Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13348 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19726-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

MODERNA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE SRL, elettivamente domiciliata in

ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO VILLANI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 937/2014 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 03/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio del

04/02/2021 dal Consigliere Dott. FILOCAMO FULVIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 937/44/2014, depositata il 3 febbraio 2014, la Commissione tributaria regionale della Campania, previa riunione dei procedimenti, ha rigettato gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate avverso le decisioni della Commissione tributaria provinciale,

1.1 che, a loro volta, avevano accolto le impugnazioni dell’atto di diniego del credito d’imposta per l’anno d’imposta 2006, in relazione alla realizzazione d’investimenti in aree svantaggiate previsti dal D.L. n. 138 del 2002, art. 10 e dalla L. n. 388 del 2000, art. 8, e del conseguente atto di recupero crediti emessi, in relazione al periodo d’imposta 2006;

1.2 l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi; deposita memoria.

1.3 resiste con controricorso Moderna Distribuzione Commerciale S.r.l., che articola quattro motivi di ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. Con istanza del 07 giugno 2019 la Società controricorrente ha richiesto la definizione agevolata della controversia pendente e la sospensione del giudizio, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 1, conv. con modif. in L. n. 136 del 2018, depositando la domanda di definizione agevolata con la quietanza di versamento della prima rata;

2.1 il D.L. n. 119 del 2018, cit., art. 6, comma 6, prevede che “La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019.”, e, al seguente comma 10, una volta presentata la domanda di definizione agevolata, “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.”, infine, al successivo comma 12 “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020”;

2.2 essendo stata presentata dalla Società contribuente detta domanda con la quietanza di versamento della prima rata, senza che sia stato notificato alcun diniego, ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata;

2.3 rilevato che, peraltro, è stata prodotta anche una nota dell’Agenzia delle Entrate che reca l’attestazione di regolarità della definizione agevolata con i versamenti delle prime quattro rate, unitamente ad un’istanza di estinzione del giudizio relativamente al solo atto di recupero crediti, ritenendo che il giudizio debba proseguire rispetto al collegato atto di diniego del credito d’imposta per l’anno d’imposta 2006;

2.4 il D.L. n. 119 del 2018, cit., art. 6, comma 13, prima prop., prevede che “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto,” nonchè, al comma 9, ult. prop., “Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.”;

2.5 tenuto conto che il ricorso principale è stato presentato dall’Agenzia delle Entrate e che la presentazione della domanda di definizione agevolata da parte del contribuente, il quale ha presentato ricorso incidentale anche per il diniego del credito d’imposta a cui si riferisce l’atto di recupero impugnato, poi oggetto di detta definizione agevolata, può considerarsi quale rinuncia anche all’impugnazione incidentale relativa a detto diniego, quale presupposto dell’atto impositivo impugnato e poi definito ex D.L. n. 119 del 2018, con conseguente applicazione dell’art. 391 c.p.c.;

2.6 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 13, comma 1, ult. prop., cit.);

2.7 alcun ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) va disposto relativamente al ricorso incidentale, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 23175 del 2015).

PQM

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese di causa.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio da remoto, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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