Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13348 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 28/06/2016), n.13348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 26832/12 proposto da:

N.D., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Regina

Margherita n. 262/264, presso lo Studio degli Avv.ti Salvatore

Taverna e Anna Stefanini, che lo rappresentano e difendono, anche

disgiuntamente, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 166/09/11 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata il 10 ottobre 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

giugno 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Anna Stefanini, per il ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 186/09/11 depositata il 10 ottobre 2011 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva l’appello proposto da N.D. avverso la decisione n. 43/33/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva dichiarato inammissibile il ricorso promosso dal contribuente contro l’avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva revocato il beneficio cosiddetto prima casa previsto dall’art. 1, Parte Prima, Nota 2 bis, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 applicabile ratione temporis, per non aver trasferito la residenza entro i prescritti diciotto mesi nel Comune di (OMISSIS) luogo in cui si trovava l’abitazione acquistata. La CTR dopo aver accertato l’inammissibilità del ricorso del contribuente “in quanto l’avviso di liquidazione era stato notificato in data 17.03.2006 e il ricorso era stato spedito all’Agenzia delle Entrate il 12.07.06, quindi oltre il termine di 60 giorni previsto dal D.P.R. n. 546 del 1992, art. 21” – affermando a riguardo che la sospensione del termine per la proposizione del ricorso conseguente al procedimento di accertamento con adesione “non era applicabile al caso in esame trattandosi di revoca delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa” – riteneva comunque infondata sia l’eccezione di decadenza dell’Ufficio dall’accertamento e sia la domanda di riconoscimento del beneficio perchè non aveva potuto tempestivamente trasferire la residenza in (OMISSIS) a causa di forza maggiore.

Contro la sentenza della CTR, il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’intimato Ufficio dichiarava per iscritto di costituirsi al fine di partecipare alla discussione.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, , nonchè del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, comma 3, (art. 360 c.p.c., n. 3)”, il contribuente deduceva che l’impugnato avviso di liquidazione andava “ricondotto nella categoria dell’avviso dl accertamento vero e proprio e, come tale, possibile oggetto di istanza di accertamento con adesione”, con il conseguente “prolungamento dei termini di impugnazione” previsto dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, comma 3.

Il motivo è inammissibile e in ogni modo infondato perchè lo stesso non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, che non è stata quella di ritenere che l’impugnato avviso di liquidazione non avesse natura di accertamento fiscale e bensì quella diversa e corretta per cui le maggiori imposte di registro ecc. accertate non potevano essere oggetto del procedimento di accertamento con adesione – atteso che ai sensi del D.Lgs. n. 218 cit., art. 1, comma 1, quest’ultimo può essere chiesto solo per definire imposte sui redditi e IVA – e con la conseguenza che la pur inammissibile introduzione del ridetto procedimento di accertamento con adesione, non poteva comunque dar luogo alla sospensione del termine predisposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 per presentare ricorso (Cass. sez. trib. n. 23946 del 2011; Cass sez. 1 n. 15952 del 2007).

2. Assorbiti gli altri motivi, che hanno ad oggetto il merito del ricorso del contribuente avverso l’avviso di liquidazione.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna il contribuente a rimborsare all’ufficio le spese processuali, quest’ultimo liquidate in Euro 2000,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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