidandosi a due motivi, per la

cassazione della sentenza n. 911 del 3.11.11 della corte di appello di
Salerno, con cui è stata definitivamente rigettata la sua domanda di
condanna della Sara Ass.ni spa al pagamento dell’indennizzo per il furto
della sua auto, avanzata con ricorso per decreto ingiuntivo al tribunale di
Salerno, in un primo momento concesso e poi opposto dall’ingiunta.
La corte territoriale, pur ammessa ed assunta la prova testimoniale

provata la riparazione della serratura denunziata pochi giorni prima tanto integrando causa di esclusione della garanzia – e comunque
neppure la posteriorità del furto rispetto alla data di operatività della
copertura assicurativa.
L’intimata notifica controricorso e, per la pubblica udienza 23.4.15, il
ricorrente deposita inoltre memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
Motivi della decisione
§ 2.

– Il ricorrente Fucci si duole: col primo motivo, di violazione e

falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., contestando la
lettura del materiale istruttorio da parte del giudice di appello; col
secondo motivo, di vizio motivazionale, relativamente alla circostanza del
tempo in cui i testi avrebbero visto ancora l’autovettura.
La controricorrente, dal canto suo, eccepisce il difetto di
autosufficienza del ricorso, nonché, quanto al primo motivo, l’erronea sua
riconduzione al n. 3, anziché al n. 4, dell’art. 360 cod. proc. civ. ed in
ogni caso l’inammissibilità della riconsiderazione, chiesta con entrambi i
motivi, delle – per altro verso inappuntabili – valutazioni del materiale
istruttorio da parte del giudice del merito.
§ 3.

– Effettivamente il ricorso – il quale, per consolidato

insegnamento, non è integrabile od emendabile con nessun atto
successivo – difetta della trascrizione delle prove testimoniali e dei
documenti che si assumono male valutati e dell’indicazione della
rispettiva sede processuale: l’una e l’altra indispensabili in dipendenza del
relativo principio desunto dal n. 6 dell’art. 366 cod. proc. civ. (tra le
innumerevoli, Cass., ord. 26 agosto 2014, n. 18218; Cass., ord. 16
marzo 2012, n. 4220; Cass. 1 febbraio 1995, n. 1161; Cass. 12 giugno
2002, n. 8388; Cass. 21 ottobre 2003, n. 15751; Cass. 24 marzo 2006,
3
rg 11758-12 – ud. 23.4.15 est. cons. F. De Stefano

malamente ritenuta inammissibile in primo grado, ha ritenuto non

n. 6679; Cass. 17 maggio 2006, n. 11501; Cass. 31 maggio 2006, n.
12984; Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915, resa anche ai sensi dell’art.
360-bis, n. 1, cod. proc. civ.; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; tra le altre
del solo primo bimestre 2014: Cass. 11 febbraio 2014, nn. 3018, 3026 e
3038; Cass. 7 febbraio 2014, nn. 2823 e 2865 e ord. n. 2793; Cass. 6
febbraio 2014, n. 2712, anche per gli errores in procedendo; Cass. 5
febbraio 2014, n. 2608; 3 febbraio 2014, nn. 2274 e 2276; Cass. 30

§ 4.

– Inoltre, effettivamente con entrambi i motivi si tende a

richiedere a questa corte una diversa valutazione del materiale
probatorio: ciò che invece è sempre vietato in sede di legittimità, in
disparte l’inammissibilità dell’invocazione, quale parametro di riferimento,
di una dichiarazione della stessa parte interessata a fondarvi prova a suo
favore, nonché delle complessive valutazioni di inaffidabilità delle
deposizioni sulla data di percezione della vettura, così chiaramente
potendosi leggere la motivazione sul punto della gravata sentenza, che é
quindi tutt’altro che viziata.
§ 5.

– Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente

soccombente condannato alle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Giovanni Fucci
al pagamento, in favore della SARA Ass.ni spa, in pers. del leg. rappr.nte
pt., delle spese di lite, liquidate in 3.200,00, di cui C 200,00 per esborsi,
oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione
civile della Corte suprema di cassazione, addì 23 aprile 2015.

gennaio 2014, n. 2072).

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