Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13347 del 29/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13347 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 19949-2011 proposto da:
MANNINO NICOLETTA MNNNLT58E69H501H, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 14, presso lo studio
dell’avvocato PESCATORI EDMONDO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PESCATORI CARLO, giusta delega
in calce al ricorso;
– ricorrente contro
IMAIE – ISTITUTO MUTUALISTICO ARTISTI INTERPRETI
ESECUTORI IN LIQUIDAZIONE in persona dei Commissari
Liquidatori, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI,
48/B, presso lo studio dell’avvocato BRUNO GIOVANNI, che lo
rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del
controricorso;

Data pubblicazione: 29/05/2013

- controricorrente avverso la sentenza n. 2955/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 4.6.2010, depositata 1’8/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito per il controricorrente l’Avvocato Bruno Giovanni che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

((/

Ric. 2011 n. 19949 sez. M1 – ud. 16-04-2013
-2-

La Corte rilevato che sul ricorso n. 19949/11 proposto da Mannino
Nicoletta nei confronti dell’ Imaie il consigliere relatore ha depositato la
relazione che segue.

diritto quanto segue.
Nicoletta MANMNO, erede del Maestro Franco MANNINO, ha impugnato
per revocazione la sentenza n. 1653/2007 della Corte d’Appello di Roma,
con la quale, accogliendosi l’appello dell’IMAIE — Istituto Mutualistico
Artisti interpreti Esecutori- era stata riformata la pronunzia n,.
35.919/2002 del Tribunale di Roma la quale aveva — su domanda del
predetto Franco MANNINO- condannato l’indicato Istituto a pagare
6150.854,00 oltre interessi e spese, a titolo di diritti di riproduzione delle
opere musicali dello stesso MANNINO dal 1993 al 1996.
A sostegno dell’impugnazione la MANNINO evidenziava: 1 – che la
sentenza resa in sede di gravame era stata motivata essenzialmente sulla
circostanza che non vi sarebbe stata prova né che i produttori avessero
percepito dagli utilizzatori quanto dagli ultimi dovuto né tampoco che i
primi avessero effettuato il versamento all’IMAIE ( così che quest’ultima
non poteva essere considerata inadempiente rispetto ai propri scopi
istituzionali di ripartire, in favore degli autori, i compensi percepiti); 2 che solo dopo il deposito della sentenza era venuta a conoscenza di passati
accordi tra l’IMAIE ed i produttori fonografici, in particolare, essendo
risultate vane le sollecitazioni alla IMAIE, si era rivolta alla Società
Consortile Fonografici — SCF- che il 30 maggio 2007 le aveva inviato un
documento redatto il 15 febbraio 2002 , di contenuto sostanzialmente
transattivo, e sottoscritto, tra gli altri, dalla IMAIE prima della notifica
dell’appello nel quale si era rappresentata una situazione dci fatti del

“Il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati osserva in fatto ed in

tutto diversa da quella esposta dalla stessa IMAIE innanzi alla Corte; 3 —
che in particolare sarebbe risultato che sino al 31 ottobre 2001 l’IMAIE
avrebbe incassato dai produttori fonografici lire 33.675.913.648 e che dal
15 febbraio 2002 dette somme sarebbero state gestite dai produttori e
dalla IMAIE. La MANNINO ha inoltre sottolineato che dall’anzidetto
accordo sarebbe risultata smentita anche l’ulteriore circostanza, affermata

nella sentenza oggetto di revocazione, secondo la quale non sarebbe stato
provato che la IMAIE avesse ricevuto la documentazione necessaria ad
identificare il Maestro MANNINO quale artista avente diritto: al
contrario, dall’anzidetto accordo sarebbe emerso che i fonografici
avrebbero trattenuto solo i proventi relativi agli artisti che avevano ceduto
i propri diritti di utilizzo a terzi mentre il defunto MANNINO non rientrava
nell’anzidetta categoria.
La concludente ,dunque, invocando le fattispecie di cui agli artt 395 nn. 1
e 3 cpc, chiedeva l’accoglimento dell’impugnazione.
Si costituiva l’IMAIE contestando le avverse deduzioni e chiedendo il
rigetto dell’impugnazione.
La Corte d’appello di Roma rigettava, con sentenza 2955/10 il gravame.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Mannino sulla base di un
unico articolato motivo cui resiste con controricorso l’ IMAIE.
Il ricorso è inammissibile
La Corte d’appello ha esaminato in modo dettagliato il documento nuovo
prodotto dalla Mannino denominato “regolamento di esecuzione dell’art
3 comma 5 e 6 della legge 5 febbraio 1992 n. 93″ stipulato ,tra l’altro,
tra l’Imaie, la SCF, la FIMI, la SLC CIGL,la UILSIC ed altri soggetti ,dal
cui esame peraltro ha rilevato che non risultava in alcun modo che fosse
stata costituita una banca dati idonea a dimostrare quali fossero i diritti
spettanti al Maestro Mannino ed il loro ammontare, onde il documento
non era idoneo a supportare l’istanza revocatoria della odierna ricorrente

i

Con tale documento ,infatti ,le parti si erano impegnate a determinare i
criteri di esazione e ripartizione dei diritti spettanti agli artisti ed
interpreti ed a redigere entro quattro anni un catalogo di registrazioni ed
una banca dati delle utilizzazioni rendicontate analiticamente con
l’indicazione dei relativi corrispettivi incassati per quota degli artisti ed

interpreti al quale l’IMAIE avrebbe potuto avere accesso .In assenza della
realizzazione di tale progetto non risultava ancora possibile nella
presente controversia desumere quali fossero state le riproduzioni delle
opere del Mannino e se, specificatamente e per ogni tipo di supporto, vi
fosse stata una corresponsione all’IMAIE della quota di diritti spettante a
quest ‘ultimo.
Il motivo di impugnazione non censura tale ratio decidendi fondata sul
valore probatorio del documento dianzi descritto e sulla esclusione che lo
stesso avrebbe potuto indurre la Corte territoriale in sede di appello ad
assumere una decisione diversa da quella assunta se avesse conosciuto il
detto documento, ma si limita ad affermare del tutto apoditticamente che
la sentenza impugnata per cassazione avrebbe elaborato una sorta di
motivazione alternativa per giudicare l’accoglimento del gravame
dell’IMAIE sotto altri presupposti rispetto a quelli non presi in
considerazione dalla sentenza della Corte d’appello impugnata per
revocazione.
Trattasi di affermazioni del tutto generiche che non colgono la ratio
decidendi della sentenza e che quindi non possono trovare ingresso in
questa sede di legittimità.
Con il motivo in esame vengono altresì proposte altre argomentazioni del
tutto inconferenti in quanto esulano dalla proposizione del vizio
revocatorio e tendono in realtà a proporre ancora una volta
inammissibilmente delle censure relative al merito della decisione

I

impugnata per revocazione.
Ci si riferisce in particolare alle argomentazioni relative alla indiscussa
qualità di artista del Mannino , alla mancata contestazione del repertorio
di quest’ultimo, alle modalità praticate per la percezione dei diritti e la
ripartizione delle quote,alla possibilità per l’IMAIE di ripartire le dette

Ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in
camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art 375 cpc.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera
di Consiglio
Roma 7.1.13
Il Cons.relatore”

Vista la memoria della ricorrente;

Considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di
quelle rassegnate nella relazione di cui sopra ;
che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con conseguente
condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate
come da dispositivo
PQM

quote etc.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese di giudizio liquidate in euro 2250,00 oltre euro 100,00 per

esborsi oltre accessori di legge.

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