Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13348 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. II, 01/06/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 01/06/2010), n.13348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11986-2005 proposto da:

M.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 180/ presso lo studio dell’avvocato CASTELLUCCIO IGNAZIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SARDONE DONATO;

– ricorrente –

e contro

UFF. TERRITORIALE GOVERNO MATERA, SINDACO DI SALANDRA;

– intimati –

sul ricorso 21093-2005 proposto da:

Uff. TERRITORIALE GOVERNO MATERA, attivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

e contro

M.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 93/2005 del GIUDICE DI PACE di MATERA,

depositata il 25/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per ricorso principale

accoglimento, ricorso incidentale rigetto in subordine

inammissibilità.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.T. propone ricorso per cassazione contro l’UTG di Matera, che resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale, avverso la sentenza del GP di Matera che ha respinto l’opposizione a cartella esattoriale n. (OMISSIS) emessa dalla S.E.M. spa, sul presupposto che andava proposta opposizione ex art. 617 c.p.c. entro cinque giorni.

Il ricorrente contesta questa decisione e deduce che la cartella è solo titolo esecutivo opponibile per ricorso entro 30 giorni.

Lamenta, poi, la mancata applicazione della sanzione prevista per la sola violazione più penalizzante , la non comparizione delle parti alla prima udienza, la tardività del provvedimento prefettizio.

Con ordinanza del 17.11.2009 è stata disposta la notifica del ricorso alla S.E.M. spa, adempimento effettuato alla Equitalia (Ex S.E.M.), come da atto prodotto. Osserva questa Corte Suprema che avverso la cartella esattoriale sono esperibili l’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c. allorchè si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del ruolo; l’opposizione agli atti esecutivi allorchè si contesti la ritualità formale della cartella o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale;

l’opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981 allorchè sia mancata la notificazione dell’o.i. o del verbale al fine di consentire all’interessato di recuperare l’esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori (Cass. n. 6119/2004,18207/2003).

Il ricorrente avrebbe dovuto spiegare l’inapplicabilità della ipotesi indicata in sentenza ed erronea è l’affermazione che la cartella costituisca titolo esecutivo, essendo, invece, equiparabile al precetto.

Le altre osservazioni sono irrilevanti, anzi la mancata comparizione alla prima udienza, avrebbe consentito al GP di convalidare il provvedimento impugnato, previa delibazione sommaria della legittimità degli atti.

In definitiva va rigettato il ricorso principale, con condanna alle spese mentre resta assorbito il ricorso incidentale.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale e condanna il ricorrente principale alle spese in Euro 300, oltre quelle prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

 

 

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