Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13348 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. III, 17/06/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 17/06/2011), n.13348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10484/2009 proposto da:

SOMAFER S.P.A. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, V.G., V.E., V.P.

elettivamente domiciliati in ROMA, Via Gregorio VII 466, presso lo

studio dell’avvocato FLOCCO Marina, che li rappresenta e difende

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.G.C. SOC. GESTIONE CREDITI S.R.L. (OMISSIS) in persona

dell’Amministratore Dott. M.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, LUNG.TEVERE A. DA BRESCIA 9-10, presso lo studio

dell’avvocato FIORETTI Andrea, che la rappresenta e difende giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

CAPITALIA SERVICE JV S.R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5063/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 28/10/2008, depositata il

04/12/2008 R.G.N. 12679/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/05/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato FIORETTI ANDREA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso con l’inammissibilità’ o

rigetto del ricorso.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza non definitiva il Tribunale di Roma ha revocato il decreto ingiuntivo emesso su istanza della Banca di Roma spa a carico della SO.MA.FER. spa e dei fideiussori V.; con sentenza definitiva ha poi condannato gli opponenti alla pagamento di una somma minore rispetto a quella ingiunta;

l’appello proposto dalla SO.MA.FER. e dai V. è stato respinto dalla Corte d’appello di Roma con la sentenza che i predetti ora impugnano per cassazione a mezzo di quattro motivi;

risponde con controricorso la Società Gestioni Crediti s.r.l..

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

che il primo motivo (che censura la sentenza nel punto in cui ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza non definitiva) è inammissibile per duplice ragione: l’impugnazione è posta sotto il profilo della violazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 (e non della nullità del procedimento: art. 360 c.p.c., n. 4), il che non consente al giudice di legittimità di conoscere il merito processuale della vicenda trattata; il quesito (richiesto a pena d’inammissibilità in ragione della data di deposito della sentenza (4.12.2008) è affatto generico ed inidoneo a consentire la diretta delibazione della questione posta;

il secondo motivo (che censura, sotto il profilo della nullità del procedimento, la sentenza per aver giudicato sulla base di un fascicolo d’ufficio erroneamente trasmesso dall’archivio) è inammissibile perchè lamenta un vizio revocatorio (errore di fatto), non suscettibile di censura di legittimità;

il terzo motivo (che censura la sentenza per vizi della motivazione) è in parte inammissibile, laddove chiede (peraltro, in maniera affatto generica) una nuova valutazione del merito della controversia, ed è per il resto infondato, in quanto la sentenza rende una congrua e logica motivazione in ordine a tutte le questioni dedotte;

il quarto motivo (che censura la sentenza per aver condannato gli attuali ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle società appellate) è inammissibile, in quanto presuppone l’accertamento di fatto in ordine alla circostanza che la Capitalia e la SGC siano riconducibili alla medesima controparte;

in conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna dei ricorrenti in solido a rivalere la controparte resistente delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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