Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13348 del 29/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13348 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 22341-2011 proposto da:
DI FANI VINCENZO DFNVCN51A08C 765, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ALFREDO FUSCO 104, presso lo studio
dell’avvocato CAIAFA ANTONIO, che lo rappresenta e difende,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro

FALLIMENTO DELLE INIZIATIVE FINANZIARIE
MOBILIARI ED IMMOBILIARI – IFMI – SPA IN
LIQUIDAZIONE;

intimato

avverso il decreto nel procedimento R.G. 1159/05 del TRIBUNALE
di ROMA dell’8.6.2011, depositato il 13/06/2011;

Data pubblicazione: 29/05/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Patrizia Soldini (per delega avv.
Antonio Caiafa) che si riporta agli scritti, insistendo per l’accoglimento

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.

Ric. 2011 n. 22341 sez. M1 – ud. 16-04-2013
-2-

del ricorso.

La Corte, rilevato che sul ricorso n. 22341/12 proposto da Di Fani Vincenzo
Nei confronti del Fallimento I.F.M.I. spa in persona del curatore speciale, il
Consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.

Di Fani Vincenzo ha proposto ricorso per cassazione sulla base di
due motivi avverso il decreto di liquidazione del compenso liquidatogli dal
tribunale di Roma e depositato 1’1.6.11 per l’opera prestata quale curatore
del fallimento della IFMI spa .
Il fallimento non ha svolto attività difensiva
Con i due motivi di ricorso il ricorrente deduce sotto il profilo del vizio di
violazione di legge e di quello motivazionale che il tribunale gli abbia
liquidato a titolo di saldo per l’opera prestata la somma di euro 66
mila, inferiore al minimo di euro 85.699,88 risultante dall’applicazione
dell’art 1 del DM 570 del 1992.
I motivi appaiono fondati.
Il tribunale ha invero accertato, conformemente alla richiesta effettuata
dal curatore, che l’attivo realizzato era stato pari ad euro 13.405.985,58,
mentre il passivo accertato ammontava a euro 60.264.791,50.
Sulla base di tali parametri risulta dall’applicazione delle percentuali a
scaglioni previste dall’art 1 del DM 570 del 1992 che il saldo di euro 66
mila è effettivamente al di sotto dei minimi di legge.
In conclusione, ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può
essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art 375
cpc.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera
di Consiglio

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, osserva quanto segue.

Roma 28.12.12
Il Cons.relatore”

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di
quelle rassegnate nella relazione di cui sopra ;
che il ricorso va accolto con conseguente cassazione del provvedimento
impugnato e rinvio anche per le spese al tribunale di Roma in diversa
composizione
PQM
Accoglie il ricorso cassa il provvedimento impugnato e rinvia anche per le
spese al tribunale di Roma in diversa composizione

Considerato:

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